Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8094 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede a Roma, via Cristoforo Colombo n. 426

c/d, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello

Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.G., e G.L., entrambi rappresentati e

difesi dall’Avv. Stasi Alessandra in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Regina Margherita n. 262, presso lo studio dell’avv. Marsico Luigi;

– controricorrenti –

D.M., rappresentato e difeso nel giudizio di appello da

Cannelonga Michele, elettivamente domiciliato presso lo studio del

rag. Luigi Patella, in Torremaggiore (FG) al Corso G. Matteotti n.

69;

– intimato –

P.M., rappresentato e difeso dal dott. Valentino Lorenzo

Nazario presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San

Severo (FG) alla via Argo n. 39;

– intimato –

Q.C., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sborea,

presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in San severo

(FG) alla via G. Palmieri n. 9;

– intimato –

A.A., rappresentato e difeso nel giudizio di appello da

Cannelonga Michele, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Elena Pratichizzo e del rag. Renato Pratichizzo, in San

Severo(FG), al Corso Leone Mucci n. 166;

– intimato –

avverso la sentenza n. 174/26/11 della Commissione tributaria

regionale della Puglia – Sezione staccata di Foggia, depositata il

12.07.2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2017

dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza n. 174 del 12 luglio 2011 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sull’appello proposto dall’odierno controricorrente I.N. nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale di Foggia, e sull’appello incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate e dai controricorrenti e intimati Q.C., P.M. e G.L. avverso la sentenza n. 188/08/2009 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di N.G., + ALTRI OMESSI

– che la CTR:

1. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale di I., sollevata dall’Agenzia delle entrate, sul presupposto della assenza di valido mandato ad litem e difetto di sottoscrizione del contribuente in calce all’atto di appello;

2. riteneva fondata l’eccezione di decadenza del potere di accertamento “di tutti gli avvisi relativi alle annualità 1999- 2000-2001, notificati nel 2007” ritenendo non applicabile la proroga dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10;

3. in accoglimento dei motivi di appello principale ed incidentale dei contribuenti riteneva non provata l’esistenza della società di fatto realizzata tra gli stessi, classificata sotto la voce statistica di “società di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale”, allo scopo fraudolento di realizzare false assunzioni di braccianti agricoli, dietro corrispettivo, onde consentire il conseguimento di indennità di disoccupazione, la corresponsione di indennità di malattia ecc. in danno dell’INPS, ritenendo non assoggettabile ad IVA la predetta attività illecita;

– che avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui hanno replicato I.N.G. e G.L., in quali hanno chiesto, in via preliminare, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il giudizio dinanzi alla CTR è stato celebrato in violazione del litisconsorzio necessario, anche processuale;

– che, invero, il giudizio verte sulla configurabilità o meno di una società di fatto tra tutti i ricorrenti, ai fini della pretesa tributaria dell’ufficio, che da tale presupposto scaturisce, e quindi non solo tra i ricorrenti e i soggetti dal medesimo intimati ( D., P., G., Q. ed A.), ma anche di N.G., C.M.A., Ab.Lu. e D.B.R., nei cui confronti la CTP di Foggia aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio;

– che va dunque ribadito l’indirizzo della Corte, fatto proprio dalla CTP di Foggia, secondo cui ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014. n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991); e ciò in quanto, ha ulteriormente precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 4 gennaio 2005, n. 121); e va da sè che la ravvisabilità di una società di fatto è situazione senz’altro strutturalmente comune a tutti i soggetti sopra indicati;

– che per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio di secondo grado celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass. n. 14387 del 2014; conf. Cass. n. 15566 del 2016);

– che è principio affermato da questa Corte anche quello secondo cui “in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. n. 10934 del 2015);

– che, nella specie, è indubbio che nel giudizio di appello non erano stati evocati i soggetti sopra indicati, e la mancanza di un ordine di integrazione del contraddittorio, al pari di come aveva fatto al CTP, stante la mancata costituzione in quel giudizio delle parti pretermesse, non comporta – come detto – l’inammissibilità del gravame ma la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (v., tra le molte, Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97, n. 1462/09;

– che, pertanto, constatato il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti di N.G., C.M.A., Ab.Lu. e D.B.R.;

– che la circostanza che la questione sia stata rilevata d’ufficio giustifica la compensazione tra le parti di tutte le voci di spesa.

PQM

dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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