Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8095 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 02/04/2010), n.8095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A.,

responsabile della Direzione Affari Legali giusta procura per atto

notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Europa 1 90, presso la Direzione Affari

Legali, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria Rosaria

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via della

Giuliana n. 80, presso lo studio dell’Avv. TESTAFERRATA Emanuele, che

la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli Avv.ti

Franco Balbi e Roberto Livatino del foro di Verona per procura

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 293/2005 della Corte di Appello

di Venezia del 17.01.2005/16.04.2005 (R.G. n. 30 dell’anno 2002).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

3.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Emanuele Testaferrata per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI

Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato il 24.0 1.2002, le POSTE ITALIANE S.p.A. appellavano la sentenza n. 488 del 2001, con la quale il Tribunale di Verona aveva riconosciuto il diritto di F.F. ad essere inquadrato nell’Area (OMISSIS) di (OMISSIS) livello dal 27.05.1995 e aveva condannato la convenuta al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori.

In particolare il Tribunale osservava che i testi escussi avevano confermato che il F. era il responsabile tecnico del settore informatico, nell’ambito del quale curava l’installazione delle macchine, l’assistenza tecnica necessaria del personale, l’addestramento del personale, svolgeva compiti di programmazione.

2. Tale decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 293 del 2005, che, rigettato l’appello delle Poste Italiane in ordine all’accertamento negativo nello svolgimento delle mansioni superiori e confermata sul punto la decisione di primo grado con inquadramento del F. nell’Area (OMISSIS) di (OMISSIS) livello dal 27.05.1995, ha riconosciuto le differenze retributive nel minor importo di Euro 905,11, oltre accessori.

La Corte territoriale ha ribadito sostanzialmente quanto affermato dal primo giudice con riferimento alle mansioni svolte dal F. come responsabile unico del settore informatico, essendo l’unico referente dell’ufficio in tale settore.

Le Poste Italiane ricorrono per cassazione con cinque motivi.

Il F. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., in riferimento agli artt. 43 e 45 del CCNL del 26.11.1994, nonchè all’accordo integrativo del 23.05.1995 -, con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e 2013 cod. civ., in relazione all’art. 41 Cost., mentre con il terzo motivo deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente con tali motivi, che costituiscono sostanzialmente un unico articolato motivo, censura l’impugnata sentenza sostenendo che non ha ripercorso l’iter logico delle tre fasi da seguire per il riconoscimento del superiore inquadramento, previo accertamento della mansioni del lavoratore e raffronto con quelle previste dal contratto collettivo e dell’Accordo integrativo del 23.5.1995, nè ha esaminato le declaratorie contrattuali. Trattasi, continua la ricorrente, di una microstruttura, priva quindi di “media rilevanza”, come richiesto dall’art. 44 del CCNL. La stessa ricorrente aggiunge che ad una struttura di media rilevanza può esser preposto soltanto un dipendente (OMISSIS) e non più di uno, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante. il Le esposte censure non colgono nel segno e non meritano perciò di essere condivise in base alle seguenti considerazioni.

La Corte di Appello (pag. 6 delle sentenza) rileva che spetta il livello (OMISSIS) per l’attività specializzata informatica con collaborazione con responsabile di livello superiore, tanto più nel caso di specie in cui il F. era l’unico referente informatico dell’ufficio e i suoi superiori nulla o quasi sapevano di informatica.

A tale valutazione, sostenuta da adeguata e coerente motivazione la ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento delle risultanze processuali ed una diversa interpretazione delle disposizioni collettive, non consentiti in sede di legittimità.

Il ricorso non dice poi, con violazione quindi del principio di autosufficienza, da quale norma contrattuale risulti che in una struttura di “media rilevanza” possa esservi solo un (OMISSIS).

2. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in riferimento agli artt. 43 e 44 CCNL del 26.11.1994, nonchè dell’Accordo collettivo integrativo al CCNL del 23.05.1995, mentre con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione circa un punto decisivi della controversia.

Anche tali motivi (contenuti a pag. 15 e 16 del ricorso) rappresentano una unica articolata censura, anche essa non fondata.

Il ricorso richiama (pag. 16), ma non riporta l’Accordo integrativo, il quale, ad avviso dalla società ricorrente, affermerebbe (pag. 17) che la gestione dell’Agenzia di media entità è di competenza del (OMISSIS) di (OMISSIS) livello.

In ordine a tale punto va però osservato che l’Accordo integrativo non dice che ad una struttura di media rilevanza può essere preposto un solo dipendente con qualifica di (OMISSIS). Lo stesso ricorso (pagg. 17- 18) riporta l’art. 44 del CCNL, che riconosce l’inquadramento dell’Area (OMISSIS) di (OMISSIS) livello a chi ha la conduzione e il controllo di unità organizzative o di parte di esse di media rilevanza. In relazione a tale disposizione il ricorso (pag. 19) richiama la deposizione del teste P., il quale avrebbe detto che dal 1996 il F. era responsabile della rete informatica, dal che la contraddittorietà della sentenza impugnata con riguardo al riconoscimento della qualifica dal 1995.

Tale ultima censura non assume decisiva rilevanza, giacchè l’impugnata sentenza richiama la deposizione di altri testi ( A., C., S.), che non hanno fatto riferimento all’anzidetta limitazione temporale indicata dal teste P..

Tutte le altre critiche rivolte alla sentenza di appello, che si appuntano sullo svolgimento – da parte del F. di verifiche di funzionamento, collaudi e manutenzioni – non comportanti l’assunzione di una autonoma capacità operativa e conseguenti responsabilità, si risolvono in una diversa ricostruzione ed interpretazione del fatto, come tali non ammissibili in questa sede.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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