Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8094 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21730/2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), Z.P.H.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato POZZI Massimo, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LADURNER KARL;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ “BAD VERDINS di SCHROTT MARTHA & Co. s.a.s.” in persona

del

legale rappresentante S.M. C.F. (OMISSIS), S.

M. (OMISSIS), E.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GARTNER INGRID;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 108/2004 della Corte di Appello di Trento –

SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 08/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MASSIMO POZZI difensore dei ricorrenti che ha

chiesto si riporta agli atti;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI con delega dell’avvocato LUIGI MANZI

difensore dei resistenti che ha chiesto si riporta agli atti ed

insiste;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13.2.1998 Bad Verdins di Schrott & Co. Sas con sede a (OMISSIS), S.M. in persona nonchè E.G., rispettivamente proprietarie della p.ed. 188/2 in P.T. 839/2, delle porzioni materiali 1 e 3 della p.ed. 186/1 in P.T. 1033/2 della porzione materiale 2 della stessa p.ed. 186/1 in P.T. 1033/2, tutte in C.C. Scena, citavano P.A., Z.P. H. e P.M. vedova P., rispettivamente proprietari o usufruttuari della p.f. 3998 in P.T. 333/11. della p.f.

187 in P.T. 756/2 tutte in C.C. Scena, dinanzi al Tribunale di Bolzano riferendo che a carico degli immobili degli attori ed a favore di quelli dei convenuti sulla base di contratti di costituzione di servitù 28.11.1969 e 4.12.1967 oppure del contratto di trasferimento di servitù 18.10.1967 sarebbero state costituite servitù di passaggio e di passaggio carraio (a favore della p.ed. 187 unicamente quella di passaggio); la p.f. 188/2 di proprietà della Bad Verdins sarebbe divisa mediante il tratto di servitù di passaggio esistente a favore della p.ed. 187 dalla p.ed. 186/1 confinante, di proprietà della seconda e terza attrice, per cui queste ultime sarebbero contemporaneamente socie della Bad Verdins.

La p.ed. 186/1 sarebbe stata sanata di recente ed il tratto di servitù di passaggio pedonale e di passaggio carraio esistente a favore della p.f. 3998 sarebbe stato delimitato in natura. I beni immobili di proprietà dei convenuti rappresenterebbero de facto un’unità indivisibile, collegata comodamente e sufficientemente alla strada pubblica per cui non sussisterebbe più alcun bisogno di mantenere la servitù di passaggio a carico della p.ed. 188/2.

Chiedevano la soppressione della servitù a carico della p.ed. 188/2 ex art. 1055 c.c., in subordine il trasferimento dal confine a sud della p.ed. 188/2 al confine sud ovest della p.ed. 186/1 ex art. 1068 c.c., e comunque la determinazione esatta oltre il divieto di qualsiasi uso difforme dal titolo.

I convenuti si costituivano contestando le domande.

Espletata ctu, il Tribunale, con sentenza 373/2002, accertava l’esatta estensione della servitù di passaggio anche carraio a carico della p.ed. 186/1 ed a favore della p.ed. 3998 e sopprimeva la servitù di passaggio pedonale a carico della p.ed. 188/2 ed a favore della p.ed. 187 esistente a norma dell’art. 1055 c.c..

Proponevano appello P.A. ed Z.H., si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto e la Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano.

con sentenza 108/04, rigettava l’appello con integrale conferma della sentenza impugnata che, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, aveva statuito che il motivo di soppressione di servitù a seguito di cessazione dell’interclusione, previsto dall’art. 1055 c.c., vale per tutte le servitù prediali, indipendentemente dal fatto che la costituzione della servitù sia avvenuta con sentenza o contrattualmente.

Ricorrono P.A. e Z.H. con due motivi, resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono nullità della sentenza per violazione di diritto ed errata motivazione, violazione degli artt. 1055 e 1054, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte di appello ha dedotto di aderire alla giurisprudenza maggioritaria, senza notare che non è uniforme.

Nel caso de quo, poi, nel 1957 la servitù era stata costituita non a favore della porzione di terreno venduta, la p.f. 188/2, ma a favore della porzione di terreno mantenuta dall’allora parte venditrice, ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 1054 per cui non può applicarsi la presunzione operata dalla decisione della S.C. n. 11755/1992, nè è stata data la prova dell’interclusione del fondo dominante al momento della costituzione della servitù.

Col secondo motivo si lamentano nullità della sentenza per violazione di diritto ed errata motivazione, violazione dell’art. 1055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La sentenza impugnata ritiene provata la cessazione della supposta interclusione dell’immobile p.ed. 187 per effetto della servitù costituita con contratto in data 28.11.1969 a favore della p.f. 3998, considerata area pertinenziale della p.ed. 187, benchè la titolarità degli immobili sia diversa.

Le censure, come proposte, non meritano accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di legge senza osservare la necessaria specificità del motivo, la prima non contesta l’esistenza di una giurisprudenza maggioritaria ma si limita a dedurre che non sia uniforme invocando un solo precedente e concludendo nel senso che andava provata l’interclusione al momento della costituzione della servitù, la seconda si limita a dedurre che la sentenza ha ritenuto provata la cessazione della supposta interclusione per effetto di un contratto, non riportato in violazione de principio di autosufficienza, benchè la titolarità degli immobili sia diversa.

Trattasi di un inammissibile tentativo di riesame del merito, inidoneo a superare la corretta motivazione della sentenza, che alle pagine dieci e seguenti ha esaminato gli atti a partite da quello 27.12.1957, concludendo che non emerge in alcun modo la volontà delle parti contraenti di disciplinare la servitù come volontaria, donde il primo giudice giustamente l’aveva qualificata sostanzialmente coattiva.

Soltanto con il contratto di trasferimento di servitù 28.11.1969 veniva costituita a favore della p.f. 3998 la servitù di passaggio pedonale e carraio e, dunque, creato, un secondo accesso alla strada pubblica, circostanza di fatto confermata dal secondo motivo di appello.

La sentenza di primo grado aveva giustamente accertato l’interclusione della p.ed. 187 al momento della costituzione di servitù nel 1957, rinnovata nel 1967.

Dagli estratti tavolari emergeva che la p.ed. 187 si trovava in comproprietà dei coniugi Prunster e la p.f. 3998 in proprietà esclusiva di P.A., dalla ctu emergeva che la p.f. 3998 era in natura area pertinenziale dell’esercizio alberghiero sito sulla p.ed. 187, condotto dai coniugi.

In definitiva il ricorso va rigettato con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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