Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8092 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8857/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore

avv. B.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Renato Cola e

dall’avv. Carolina Valensise, con domicilio eletto presso

quest’ultima, in Roma, alla via Monte delle Gioie, n. 13, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 37/23/11, depositata il 16 febbraio 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F., recuperava a tassazione l’IVA riportata a credito nella liquidazione finale dell’imposta dovuta per il 2002, annualità che la società contribuente aveva definito mediante adesione al condono c.d. tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10;

– che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 e 10, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 2, comma 7 sostenendo che aveva errato la CTR nel ritenere inibito all’Erario l’accertamento fondato sulla negazione di un credito d’imposta esposto in dichiarazione e ritenuto insussistente, sul presupposto che non fosse applicabile alla fattispecie, relativa a disconoscimento del credito IVA originato da costi non documentati, la pronuncia della Corte costituzionale n. 340 del 27/07/2005 la quale, ancorchè con riferimento al diverso caso di credito IVA generato dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, aveva affermato in via generale – come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, ad esempio in Cass. n. 23948 del 2011 e 5586 del 2010 – che l’adesione al predetto “condono” non impediva all’Ufficio di poter accertare che il credito d’imposta IVA non spettante, per qualsiasi ragione, non dovesse esser rimborsato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il motivo è fondato ancorchè per ragione pregiudiziale diversa da quella esposta nel motivo di ricorso;

– che, invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla L. n. 289 del 2002 sull’IVA – che è imposta che viene in rilievo nel nostro caso -, va rilevata l’incompatibilità del condono previsto dalla predetta legge, artt. 8 e 9, con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA), per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, più volte ribadita da questa Corte, a principiare dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20068 del 2009, poi seguita da Cass., sez. un., 17 febbraio 2010, nn. 3674, 3676 e 3677, che hanno sottolineato come l’accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell’evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta, e da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione (cfr. Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 2915 del 2013; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410, n. 411, n. 416, n. 961, n. 14293 e n. 16754 del 2016);

– che l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per IVA – che è il tributo oggetto dell’avviso di accertamento e del condono cui ha aderito la società contribuente – comporta la disapplicazione della citata disposizione, che va disposta d’ufficio e, quindi, a prescindere da specifiche deduzioni di parte; invero, il principio di effettività di cui al citato art. 10 del Trattato comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 961 e n. 16754 del 2016, nonchè Cass. S.U. sent. n. 26948 del 2006, e, per la giurisprudenza eurounitaria, CGUE del 14 dicembre 1995, in causa C- 312/93, Peterbroeck; del 14 dicembre 1995, in causa C -430-431/93, Van Schijndel; del 27 febbraio 2003, in causa C – 327/00, Santex);

– che, pertanto, è del tutto indifferente alla risoluzione del caso concreto la questione dibattuta tra le parti circa l’applicabilità o meno nel caso in esame della sentenza della Corte costituzionale sopra citata;

– che all’accoglimento del motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al giudice di merito per l’esame di questioni di merito eventualmente rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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