Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8091 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 21/03/2017, dep.29/03/2017),  n. 8091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1002/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

HOLIDAY CAMPER s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 300/63/10, depositata il 9

novembre 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza n. 300 del 9/11/2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Holiday Camper s.r.l., in liquidazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito di impresa conseguito dalla predetta società nell’anno di imposta 2003 a seguito di recupero a tassazione, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP, del costo di acquisto di un camper, in quanto ritenuta operazione soggettivamente inesistente, effettuata cioè con l’interposizione fittizia di un operatore nazionale (ovvero la Tradecar s.r.l. unipersonale) che era risultato essere mera società “di comodo”, costituita al solo scopo di realizzare una c.d. frode carosello;

– che i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente ad escludere l’inesistenza soggettiva dell’operazione l’avere la società contribuente comprovato l’effettivo acquisito del bene, la regolarità della contabilizzazione dell’operazione commerciale, la congruità del prezzo pagato, non emergendo che la stessa fosse stata “l’artefice della falsità ideologica delle fatture o quanto meno che fosse a conoscenza della condotta illecita del soggetto formalmente importatore”, avendo l’esportatore comunitario dichiarato di aver avuto rapporti solo con il titolare della Tradecar s.r.l., che era stato pure mandato assolto in sede penale;

– che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha replicato la società contribuente;

– che con il primo motivo la ricorrente, muovendo dal presupposto che la CTR ha escluso la sussistenza sub specie di elementi che facessero supporre che la società contribuente fosse l’artefice della falsità ideologica o quanto meno a conoscenza della condotta illecita del soggetto formalmente importatore, ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 21 e art. 32697 c.c., sostenendo che i giudici di appello hanno posto a carico dell’amministrazione finanziaria un onere probatorio (ovvero, quello di dimostrare l’inesistenza dell’operazione contestata) che non le spettava, gravando sulla società contribuente l’onere di dimostrare invece la sussistenza di quell’operazione commerciale e che il cedente avesse effettivamente pagato l’IVA perchè la società cessionaria potesse detrarla;

– che con il secondo motivo ha dedotto l’omessa o l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove i giudici di appello hanno valorizzato circostanze, quali l’effettivo acquisito del bene da parte della società contribuente, la regolarità della contabilizzazione dell’operazione commerciale e la congruità del prezzo pagato, del tutto inidonee a dimostrare la regolarità dell’operazione commerciale compiuta con l’intermediazione di una società che, per stessa ammissione del suo legale rappresentante, svolgeva funzione di mera “cartiera”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i motivi sono fondati e vanno accolti;

– che, invero, quanto al riparto dell’onere probatorio in materia operazioni soggettivamente inesistenti, riconducibili, come nella fattispecie in esame, alle cd. “frodi carosello” (caratterizzate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente che esercita il diritto alla detrazione IVA proviene in realtà da soggetto diverso da quello interposto o cd. “fantasma” che ha emesso la fattura incassando l’IVA ed omettendo poi di versarla all’Erario), è principio giurisprudenziale assolutamente consolidato quello secondo cui spetta all’Amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, di provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante, anche in via indiziaria, – quindi, “non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purchè dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente” (cfr. Corte cass. n. 10414 del 12/05/2011; id. n. 23560 del 20/12/2012 e n. 17818 del 2016), “spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. Nè, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichè trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente” (Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016), ovvero, “di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perchè relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode” (cfr. Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n. 428 del 2015);

– che la statuizione impugnata si pone in netta contrapposizione a detti principi avendo la CTR ritenuto idonei ad escludere l’inesistenza soggettiva dell’operazione proprio le predette inconcludenti circostanze, ovverosia, l’avere la società contribuente comprovato l’effettivo acquisito del bene, la regolarità della contabilizzazione dell’operazione commerciale, la congruità del prezzo pagato, con motivazione peraltro del tutto insufficiente, omettendo peraltro – da un canto – di fornire una spiegazione logica della pretermissione degli elementi presuntivi di irregolarità dell’operazione commerciale (quali le dichiarazioni del legale rappresentante della società “cartiera”, riprodotte, per autosufficienza, nel ricorso) e – dall’altro – di indicare gli elementi da cui hanno tratto il convincimento della sussistenza della buona fede della cessionaria;

– che, quanto alla buona fede, è ben vero che spetta all’amministrazione finanziaria fornire la prova, anche indiziaria, che il contribuente “sapesse o dovesse sapere” con l’uso della appropriata diligenza della evasione d’imposta o della frode perpetrata da altri soggetti, “tanto potendo fare, sia dando la prova che tale soggetto era direttamente coinvolto nel fatto illecito (rimanendo in tal caso escluso il diritto alla detrazione, in base al principio di diritto comunitario secondo cui “gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente” dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento comunitario: Corte giustizia 6.7.2006, Kittel e Recolta, cit. punto 53 e 54), sia fornendo anche la prova indiretta della consapevolezza della frode, mediante indicazione di quegli elementi oggettivi che, avuto riguardo alle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore “eiusdem generis ac professionis” a sospettare della regolarità della operazione (dovendo in tal caso considerarsi il soggetto passivo che “sapeva o avrebbe dovuto sapere” come “partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni”: id. 6.7.2006, Kittei e Recolta, punto 56 e 57. Cfr. Corte cass. 5 sez. 20.12.2012 n. 23560″ (in termini, Cass. n. 17818 del 2016; v. anche Cass. n. 967 del 20/01/2016 secondo cui “possono rilevare, in via indiziaria, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione”);

– che in tale ipotesi “si riversa sul contribuente l’onere di provare di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità delle pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed i precedenti fornitori, ovvero, nonostante l’impiego della dovuta diligenza richiesta dalle specifiche modalità in cui si è svolta l’operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione” (Cass. da ultimo cit.);

– che l’Amministrazione finanziaria ha fornito idonei elementi probatori della natura di “cartiera” della società cedente (sul punto, le inequivocabili dichiarazioni rese alla G.d.F. dal legale rappresentante della Tradercar s.r.l.), con la conseguenza che spettava alla società contribuente, che con tale società aveva intrattenuto rapporti commerciali, fornire la prova di aver svolto tali trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente;

– che, in estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno accolti e la sentenza cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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