Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8096 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8096 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 285 2013 proposto da:

CASA DI CURA REGINA S.R.L.

(C.F. 0321890220),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI
51, presso l’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE
SBISA’, VILLA ALBERTO, LUCIO VISONA’, MONICA
IACOVIELLO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CASA DI CURA EREMO DI ARCO S.R.L.;

Data pubblicazione: 21/04/2016

- intimata –

Nonché da:
CASA DI CURA EREMO DI ARCO S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

unitamente agli avvocati ANDREA MASSIMO ASTOLFI,
FABRIZIO MARCHIONNI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CASA DI CURA REGINA S.R.L.

(C.F.

0321890220),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI
51, presso l’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE
SBISA’, VILLA ALBERTO, LUCIO VISONA’, MONICA
IACOVIELLO, giusta procura a margine del ricorso
principale;
controricorrente al ricorso incidentale

l’avvocato RENATO MARINI, che la rappresenta e difende

avverso la sentenza n. 317/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 11/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
uditi, per 1a ricorrente, gli Avvocati A. BRIGUGLIO e

2

G. SBISA’ che hanno chiesto l’accoglimento del proprio
ricorso;
uditi,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, gli Avvocati R. MARINI e F. MARCHIONNI che
hanno chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.L

/

/

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

3

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.

Oggetto della causa è una scrittura privata stipulata

il 15 maggio 2006 con la quale la s.r.l. Casa di Cura Eremo
di Arco si impegnava a cedere a Guarnati Luigi e a Elsa
Giudice il 50% della s.r.l. Casa di Cura Regina e degli

immobili strumentali a detta casa di cura per il
corrispettivo complessivo di euro 4.500.000,00 mentre
quest’ultima società si impegnava a rinunciare, in favore
della prima, a 42 posti letto, di cui 22 accreditati
dall’ente pubblico e 20 destinati a pazienti privati.
Impegno al quale la s.r.l. Casa di Cura Regina non aveva
ottemperato nonostante l’avvenuta cessione delle quote
societarie e degli immobili.
Il Tribunale di Rovereto ha rigettato la domanda proposta
dalla s.r.l. Casa di Cura Eremo di Arco nei confronti della
s.r.l. Casa di Cura Regina diretta ad ottenere l’esecuzione
in forma specifica dell’accordo preliminare prevedente la
rinuncia – da parte della convenuta e a favore dell’attrice
– ai posti letto e, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha annullato
l’accordo medesimo.
La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata,
ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado rimettendo la causa al primo giudice ai sensi degli artt.
_

353 e 354

cod.

proc.

civ.

– per violazione del

contraddittorio nei confronti di Guarnieri Luigi e Giudice
4

Elsa, essendosi in presenza, secondo la reale volontà delle
parti, di un contratto complesso e unitario, così che
l’esame delle domande e questioni relative alla validità ed
efficacia richiedeva la partecipazione al giudizio di tutti
i contraenti.

Contro la sentenza di appello la s.r.l. Casa di Cura Regina
ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
Resiste con controricorso la s.r.l. Casa di Cura Eremo di
Arco la quale ha, altresì, proposto ricorso incidentale
condizionato con il quale ha riproposto le domande di
merito assorbite. La ricorrente ha resistito con
controricorso al

ricorso

incidentale,

evidenziandone

l’inammissibilità.
Nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. parte
ricorrente ha depositato memoria.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
di norme di diritto lamentando che la Corte di merito non
abbia pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) sulla propria
eccezione di inammissibilità delle domande proposte
dall’attrice per difetto di interesse (non potendosi
giovare della rinuncia ai posti letto da parte della
convenuta), in applicazione del principio di ragionevole
durata del processo che consente di decidere nonostante la
mancanza di integrità del contraddittorio.

