Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8091 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8091 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Bruno Savio, elettivamente domiciliato in Roma, via
Federico Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv.
Andrea Manzi, che lo rappresenta e difende per procura
speciale a margine del ricorso;

– ricorrente nei confronti di

Fallimento MUltipel;

– intimato avverso il decreto del Tribunale di Vicenza emesso il 7

2016

gennaio 2010 e depositato l’8 gennaio 2010, R.G. n.
3630/07;

Data pubblicazione: 21/04/2016

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso;

Rilevato che:
1. Bruno Savio ha proposto istanza di ammissione al

credito di 49.920,00 euro, da collocarsi in
prededuzione, relativo al compenso per la propria
attività professionale a favore della società
fallita, nella fase di concordato preventivo,
consistita nella redazione della relazione di
veridicità e fattibilità eseguita in occasione
della presentazione delle due domande di
concordato preventivo del 23 novembre 2005 a del
10 ottobre 2006 presentate dalla Multipel s.p.a.
2. Il Giudice delegato del Tribunale di Vicenza su
conforme proposta del curatore fallimentare della
Multipel s.p.a. non ha ammesso l’istante al
passivo ritenendo che l’attività non era stata
espletata su mandato e a favore della società
fallita ma dei soci.
3. Bruno Savio ha quindi proposto opposizione allo
stato passivo con ricorso depositato in data 16
maggio 2007 insistendo nella domanda originaria.
La Curatela fallimentare si è costituita in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 7/8
gennaio 2010, ha respinto l’opposizione allo
2

passivo del fallimento Multipel s.p.a. del

stato passivo.
5. Ricorre per cassazione Bruno Savio affidandosi a
tre motivi di ricorso.
6. Non svolge difese la curatela fallimentare
Ritenuto che
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce

67 L.F. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c. Il ricorrente lamenta la non ammissione in
prededuzione del credito relativo alla redazione
della relazione di cui all’art. 161 L.F. sulla
veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità
del piano di concordato. Rileva il ricorrente che
la non ammissione si è basata su tre assunti
tutti erronei: a) credito non opponibile né utile
alla massa dei creditori del concordato e del
fallimento che avrebbe anzi riportato un danno
dalla proposizione ripetuta della domanda di
concordato;

b)

mancato

conseguimento

dell’omologazione del concordato; c) attività
professionale in cui si sostanzia il credito che
non era stata autorizzata dagli organi delle
procedure concorsuali. Secondo il ricorrente il
nuovo testo dell’art. 111 1.f. considera crediti
da soddisfare in prededuzione anche quelli sorti
in occasione o in funzione di una delle procedure
concorsuali previste dalla legge fallimentare. Il
ricorrente ritiene inoltre che la funzionalità
dell’attività prestata dal professionista non puà

3

violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e

che

essere

apprezzata

indipendentemente

dall’esito del giudizio di omologa.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 111,
161, 162, 163, 167, 168, 173, 180 L.F. nella
versione introdotta dal d.lgs n.

5/2006;

bis c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3 c.p.c. Il motivo, collegato al precedente,
lamenta la non ammissione del credito in via
privilegiata sulla base dell’erroneo presupposto
della mancata autorizzazione da parte del giudice
delegato all’esame della proposta di concordato.
Erroneo

perché

trattasi

di

atto,

reso

obbligatorio dal nuovo testo dell’art. 161 L.F.,
applicabile

ratione tempore

al caso in esame,

che è pacificamente ritenuto di ordinaria
amministrazione e che sicuramente è strumentale
alla procedura concorsuale in quanto necessario
alla valutazione della domanda di concordato e
diretto a semplificare l’acquisizione dei dati
rilevanti da esaminare sia da parte del tribunale
che dei creditori.
9. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 11, 161, 167, 168 L.F.
comma 2 Costituzione, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c. e omessa e comunque
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio

4

violazione e falsa applicazione dell’art. 2751

ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 5 c.p.c. Il
motivo si riferisce all’affermazione della
mancanza di utilità per i creditori dell’attività
svolta dal ricorrente. Il ricorrente contesta la
ragione, ritenuta assorbente dal Tribunale, per
giustificare la non ammissione del credito e cioè

sua non riferibilità né alla massa dei creditori
del concordato né a quella del fallimento che da
tale attività non solo non avrebbe tratto alcuna
utilità ma avrebbe anche conseguito un danno. Il
ricorrente si richiama alle difese già svolte
circa il contenuto e la ratio dell’art. 111 L.F.
nel testo applicabile alla controversia e ritiene
comunque del tutto immotivata la “ragione”
considerata assorbente ai fini del decidere da
parte del Tribunale.
Ritenuto che
10.1 motivi di ricorso devono essere esaminati
congiuntamente perché sono tutti riferibili alla
questione della riconoscibilità in sede
fallimentare dei crediti relativi alle attività
professionali svolte per consentire all’impresa
successivamente fallita di accedere alla
procedura di concordato preventivo e di espletare
utilmente per l’impresa e i suoi creditori tale
procedura concorsuale.
11. Alla luce della più recente giurisprudenza il
credito del professionista, sorto a seguito delle

