Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8092 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12640/2016 proposto da:

Comune di Ustica, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma Via Michele Mercati 42, presso lo studio

dell’avvocato Carlo Alfredo Rotili, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Roberto Natoli, in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Novamedia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma Viale Liegi 58, presso lo studio

dell’avvocato Romano Cerquetti, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Rita Ornella Costa, in forza di procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 18/12/2013 il Comune di Ustica ha convenuto dinanzi alla Corte di appello di Palermo la Novamedia s.r.l., proponendo impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c., del lodo depositato il 17/7/2013 dal Collegio arbitrale investito da Novamedia con atto notificato il 16/11/2011 relativamente ad una controversia insorta per il pagamento dei costi della manifestazione “Rassegna internazionale delle attività subacquee” del 27/6-3/7/2011.

La Corte di appello di Palermo con sentenza del 22/2/2016 ha rigettato l’impugnazione del Comune di Ustica con aggravio di spese.

2. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 17/3/2016, con atto notificato il 14/5/2016 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ustica, svolgendo unico motivo.

Con atto notificato il 21/6/2016 ha proposto controricorso Novamedia s.r.l., chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 829 c.p.c., comma 1 e art. 817 c.p.c., comma 3.

1.1. Il ricorrente lamenta, per un verso, che la Corte di appello, abbia indebitamente esteso la portata dell’art. 817 c.p.c., comma 3, non solo al caso, effettivamente ivi ricompreso, di pronuncia su questioni e materie non contemplate nella convenzione arbitrale, ma anche al caso, ad essa estraneo, di pronuncia resa attenendosi a una regola di giudizio diversa da quella stabilita nella clausola compromissoria.

Per altro verso, il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che non costituisse motivo di nullità del lodo il fatto che gli arbitri avessero dichiarato di pronunciare secondo equità, laddove invece la convenzione arbitrale imponeva di decidere secondo diritto.

1.2. Il ricorrente, più in particolare, ricorda che gli arbitri, tenuti a giudicare secondo diritto, avevano fatto precedere i motivi della decisione dall’affermazione “la decisione sarà adottata sulla base dei principi di equità e giustizia pur facendo ricorso alle norme espressamente richiamate, atteso che le stesse conducono comunque ad una pronuncia conforme ad equità”.

Il ricorrente aggiunge che la Corte territoriale aveva disatteso il suo secondo motivo di impugnazione, sottolineando che il Comune non aveva sollevato alcuna eccezione alla richiesta proposta da Novamedia con la comparsa di costituzione dell’8/1/2013 di pronuncia secondo equità e che comunque gli arbitri, nonostante l’affermazione iniziale, si erano in realtà attenuti nella decisione esclusivamente alle regole di diritto e ai principi giurisprudenziali richiamati.

Secondo il ricorrente la violazione della regola di giudizio (che era il diritto e non già l’equità) determina sempre e comunque un error in procedendo.

Inoltre l’art. 817 c.p.c., comma 3, preclude l’impugnazione alla parte inerte nell’eccepire nel giudizio arbitrale esclusivamente in tema di esorbitanza di materie e questioni rispetto alla convenzione arbitrale e non alla regola del decidere: pertanto la Corte di appello nella sua decisione aveva confuso il thema decidendum con la regula decidendi.

1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 13968 del 24/06/2011, Rv. 618516 – 01) qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore in procedendo, come tale denunciabile con l’impugnazione per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.

In altra occasione (Sez. 1, n. 18452 del 08/09/2011, Rv. 619616 – 01) è stato precisato che gli arbitri rituali, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 c.p.c., ben possono decidere secondo diritto allorchè essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che può desumersi anche implicitamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione, potendosi configurare l’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso solo quando gli arbitri neghino a priori la possibilità di avvalersi dei poteri equitativi loro conferiti.

1.4. Il motivo è inammissibile perchè non coglie e non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Non sono infatti sufficienti a garantire specificità e pertinenza alla censura nè la premessa che gli arbitri dovessero giudicare secondo diritto e non secondo equità, secondo la convenzione arbitrale, nè l’ulteriore assunto della irrilevanza della richiesta in corso di arbitrato della decisione secondo equità formulata dalla sola Novamedia, non contestata espressamente dalla difesa del Comune, poichè la preclusione dell’impugnazione sancita dall’art. 817, comma 3, riguarderebbe solo la mancata reazione endo-procedimentale all’esorbitanza delle avversarie conclusioni dai limiti della convenzione (e non già la mancata reazione all’alterazione della regola del decidere).

Il punto è che la Corte di appello, a pagina 5, primo paragrafo, ha ritenuto che, nonostante l’affermazione programmatica d’esordio del lodo, apparentemente volta a recepire la richiesta unilaterale di Novamedia di decisione secondo equità (e cioè “la decisione sarà adottata sulla base dei principi di equità e giustizia pur facendo ricorso alle norme espressamente richiamate, atteso che le stesse conducono comunque ad una pronuncia conforme ad equità”) gli arbitri in realtà nella loro decisione “si erano attenuti nella loro decisione esclusivamente alle regole di diritto anche con riferimenti al contenuto dell’ATS e a principi tratti dalla giurisprudenza di legittimità e puntualmente richiamati”.

La Corte palermitana ha quindi ritenuto che la decisione degli arbitri fosse stata emessa in realtà secondo diritto: e tanto basta a decretare l’inammissibilità del motivo che parte dal contrario presupposto senza aggredire la valutazione della Corte e tantomeno dimostrarne l’erroneità.

Al contrario, il ricorso neppure riporta il testo del lodo asserita mente pronunciato secondo equità.

1.5. E’ quindi superfluo aggiungere che non coglie il segno neppure l’argomento ulteriore speso dal ricorrente nel sostenere l’irrilevanza della conformità del lodo alle regole di diritto poichè gli arbitri le avrebbero utilizzate per giungere comunque a una pronuncia conforme ad equità.

Infatti, così argomentando, il ricorrente ammette che la pronuncia era conforme anche alle regole di diritto, il che priva di interesse la sua doglianza; d’altro canto se la regola di decisione impone la pronuncia secondo diritto e il giudicante afferma, come risulta abbiano fatto gli arbitri nel caso di specie, che la sua pronuncia è conforme sia a equità e giustizia, sia a precise regole di diritto, specificamente indicate e citate, che con equità e giustizia coincidono, non si vede quale spazio possa residuare per una lamentela basata sulla violazione della regula decidendi.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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