Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8093 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16215/2012 R.G. proposto da:

VESTI CO.NA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.A.M., rappresentata e difesa dall’Avv.

Riccardo Ravignani e dall’avv. Mario Contaldi, con domicilio eletto

presso quest’ultimo, in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina, n.

63, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sezione staccata di Verona, n. 11/21/12, depositata in data

23 gennaio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che la società contribuente ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria, cui ha replicato l’Agenzia delle entrate con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il motivo di ricorso proposto dalla predetta società avverso l’avviso di accertamento induttivo del reddito di impresa ai fini IVA e IRAP conseguiti nell’anno di imposta 2005 in relazione alla compravendita di alcune unità immobiliari, avendo la CTP accolto soltanto quello proposto con riferimento ai maggiori ricavi conseguiti dall’attività di commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento, pure svolta dalla predetta contribuente, annullando in parte qua il predetto atto impositivo;

– che, ad avviso della Commissione di appello, le caratteristiche di pregio degli immobili oggetto delle compravendite verificate, la non congruità dei prezzi praticati rispetto a quelli praticati per beni similari, l’erogazione agli acquirenti di mutui di importo superiore ai corrispettivi pagati, la sostanziale antieconomicità dell’attività svolta dalla società, che aveva dichiarato ricavi inferiori a ventimila Euro, giustificava ampiamente l’accertamento di maggiori ricavi conseguiti dalla predetta società nelle compravendite immobiliari, su cui non incideva la circostanza che gli immobili fossero condotti in locazione, essendo stati acquistati dagli stessi conduttori.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che l’error in iudicando dedotto con il primo e secondo motivo di ricorso con riferimento all’utilizzo delle quotazioni risultanti dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) da parte dell’amministrazione finanziaria, prima, per fondare la pretesa fiscale, e dai giudici di appello, poi, per confermare la legittimità dell’atto impositivo, è palesemente infondato e le censure sono anche inammissibili;

– che, invero, sotto tale ultimo profilo va rilevato che la ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 15952/2007, n. 1142/2014, n. 14784/15), omette di trascrivere il contenuto dell’avviso di accertamento da cui, a suo dire, risulterebbe che l’ufficio finanziario aveva proceduto a determinare il valore degli immobili ricorrendo alle quotazioni OMI e a quelle delle agenzie di intermediazione, ed inoltre nel secondo motivo propone cumulativamente l’error in iudicando ed il vizio di contraddittoria motivazione, con argomentazioni che, anche a voler prescindere dalla omessa specificazione del “fatto” decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel contesto del motivo le questioni vengono comunque trattate e sviluppate in modo inestricabile, così che neppure è consentito far ricorso all’applicazione del principio di cui a Cass. S.U. n. 9100 del 2015;

– che le argomentazioni svolte nei due motivi in esame a sostegno della dedotta violazione di legge si pongono in palese contrasto con il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, con l’abrogazione – con effetto retroattivo, in considerazione della sua finalità di adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, ultimo periodo e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, ad opera dell’art. 24 legge comunitaria 2008 (n. 88 del 2009), “è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicchè la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti” (cfr. ex multis Cass. 20429 del 2014; n. 23485 del 2016);

– che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nella specie la CTR ha valorizzato non soltanto i prezzi applicati per beni similari (così a pag. 4 della sentenza impugnata), che di per sè solo non costituiscono presunzione grave, precisa e concordante di infedeltà del corrispettivo dichiarato nell’atto di vendita dell’immobile, ma tutta una serie di ulteriori circostanze di indiscutibile valenza presuntiva – quali: il valore dei mutui erogati ai cessionari degli immobili, di importo superiore a quelli della compravendita, eccedente quindi i corrispettivi pagati, le caratteristiche di pregio degli immobili, l’antieconomicità dell’attività svolta dalla società contribuente – che unitariamente considerati sono idonei ad integrare la prova della pretesa tributaria;

– che, seppur sia vero che i dati OMI devono essere considerati come “sostitutivi di valori di stima”, cioè come “semplice strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, non avendo altra idoneità che quella di “condurre ad indicazioni di valori di larga massima”” (cfr. Cass. 25707 del 2015), questa Corte (cfr. Cass. n. 7857 del 2016) ha ritenuto che “l’indizio dello scostamento di valore (…) considerato in unione con quello derivante dal valore ipotecato” giustifica comunque l’accertamento fiscale, ed anche a voler escludere ogni rilevanza ai valori OMI, a fondare l’accertamento sarebbe stato comunque sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato (Cass. n. 26487 del 2016), o anche la sola antieconomicità dell’attività svolta (Cass. n. 15038 del 2014), ciò non comportando violazione alcuna delle disposizioni civilistiche in materia di prova presuntiva (cfr. Cass. essendo orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 2082 del 2014, conf. Cass. n.4472/03, in motivazione, Cass. n. 3414/69) quello secondo cui “la presunzione semplice è un procedimento logico da cui il giudice desume la esistenza di un fatto ignoto dalla presenza di un fatto noto sul presupposto di una loro successione nella normalità dei casi. E’ evidente, pertanto, che anche un solo fatto – qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può essere idoneo per una tale deduzione e costituire, quindi, la fonte della presunzione”;

– che quanto appena detto (richiamando Cass. n. 26487 del 2016) rende ragione anche dell’infondatezza del terzo motivo di ricorso, con cui viene censurata la sentenza impugnata – peraltro in ammissibilmente, per commistione dei vizi denunciati (dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) – per aver riconosciuto valore di presunzione qualificata allo scostamento tra i corrispettivi incassati e l’importo dei mutui erogati agli acquirenti;

– che il quarto motivo di ricorso, con cui viene dedotta l’omessa motivazione della sentenza impugnata sul fatto decisivo e controverso costituito dal dissesto finanziario in cui versava la società ricorrente all’epoca dei fatti e che l’aveva indotta ad effettuare la vendita degli immobili ai conduttori, è inammissibile in quanto muove da un presupposto – il dissesto finanziario – affatto “pacifico”, essendo stato contestato in maniera specifica dalla difesa erariale (controricorso, pag. 14), e neppure “documentato”, avendo la ricorrente omesso di riprodurre in ricorso il contenuto dei documenti che comprovano il fatto;

– che il quinto motivo, con cui viene dedotta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione resa di giudici di appello, per avere escluso che incidesse sul valore degli immobili la circostanza che gli stessi al momento della vendita erano condotti in locazione, è infondato;

– che, invero, il ragionamento decisorio, secondo cui “il fatto, infine, che gli immobili fossero condotti in locazione non è particolarmente rilevante in quanto gli atti di compravendita sono stati conclusi con gli stessi conduttori”, non solo non presenta alcuna contraddizione intrinseca (che, invero, la ricorrente sembra ravvisare con una improbabile “realtà processuale dei giudizi di merito”, e più precisamente con le stime degli immobili locati effettuati in sede di c.t.u.), ma neppure è illogico, una riduzione del valore dell’immobile comnpravenduto potendo anche ipotizzarsi, ma quando l’immobile occupato da un conduttore sia ceduto a terzi;

– che, in estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno rigettati e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014.

PQM

dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso, infondati tutti gli altri, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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