Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8095 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/03/2019), n.8095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2609-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1781/4/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, veniva recuperata a tassazione la maggiore imposta IRPEF dovuta per l’anno 2006. Osservava la CTR che il gravame era inammissibile per avere omesso l’appellante di depositare la ricevuta di spedizione dell’atto di appello, come invece prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, essendo – di contro irrilevante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Avverso la decisione, con atto del 18 gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2 e dell’art. 156 c.p.c.

La censura è fondata.

La CTR ha ritenuto che il deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale del ricorso in appello costituisse condizione di ammissibilità del gravame ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2 e art. 53, comma 2, sul presupposto che solo tale adempimento processuale consentisse la verifica dell’osservanza del termine per la proposizione dell’impugnazione e per la costituzione in giudizio dell’appellante.

Va ribadito che: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”; “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Cass., Sez. U., n. 13453 del 2017).

Nella specie, dall’avviso di ricevimento, depositato nella segreteria della CTR unitamente all’appello in data 10 marzo 2015 (come da apposita attestazione), risulta che l’appello è stato ricevuto dal contribuente il 27 febbraio 2015. Consegue che l’Ufficio si è costituito tempestivamente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del ricorso in appello.

In considerazione della data di notifica dell’appello al contribuente (27 febbraio 2015), è stato altresì rispettato il termine di impugnazione, posto che la sentenza di primo grado, che non risulta notificata, è stata emessa – come indicato nella decisione della CTR – il 18 dicembre 2014.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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