Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8093 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19828/2015 proposto da:

Università degli Studi di Perugia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta

e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.Co.M.E.S. – Impresa Costruzioni Marittime Edili Stradali S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Paganica n. 13, presso lo studio

dell’avvocato Zampetti Enrico, rappresentata e difesa dall’avvocato

Di Sabato Gianfranco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1597/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’Università di Perugia nei confronti della Icomes s.r.l., avente a oggetto un lodo arbitrale, emesso in data 18/12/2009, contenente la pronuncia di risoluzione di un appalto per grave inadempimento della committente, con le conseguenti statuizioni risarcitorie;

l’avvocatura generale dello Stato ricorre per cassazione, in rappresentanza dell’Università, con due motivi;

la società Icomes replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., sostenendo di non essersi limitata a dedurre la generica violazione di norme sostanziali, ma di aver esplicitato anche le ragioni poste a fondamento delle doglianze consegnate all’impugnazione del lodo arbitrale; sicchè si duole che l’impugnazione sia stata erroneamente dichiarata inammissibile per genericità;

col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta in ogni caso che la corte d’appello non abbia esaminato il secondo motivo di impugnazione del lodo, relativo alla quantificazione dei danni asseritamente subiti dall’impresa appaltatrice;

II. – il primo motivo è fondato;

la corte d’appello ha dato atto che il lodo era stato impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., L. n. 109 del 1994, art. 25,D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 133 e 134, D.M. n. 145 del 2000, artt. 10,24 e 25; ha però ritenuto che la complessiva doglianza fosse inammissibile poichè l’Università di Perugia aveva omesso di “specificare in che modo, di volta in volta, si sarebbe concretizzata da parte degli arbitri l’erroneità del canone di diritto applicato”; ciò in quanto – ha soggiunto l’impugnazione della sentenza arbitrale per nullità impone di riferire la fattispecie all’art. 360 c.p.c., così da presupporre “l’indicazione specifica dei canoni ermeneutici non osservati dagli arbitri”;

III. – la risoluta affermazione della corte d’appello non è giustificata dalle emergenze di causa, che questa Corte può direttamente vagliare in ragione del tipo di vizio denunziato, che attiene a violazione di norma processuale (per tutte Cass. Sez. Un. 8077-12);

essa è motivata finanche in modo inconferente, poichè non risulta che fossero state dedotte violazioni di criteri interpretativi da specificare al di là delle norme;

IV. – deve premettersi che è vero che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è in generale ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 21802-06 alla quale, di recente, adde Cass. n. 16559-20);

tuttavia i confini della violazione di legge non impongono (neppure nel ricorso per cassazione) l’adozione di elementi formali (o formulari) circa il criterio interpretativo delle norme di legge, poichè il vizio di violazione di legge risponde al principio iura novit curia e rileva a prescindere dal canone interpretativo ritenuto;

in questi casi ciò che occorre è solo il rispetto del canone di specificità;

V. – dal ricorso si evince, in prospettiva di autosufficienza, che tale canone era stato rispettato, e tanto si può affermare esaminando – poi – l’atto di impugnazione, avendo l’impugnante esplicitato le ragioni di doglianza in essenziale rapporto ai profili di diritto della controversia;

l’Università aveva devoluto alla corte del merito la verifica delle seguenti manchevolezze della statuizione arbitrale:

(a) il disconoscimento della rilevanza della condotta inadempiente dell’appaltatrice sul versante della mancata esecuzione degli ordini di servizio: e questo perchè l’impresa aveva “tenuto una condotta inadempiente” per lavorazioni “difformi rispetto al progetto” e per mancata uniformazione agli ordini della D.L. “impartiti proprio per far fronte a rilevate difformità dell’operato della ditta rispetto a quanto concordato”; il che radicava un obbligo da connettersi al rinvio operato dal contratto al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 128; cosa che, secondo l’impugnante, presupponeva che gli arbitri si occupassero della questione (di diritto) circa la natura di veri e propri ordini di servizio delle disposizioni e delle istruzioni che legano, in sequenza, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavoro e l’appaltatore;

(b) l’erronea non considerazione della piena legittimità degli interventi in modifica del progetto iniziale: da un lato, perchè la L. n. 109 del 1994, art. 25, in generale consente l’esercizio del potere modificativo della stazione appaltante; e, dall’altro, perchè sussisteva un nesso funzionale con l’opera appaltata, che invece era stato omesso dalle considerazioni degli arbitri; difatti quando la modificazione sia funzionale a risolvere (come dedotto nella specie) aspetti di dettaglio contenuti entro un importo del 10% delle opere di recupero ristrutturazione manutenzione e restauro, essa (modificazione) esula – tale era la tesi della stazione appaltante – dal concetto giuridico di variante in senso stretto, e dunque non è soggetta alla disciplina afferente;

(c) la conseguente erroneità della declaratoria di illegittimità della sospensione dei lavori;

(d) la mancata osservanza della regola di diritto che vede la risoluzione dell’appalto di opera pubblica rispondente a valutazioni dell’inadempimento da associare ai caratteri dell’art. 1455 c.c., a fronte di pretese fatte valere, nel caso concreto, a lavori quasi del tutto ultimati;

(e) infine, tra le questioni giuridiche sottoposte alla corte territoriale, era stata indicata anche quella, più generale, relativa all’onere in capo all’appaltatore di verificare il progetto, atteso che questo, secondo la stazione appaltante, era stato accettato senza rilievi in sede di consegna;

VI. – è di solare evidenza che una tal messe di rilievi ben giustificava l’impugnazione per nullità del lodo; cosicchè non si può sostenere che l’impugnazione non fosse ammissibile per modalità di formulazione;

VII. – il secondo motivo resta assorbito;

VIII. – la sentenza va cassata e la causa rinviata alla corte d’appello di Roma affinchè, in diversa composizione, provveda a esaminare l’impugnazione del lodo nel merito delle proposte censure;

la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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