5

la non opponibilità del credito alla massa e la

prestazioni finalizzate alla redazione del
concordato preventivo e per la relativa
assistenza, va soddisfatto in via di
prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma
secondo, legge fall., che ha portata generale,
non prevede alcuna restrizione e risponde

procedure concorsuali diverse dal fallimento,
senza che, in senso contrario, possa essere
invocata la limitazione alla prededucibilità
prevista dall’art. 182 quater della legge fall.,
che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è
stata superata dal successivo intervento operato
con la legge n. 122 del 2010 (Cass. civ., sezione
I n.8533 dell’8 aprile 2013). Il credito del
professionista per prestazioni rese in giudizi
già pendenti al momento della domanda di
ammissione al concordato preventivo in virtù di
incarichi precedentemente conferiti e riguardante
crediti poi fatti valere nei confronti della
società fallita va soddisfatto in prededuzione
nel successivo fallimento, ove ne emerga,
nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art.
111 bis

legge

fall., l’adeguatezza funzionale

agli interessi della massa. Infatti, l’art. 111,
secondo comma, legge fall, allo scopo di
incentivare il ricorso alle procedure concorsuali
alternative al fallimento, attribuisce

il

carattere della prededucibilità a tutti i crediti

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all’esigenza di favorire il ricorso alle

per i quali sussiste il necessario collegamento
occasionale o funzionale con la procedura
concorsuale, da intendersi non soltanto con
riferimento al nesso tra l’insorgere del credito
e gli scopi della procedura, ma anche con
riguardo alla circostanza che il pagamento del

risponda agli scopi della procedura stessa, per i
vantaggi che reca in termini di accrescimento
dell’attivo o di salvaguardia della sua
integrità, indipendentemente dalla presenza o
meno di una preventiva autorizzazione degli
organi della procedura (Case. civ. sezione I, n.
8958 del 17 aprile 2014).
12. I suddetti principi sono stati ribaditi dalla
giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo
di chiarire come il credito del professionista
che abbia assistito il debitore nella
preparazione

della

documentazione per

la

proposizione dell’istanza di fallimento in
proprio – sebbene sia attività che può essere
svolta personalmente dal debitore ma che lo
stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di
convenienza, di affidare ad un esperto di settore
– costituisce un credito sorto in funzione della
procedura

fallimentare

e,

come

tale,

prededucibile ai sensi dell’art. 111, secondo
comma, legge fall., che costituisce norma
generale, applicabile a tutte le procedure

7

credito, ancorché avente natura concorsuale,

concorsuali, come ormai definitivamente chiarito
anche dall’abrogazione dell’art. 182 quater,
quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
(Case. civ. sezione VI-1 ord. n. 18922 del 9

13.11 credito del professionista che abbia svolto
attività di assistenza, consulenza ed
eventualmente redazione della proposta di
concordato preventivo rientra de

plano tra

i

crediti sorti in funzione della procedura
concorsuale, e, come tale, va soddisfatto in
prededuzione nel successivo fallimento ai sensi
dell’art. 111, secondo comma, legge fall.,
fondandosi tale interpretazione sull’esclusione
dall’azione revocatoria del pagamento del
compenso del professionista ex art. 67, terzo
comma, lett. g), legge fall.; sull’abrogazione
dell’art. 182 quater, quarto comma, legge fall.
ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge

7

agosto 2012, n. 134, che riconosceva la
prededuzione (ove prevista espressamente nel
decreto di ammissione al concordato preventivo)
al solo credito del professionista attestatore;
sull’interpretazione autentica dell’art. 111,
secondo comma, legge fall. fornita dall’art. 11,
comma 3 quater, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145,

8

settembre 2014).

convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la
prededuzione anche ai crediti sorti in occasione
ed in funzione delle procedure di concordato
preventivo cosiddetto con riserva (art. 161,
sesto comma, legge fall.), così confermando

prededucibile dei medesimi crediti nel concordato
preventivo ordinario

(Cass. civ. sezione I, n.

19013 del 10 settembre 2014).
14.11 ricorso va pertanto accolto con conseguente
cassazione

e rinvio

della causa al Tribunale di Vicenza in diversa
composizione che applicherà i predetti principi
di diritto e deciderà anche in merito alle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato,

e rinvia al

Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche
per la decisione sulle spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
gennaio 2016.

ae.”

implicitamente il già vigente regime

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