Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8092 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8360/2005 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE VAN

GOGH 1/27 presso lo studio dell’Avvocato LAMANTEA GIUSEPPINA MANUELA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MALFATTO Bartolomeo giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERUGIA;

– intimato –

sul ricorso 12132/2005 proposto da:

COMUNE DI PERUGIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8 presso STUDIO GOBBI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CARTASEGNA MARIO giusta procura

a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PERUGIA, depositata il 20/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il resistente l’Avvocato MARIO CARTASEGNA, che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dalla contribuente sopra indicata avverso gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e versamento dell’ICI relativamente ad un terreno edificabilE di sua proprietà per il periodo dal 1993 al 1998.

La C.T.P. respingeva il ricorso.

Respingendo l’appello della contribuente, la C.T.R., con la sentenza in epigrafe, ha affermato che Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, contiene una definizione di area fabbricabile molto chiara e che la contribuente non poteva invocare l’agevolazione di cui all’ultima parte della disposizione, in quanto per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; come già dimostrato dal Comune in primo grado, la contribuente non era iscritta in tali elenchi nel periodo considerato e, quindi, in assenza di prove contrarie doveva confermarsi che la medesima non poteva considerarsi ai fini ICI coltivatrice diretta o imprenditore agricolo a titolo principale.

Avverso tale decisione, la contribuente propone ricorso per cassazione; il Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, illustrati con memoria.

Vanno riuniti i ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con l’unico motivo, la contribuente deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, per avere la C.T.R. illegittimamente ritenuto interpretativa, e non innovativa, la predetta disposizione, che avrebbe dovuto, quindi, non applicarsi nella fattispecie, non potendosi, nel periodo in contestazione, considerare il regime di favore di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, condizionato all’iscrizione del contribuente negli appositi elenchi comunali.

Nel ricorso incidentale, l’ente impositore lamenta che, in difetto d’impugnativa specifica del capo della sentenza di primo grado concernente l’accertamento della carenza del requisito soggettivo – per l’esclusiva valenza attribuita dalla C.T.P. all’iscrizione negli appositi elenchi secondo l’assetto normativo vigente – la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare coperta da giudicato la decisione del primo giudice senza entrare nel merito della questione.

Secondo l’ordine logico delle questioni (art. 276 c.p.c.), operante anche nelle deliberazioni di questa Corte (art. 141 disp. att. c.p.c.), va esaminata prima quella proposta con il ricorso incidentale, in quanto, se fondata, sarebbe idonea a definire il giudizio. Essa. Tuttavia, si rivela priva di pregio, in quanto, in materia tributaria, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, fa dipendere l’inammissibilità dell’appello – per la parte che qui interessa – da una duplice alternativa, costituita dalla mancanza oppure dall’assoluta incertezza circa i motivi specifici dell’impugnazione (Cass. 6473/02; v. anche Cass. n. 1574/05 e 1224/07). Nella specie, dalla stessa esposizione del motivo di ricorso incidentale, emerge che l’appello della contribuente aveva investito anche il profilo soggettivo dell’invocata agevolazione, come desumibile anche dalla produzione di documentazione al riguardo (evidentemente perchè ritenuta idonea ad essere contrapposta a quella prodotta dall’ente impositore ed alle relative deduzioni in diritto). Ne deriva che non potendosi considerare inammissibile l’appello della contribuente sul punto, non avrebbe potuto la C.T.R. rilevare la formazione di giudicato interno sul punto medesimo, con conseguente ammissibilità del motivo di ricorso principale.

Quest’ultimo si rivela, altresì fondato, in quanto la decisione impugnata, che ha riconosciuto valore interpretativo alla disposizione in lite non è in armonia con l’orientamento di questa S.C. secondo il quale le agevolazioni tributarie di cui al del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, il quale stabilisce varie riduzioni dell’ICI per i terreni agricoli, in favore dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli che li possiedono, con riferimento alle annualità d’imposta anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, il quale ha stabilito la necessità del requisito dell’iscrizione di tali contribuenti negli appositi elenchi comunali (c.d. SCAU), sono applicabili anche ai soggetti non iscritti a tale elenco, atteso che tale disposizione, introdotta a garanzia del sistema fiscale, non ha carattere retroattivo (Cass. n. 19375/03;

214/05; 13334/06). Invero, una norma in tanto può definirsi innovativa, e non meramente interpretativa, in quanto il suo contenuto presenti un carattere di autonomia rispetto alla disciplina previgente. Tale carattere ricorre nel caso in esame, posto che, non essendo all’epoca obbligatoria l’iscrizione negli elenchi dello SCAU e dovendosi, pertanto, ammettere la possibilità dell’esistenza di coltivatori diretti o imprenditori agricoli non iscritti; la portata sicuramente innovativa della nuova norma va colta nell’effetto restrittivo dell’applicabilità dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, ad essa conseguente, e volto, in una opportuna prospettiva di garanzia per il sistema fiscale, a consentire il godimento dell’agevolazione solo a chi presentasse anche quei requisiti formali indispensabili per ritenere certo e documentato il possesso del requisito sostanziale previsto già dalla normativa originaria (qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo: Cass. n. 19375/03, in motivazione).

Respinto, pertanto il ricorso incidentale ed accolto quello principale, la sentenza va annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della medesima C.T.R. che procederà a nuovo esame – nonchè alla determinazione delle spese anche del presente giudizio – onde verificare la sussistenza o meno del requisito della “ruralità”, quale presupposto del trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, che richiede che il contribuente il quale invochi la matura rurale dell’immobile al fine di usufruire del regime agevolato d’imposta, dimostri: a) il possesso dei terreni da parte di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (senza considerare ostativa, nel caso di specie, almeno fino al 1 gennaio 1998 la mancata iscrizione negli appositi elenchi comunali); b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo- pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione C.T.R. Umbria.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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