Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8093 del 21/04/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 8093 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 19047-2011 proposto da:
OR.AG,
S.A.S.
DT
nRONT
ALFREDO
&
C_
(CF.
01403760562), in persona del legale rappresentante pro
tempore, ORONI ALFREDO (C.F. RNOLRD58D02B688A), in
proprio nella qualità di socio accomandatario,
Data pubblicazione: 21/04/2016
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28,
2016
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presso l’avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che li
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
1
BENUCCI PIETRO, PLANET S.R.L.;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 2655/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 13/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
improcedibile, in subordine rigetto del ricorso.
f
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19897-11
Svolgimento del processo
La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 13-62011, ha respinto il reclamo di Orag s.a.s di Oroni
Alfredo & c. e di Alfredo Oroni in proprio, quale socio
Viterbo che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza
del creditore Planet s.r.l.
Ha motivato la decisione desumendo la prova dello stato
di insolvenza dall’ esistenza di azioni esecutive
infruttuose e di un rilevante indebitamento, riscontrato
a fronte di un attivo insufficiente e tanto più pregnante
alla luce del fatto che la società era stata posta in
liquidazione senza esser titolare di un patrimonio
immobiliare liquidabile.
Ha quindi disatteso la doglianza circa la presunta
erroneità della valutazione del requisito dimensionale
rilevando che il possesso congiunto dei requisiti di non
fallibilità non era stato dimostrato affatto dalla
debitrice, né accertato dal tribunale sulla base della
documentazione prodotta. La quale anzi aveva evidenziato
il superamento, per il periodo complessivo considerato
dalla legge, della soglia di indebitamento complessivo,
rimasto invariato, per oltre euro 500.000,00, negli
esercizi 2006 e 2007.
accomandatario, avverso la sentenza del tribunale di
Avverso la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso
per cassazione deducendo due motivi.
Né la curatela, né il creditore istante hanno svolto
difese.
Col
primo mezzo
i
ricorrenti
denunziano
l’insufficiente e contraddittoria motivazione della
sentenza su punto controverso, posto che il giudice di
secondo grado non avrebbe indicato specificamente la
documentazione dalla quale dedurre l’insolvenza della
società, e posto che il medesimo sarebbe caduto in
contraddizione quanto alla rilevanza attribuita
all’indebitamento del socio accomandatario ai fini
dell’accertamento dello stato di insolvenza della società
medesima.
Sostengono che la situazione contabile al 30-9-2010 aveva
evidenziato debiti complessivi per euro 434.731,50,
mentre quella relativa al 31-12-2009 debiti non superiori
a euro 466.070,98; donde la tesi del giudice
a quo,
secondo cui l’indebitamento complessivo era stato pari a
oltre euro 500.000,00, dovevasi ritenere contraddetta
dalla documentazione contabile.
Inoltre la corte d’appello avrebbe omesso di considerare
che la gran parte dell’esposizione era relativa a
finanziamento dei soci non ratificato, e che l’immobile
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Motivi della decisione
ipotecato era di esclusiva proprietà di Alfredo Orioni, e
non della società. Né i titoli a base dei quali era stata
iscritta l’ipoteca avevano qualcosa da spartire con la
società medesima, essendosi trattato di mutui intestati
relative a presunte evasioni d’imposta sempre al medesimo
addebitabili.
Il motivo è inammissibile siccome riflettente
profili di sindacato di fatto, peraltro neppure
conferenti alla motivazione della sentenza.
L’accertamento in concreto degli indici rivelatori dello
stato di insolvenza costituisce tipica valutazione di
merito.
A tal riguardo, con congrua e completa motivazione, la
corte d’appello ha osservato che l’insolvenza dovevasi
far discendere dalla pluralità di azioni esecutive
infruttuose e dal rilevante indebitamento (d’altronde
ammesso dagli stessi ricorrenti) non inciso da concrete
prospettive di futura ripresa, essendo la società in
liquidazione e non essendo la stessa titolare di un
patrimonio immobiliare liquidabile.
Rispetto a tale rilievo nessuna contraddizione si coglie
quanto alla successiva considerazione della corte
territoriale in ordine alla rilevanza dell’indebitamento
personale dello stesso socio accomandatario, peraltro
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personalmente al socio ovvero di garanzie fiscali
infine non specificamente posto a fondamento della
valutazione.
del resto decisivo constatare che i ricorrenti hanno
E’
mancato di specificare il fatto controverso (id est, il
avrebbe dovuto più compiutamente motivare.
III. – Col secondo mezzo i ricorrente denunziano la
violazione o falsa applicazione dell’art. l, 2 ° coma,
della legge fall., posto che la documentazione contabile
aveva fornito dimostrazione dell’esistenza di requisiti
dimensionali ostativi al fallimento.
Anche il secondo motivo è inammissibile siccome basato su
dati assertori, avendo la sentenza escluso l’avvenuta
dimostrazione del possesso congiunto dei suddetti
requisiti.
IV.
– In conclusione, il ricorso devesi dichiarare
inammissibile.
p.q.m.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione civile, addì 2 marzo 2016.
Il C nsiglier este sore
AliamAL,
fatto storico) con riguardo al quale la corte d’appello