Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8095 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21634/2012 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Patrizia Burdi, con

domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultima, sito in

Roma, alla piazza Barberini, n. 12, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 82/04/12, depositata in data 3 aprile 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il contribuente ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, cui non ha replicato l’intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal predetto ricorrente avverso l’avviso di liquidazione di maggiore imposta IVA ed irrogazione di sanzioni con cui l’amministrazione finanziaria, in relazione all’acquisto di un fabbricato ad uso abitativo, in corso di costruzione, e corte circostante, aveva proceduto al recupero dell’IVA dovuta applicando l’aliquota del 20% rispetto a quella agevolata del 4% versata dall’acquirente, qualificando l’immobile come “di lusso” e, quindi, negando l’agevolazione di cui all’art. 21 della Tabella A, Parte 2 del D.P.R. n. 633 del 1972;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il primo motivo viene dedotta, sotto un primo profilo, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56 e 57 per avere i giudici di appello ritenuto insussistente il vizio di motivazione dell’atto impositivo nonostante nello stesso siano state omesse le “effettive dimensioni del bene acquistato dal ricorrente” (ricorso, pag. 8);

– che non può prescindersi dal preliminare rilievo di inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, avendo il ricorrente omesso di riprodurre la motivazione integrale dell’avviso di liquidazione, atteso che le parti di quella motivazione, riprodotte nella parte espositiva delle ragioni poste a sostegno del secondo mezzo di impugnazione, sono insufficienti a consentire a questa Corte di vagliare la fondatezza del motivo, specie considerando che nel ricorso introduttivo (trascritto in parte qua a pag. 9 del ricorso qui vagliato) il ricorrente aveva dato atto che l’avviso comunque faceva riferimento “alla superficie catastale del fabbricato complessivo”, ancorchè “senza distinguere tra superficie utile e superficie esclusa dal computo ai fini delle agevolazioni richieste”, e cioè ad un dato comunque sufficiente ad integrare il contenuto motivazionale dell’atto impositivo, avuto riguardo al tipo di contestazione mossa al contribuente;

– che il profilo di censura in esame è anche palesemente infondato; invero, premesso che “l’esistenza e la congruità della motivazione deve essere valutata alla stregua delle regole dettate specificatamente per il singolo tributo cui l’atto si riferisce, attesa la polisistematicità della normativa” tributaria (Cass. n. 5190 del 2015), ritiene il Collegio che, valutato alla stregua dei passi della motivazione dell’atto impositivo trascritti in ricorso, lo stesso contenga gli elementi essenziali per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, in quanto l’ufficio finanziario dà espressamente atto delle ragioni della “revoca dell’aliquota agevolata del 4% prevista per l’acquisto di case di abitazione non di lusso di cui alla Tabella, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (ricorso, pag. 11), da ravvisarsi nel fatto che l’immobile aveva “una superficie utile complessiva superiore a mq. 200 e, come pertinenza, un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area scoperta” (pag. 12), non essendo affatto necessari, al fine sopra indicato, la specificazione delle “effettive dimensioni dell’immobile” e degli elementi valutativi utilizzati dall’ufficio;

– che il secondo profilo di censura, con cui si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR affermato, sempre con riferimento al rilevato difetto di motivazione dell’atto impositivo, che “il vizio non è stato rilevato in prime cure”, è inammissibile sia per incompatibile commistione delle censure mosse al provvedimento decisorio, sia perchè quella censurata non è ratio decidendi autonoma, sia perchè non costituisce fatto decisivo, essendo evidente che con quell’affermazione la CTR intendesse riferirsi al fatto che l’eccezione, benchè sollevata, non era stata “rilevata” (ovvero, accolta) in primo grado;

– che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che le ragioni della revoca dell’aliquota agevolate andrebbero ravvisate nell’assenza delle condizioni previste dalla nota 2-bis della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e in presunte dichiarazioni mendaci rese dal ricorrente con riferimento alle condizioni soggettive per poter usufruire dell’aliquota agevolata ivi prevista, è palesemente infondato in quanto, diversamente da quanto sostenuto nel mezzo di impugnazione in esame, il ricorrente nell’atto di compravendita ha reso dichiarazione mendace in ordine al tipo di abitazione acquistata che, contrariamente a quanto dichiarato (non importa se esplicitamente, avendo comunque usufruito dell’aliquota agevolata di cui alla Tabella, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), per le dimensioni della stessa costituisce un’abitazione di lusso;

– che la disposizione da ultimo citata, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento alle “case di abitazione ad eccezione di quelle non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969” (attualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, comma 1, “di categoria catastale Al, A8 e A9”), “ancorchè non ultimate, purchè permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota 2-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”, stabilisce nell’ultima parte che “in caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota” e la stessa nota 2-bis della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede espressamente l’applicabilità dell’aliquota agevolata (in questo caso del 2 per cento) “agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse”; se ne deve desumere che quella di dichiarare, ancorchè implicitamente (per avere usufruito dell’aliquota agevolata), di effettuare l’acquisto di un immobile non di lusso è un obbligo diverso ed aggiuntivo alle dichiarazioni previste dalla nota 2-bis, comma 1, lett. a), b) e c), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, che è sanzionato, ove mendace, ai sensi del comma 4 di tale ultima disposizione;

– che con un secondo profilo di censura il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17 per avere l’amministrazione finanziaria, prima, e la CTR, poi, individuato nell’acquirente il soggetto passivo dell’imposizione tributaria anzichè nell’emittente la fattura, nella specie la società di costruzioni venditrice dell’immobile;

– che il profilo di censura in esame è palesemente infondato, prevedendo espressamente la nota 2-bis, comma 4, della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dalla Tabella, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che “in caso di dichiarazione mendace (…) sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte” e “se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonchè irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima”;

– che resta pertanto assorbito il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, pure dedotto con riferimento alla questione sopra esaminata;

– che con il terzo motivo viene inammissibilmente dedotta la violazione e falsa applicazione della Tabella, parte seconda, n. 21 allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 5 e dell’art. 817 c.c., giacchè, nel lamentare che la CTR aveva fatto proprie le deduzioni dell’ufficio finanziario circa la consistenza dell’abitazione e delle aree esterne pertinenziali, senza aver tenuto conto delle modifiche dello stato di fatto intervenute successivamente alla stipula dell’atto di compravendita con riferimento all’area esterna, che risultavano “anche dagli accertamenti delegati all’Agenzia del territorio di Perugia” (ricorso, pag. 219), il ricorrente denuncia sostanzialmente un vizio della giustificazione in fatto della decisione di merito che andava censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, peraltro omettendo, in violazione del già citato principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre nel motivo di ricorso il contenuto della perizia tecnica di parte (di cui si fa cenno a pag. 3 del ricorso) da cui emergerebbe “l’inferiorità della superficie utile del fabbricato e della corte circostante ai parametri di legge identificativi dell’abitazione di lusso”;

– che anche l’accertamento della sussistenza del rapporto pertinenziale tra i due immobili (abitazione e corte circostante) e, in particolare, della valutazione della volontaria e permanente destinazione di uno dei due beni al servizio dell’altro, comporta un giudizio di fatto demandato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non dedotto (in termini già in Cass. n. 2026 del 1985);

– che, in estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno rigettati senza necessità di regolamentazione delle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.

PQM

dichiara inammissibili il primo e terzo motivo di ricorso, infondato i primi due profili del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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