5

Deduce che aveva sollevato altra eccezione dirimente,
concernente «l’avvenuta estinzione del regolamento
concernente i posti letto per scadenza del termine>>.
Sussisterebbe la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
anche in relazione a tale eccezione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia

3.-

<>.
Trascrive parti della scrittura privata e ribadisce che
conteneva due diversi regolamenti tra diversi soggetti.
4.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia «omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ.: la lettera Eremo in data 18 dicembre
2008, prodotta da Regina>>, dalla quale si evincerebbe
l’inesistenza di qualsiasi collegamento negoziale, anzi
6

espressamente escluso nella lettera medesima, la quale è
interamente trascritta nel motivo.
L’espressa ammissione di controparte della fondatezza della
tesi della ricorrente sarebbe stata totalmente obliterata.
5.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia «omesso

esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ.: la lettera di intenti 24 maggio 2004,
prodotta da Regina» – trascritta nel motivo – dalla quale
si evincerebbe che, anche in sede di trattative, i due
regolamenti erano stati concepiti come autonomi, senza
subordinazione delle cessioni alla rinuncia ai posti letto.
6.- Il primo motivo del ricorso principale – con il quale,
sostanzialmente, la ricorrente lamenta che la carenza di
interesse dell’attrice avrebbe dovuto indurre la Corte di
merito

a

non

rilevare

la mancata

integrità

del

contraddittorio – è palesemente infondato, posto che, una
volta accertata l’unitarietà del regolamento negoziale
realizzato dalle parti, la stessa carenza di interesse,
eccepita dalla società convenuta sotto il profilo della
impossibilità, per l’attrice, di beneficiare della rinuncia
ai posti letto da parte della s.r.l. Regina, doveva essere
accertata

nel

contraddittorio

di

tutte

le

parti

dell’unitario regolamento negoziale.
D’altra parte, neppure è impugnata la parte della
motivazione della sentenza della Corte di appello nella
7

quale si afferma la liceità della promessa di rinuncia ai
posti letto e si afferma l’esistenza di una nota
dell’Assessore provinciale alla sanità che dava atto della
possibilità in concreto del trasferimento dei posti letto.
Sì che la questione dell’interesse anche se solo

implicitamente – è stata esaminata dalla Corte di merito.
7.- Le altre censure, invece, mirano ad escludere proprio

quella unitarietà del regolamento ritenuta sussistente
dalla Corte di merito.
In sintesi, la Corte di appello ha rilevato quanto segue:
Sulla base delle risultanze documentali relative alla lunga
trattativa che ha preceduto la sottoscrizione dell’accordo,
risulta evidente l’esigenza di addivenire ad una soluzione
che ponesse fine alla situazione di stallo gestionale di
Regina concentrando nella famiglia Guarnati l’intero
capitale di detta società mentre Eremo intendeva rinnovare
la propria struttura recettiva e curativa con un incremento
del numero dei posti letto che, essendo contingentati,
poteva avvenire solo mediante trasferimento di una parte di
quelli in dotazione a Regina. Per tale ragione le parti
avevano previsto l’obbligo a carico di Regina di rinunciare
a 42 posti letto che erano destinati ad Eremo, che doveva
provvedere a versare un corrispettivo a fronte di tale
rinuncia.
Orbene, in siffatto quadro di regolazione degli interessi,
non è possibile enucleare dal contesto delle obbligazioni
8

assunte dalle parti quella relativa alla rinuncia ai posti
letto perché, come si è chiarito, la stessa è parte
integrante dell’accordo costituendo un elemento decisivo
per l’equilibrio sinallagmatico stabilito dalle parti. Del
resto l’esame della scrittura privata del 15.5.2006

consente di verificare che gli impegni assunti dalle parti
sono stati considerati in modo complessivo e unitario
rendendo inammissibile una valutazione autonoma delle
obbligazioni previste perché ciò si rifletterebbe
sull’equilibrio del sinallagma negoziale. Sintomatico del
carattere unitario dell’accordo intervenuto formalmente tra
Eremo da una parte e i coniugi Guarnati e la società Regina
dall’altra (che sostanzialmente costituivano un’unica parte
contrattuale), è il fatto, evidenziato dall’appellante, che
l’importo del corrispettivo fissato nell’accordo per la
rinuncia ai posti letto nell’atto sottoscritto è stato
ridotto drasticamente, per ragioni fiscali, rispetto a
quello concordato nel corso delle trattative, riduzione
evidentemente compensata dalla corrispondente diminuzione
di voci di credito a favore di Eremo. Parimenti può essere
rilevata a conferma dell’unitarietà dell’accordo secondo la
volontà delle parti la circostanza che la scrittura privata
da esse sottoscritta prevedeva la possibilità di compensare
il debito residuo di Regina per le cessioni con il credito
di pari importo (euro 800.000,00) relativo al corrispettivo
per la rinuncia ai posti letto. A prescindere dalla
9

