Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8096 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

e sul ricorso n. 12882/2006 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI

7, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNA EGIDIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GALMOZZI PIERANGELO, giusta mandato

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine

del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 410/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/12/2005 r.g.n. 176/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 4 – 16.1.2006, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha accolto la domanda di accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 21.11.1997 – 31.1.1998 tra la Poste Italiane spa e l’odierno intimato S.N. e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L’intimato S.N. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui la Poste Italiane spa ha resistito con controricorso.

In corso di causa e’ stato depositato il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso.

Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi (principale e incidentale), in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr, Cass., SU, n. 25278/2006).

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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