illegittimità di tale operazione,

che porrebbe in

compensazione crediti facenti capo a soggetti diversi, è
significativo che i contraenti abbiano considerato
indifferentemente le posizioni creditorie dei coniugi
Guarnati e di Regina perché evidentemente la società,

destinata ad essere posseduta per intero dai due soci a
seguito dell’acquisizione della quota di Eremo, costituiva
ormai in sostanza un tutt’uno con la persone fisiche dei
soci.
8.1.- All’esame di queste altre censure – al quale si può
procedere congiuntamente – va premesso che è indiscusso,
nella giurisprudenza di legittimità, che il controllo di
logicità del giudizio di fatto, consentito dall’articolo
360, comma primo, n. 5, del c.p.c. non equivale alla
revisione del ragionamento decisorio, ossia della opzione
che ha condotto il giudice del merito a una
determinata soluzione della questione esaminata, posto
che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che
un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in
una sua nuova formulazione, contrariamente alla
funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di
legittimità. Risulta del tutto estranea all’ambito del
vizio di motivazione – pertanto – ogni possibilità per la
Corte di cassazione di procedere a un nuovo giudizio di
merito attraverso l’autonoma, propria valutazione
delle risultanze degli atti di causa. Né, ugualmente,
10

la

stessa

Corte

realizzerebbe

il

controllo

sulla

motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente
compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie
– prendesse d’ufficio in considerazione un fatto

probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli
assunti dal giudice del merito a fondamento della
sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso
esame di un punto decisivo. Del resto, il citato articolo
360, comma primo, n. 5, del c.p.c. non conferisce alla
Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica,
l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al
quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio
convincimento, e, in proposito, valutarne le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo,
tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione (C. 4.3.2010 n. 5205).
In particolare, in relazione all’interpretazione dei
contratti, in giurisprudenza si afferma che la denuncia
della violazione delle regole di ermeneutica esige una
specifica indicazione dei canoni in concreto
inosservati e del modo attraverso il quale si è
realizzata la violazione, mentre la denunzia del
vizio

di

motivazione

implica

la

puntualizzazione
11

dell’obiettiva

deficienza

e

contraddittorietà

del

ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle
due censure può, invece, risolversi in una critica
del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che
si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente

interpretazione (C. 2.5.2006 n. 10131).
Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimità,
l’interpretazione data dal giudice di merito ad un
contratto non deve essere l’unica interpretazione
possibile, o la migliore in astratto, ma una delle
possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di
una clausola contrattuale sono possibili due o più
interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva
proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di
merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse
stata privilegiata l’altra (C. 20.11.2009 n. 24539; C.
2.5.2006 n. 10131). Invero, l’interpretazione del
contratto, consistendo in un’operazione di accertamento
della volontà dei contraenti, si risolve in
un’indagine di fatto riservata al giudice di merito,
il cui accertamento è censurabile in cassazione
soltanto per inadeguatezza della motivazione o per
violazione delle regole ermeneutiche; ne consegue che non
può trovare ingresso in sede di legittimità la
critica della ricostruzione della volontà negoziale
operata dal giudice di merito che si traduca
12

esclusivamente

nella prospettazione

di una

diversa

valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso

esaminati (C. 27.03.2007 n. 7500).
A ciò mirano, invece, le censure formulate dalla ricorrente
con il secondo motivo.

Quanto al terzo motivo – tutto fondato sulla trascrizione
di una lettera proveniente dalla società attrice – lo
stesso è inammissibile nella parte in cui pretende di un
nuovo esame di documenti già esaminati dalla Corte di
merito (la quale ha sinteticamente fatto riferimento alla
produzione documentale) ed è infondato nella parte in cui
pretende che l’interpretazione del contratto possa
discendere dal significato attribuito ad esso da una delle
parti stipulanti ma dopo la stipula e la parziale
esecuzione del contratto. Ciò senza considerare il palese
contrasto con il tenore della dichiarazione d’intenti
(trascritta nel quarto motivo) dal cui contenuto, invece,
si trae il convincimento che i soci Guarnati e la società
Regina fossero un tutt’uno: cioè proprio quello che la
Corte di merito ha sottolineato (v. pag. 16 della sentenza)
a riprova della natura unitaria degli accordi.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Da ciò discende
l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della
società controricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in
.

dispositivo – seguono la soccombenza.
13

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale condizionato e condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate in euro 10.200,00, di cui euro

come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 marzo
2016

200,00 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie

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