Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8091 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 5 presso lo studio dell’Avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato

e difeso dall’Avvocato ORTENZI MASSIMO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENAROTTA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6 presso lo STUDIO LUPIS,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FOLLIERI ENRICO ANTONIO giusta

mandato a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/20 04 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 25/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito per il resistente l’Avvocato ADRIANO VITUCCI, per delega

Avvocato ENRICO ANTONIO FOLLIERI, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

il Comune di Venarotta notificava, in data 27.12 2002, a B. E. avviso di accertamento I.C.I. per gli anni 1996 e 1997, deducendo che l’area di proprieta’ del contribuente aveva vocazione edificatoria essendo compresa nella zona produttiva del consorzio di industrializzazione. Detto atto veniva impugnato innanzi alla C.T.P. di Ascoli Piceno, sostenendo che il Comune era decaduto dal potere accertativo essendo decorso il termine triennale e che mancava il presupposto impositivo, dato che i terreni originariamente agricoli e siti in zona montana, quindi, non soggetti alla dichiarazione I.C.I., erano divenuti edificatori solo a seguito di approvazione di P.R.G. nel 1998. Resisteva il Comune, affermando che l’edificabilita’ dell’area derivava dal P.d.F., approvato nel 1972.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo decorso il termine quinquennale per il 1996. Appellava il Comune sostenendo che l’accertamento d’ufficio poteva essere eseguito entro il quinto anno successivo al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (30.6.1997).

B.E. resisteva, instando anche con appello incidentale, insistendo sull’avvenuto decorso del termine triennale ed affermando che la destinazione industriale dell’area introdotta con il P.d.F. era stata annullata dal T.A.R. Marche e confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 555/2002.

Il Presidente della C.T.R., con ordinanza n. 6/2/04, chiedeva l’acquisizione presso il Comune di Venarotta dei documenti attestanti la destinazione urbanistica dei terreni de quibus e di tutti gli atti inerenti alle variazioni succedutesi fino all’approvazione dei P.R.G..

La C.T.R., sulla base della documentazione acquisita, accoglieva l’appello del Comune, respingendo quello incidentale del contribuente.

Avverso detta decisione B.E. propone ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste il Comune con controricorso, integrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, per avere la C.T.R. solo apoditticamente affermato che, a seguito dell’approvazione del P.d.F. nel 1972, le aree per cui e’ causa sarebbero state inserite nella zona di sviluppo industriale ed artigianale e che il termine quinquennale non operava per gli avvisi di accertamento notificati, senza dare conto che la motivazione dell’avviso di accertamento non faceva alcun riferimento al P.d.F..

Con a seconda censura si deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonche’ violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis per non avere la C.T.R. rilevato che il Comune in sede di controdeduzioni aveva mutato la motivazione dell’avviso di accertamento, che avrebbe dovuto costituire l’ambito cella difesa dell’ente, riferita esclusivamente al Polo industriale e non al P.d.F., per cui, rilevata detta discrasia, avrebbe dovuto annullare l’avviso di accertamento contenente una motivazione che non permetteva al contribuente di comprendere l’an della pretesa fiscale.

Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, per avere la C.T.R. fatto esclusivo riferimento al P.d.F., non solo non oggetto della motivazione dell’avviso, ma obliterando anche il fatto che il P.d.F. non e’ strumento idoneo ex se ad originare l’edificabilita’ delle aree, e, quindi, l’assoggettamento delle stesse all’I.C.I., sia perche’ non tutte le particelle erano comprese in zona produttiva sia perche’ il Comune non si era dotato dei corrispondenti strumenti attuativi.

Tutti i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessioni logica, sono infondati.

Lamenta sostanzialmente il contribuente che la C.T.R. non avrebbe dato conto con motivazione adeguata delle ragioni per le quali aveva ritenuto valido l’avviso di accertamento malgrado il fatto che tale atto era stato motivato, facendo riferimento all’inserimento delle aree sottoposte ad imposizione in zone deputate al polo di industrializzazione (PIP), mentre in giudizio il Comune aveva fatto riferimento ad una diversa motivazione, richiamandosi al Piano di fabbricazione, vigente fin dal 1972, in violazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis.

Tale doglianza non appare suscettibile di accoglimento in quanto la C.T.R., recepita ed esaminata la documentazione richiesta ha affermato, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimita’ e con motivazione logica e priva di errori di diritto, che “la proprieta’ descritta in catasto terreni del signor B. E. ricade in zona produttiva, se non per alcune particelle non piu’ ricadenti in zona (OMISSIS)”; ne’ peraltro sussisteva discrasia tra le due motivazioni lamentata dal ricorrente, infatti il PIP non costituisce un strumento urbanistico indipendente e diverso dal Piano di fabbricazione o da P.R.G., ma ne rappresenta lo strumento attuativo con il quale a fronte della previsione generale dei tali strumenti urbanistici ne delimita le aree, la destinazione e l’indice di edificabilita’.

Conseguentemente il riferimento nell’atto di accertamento della destinazione a zona industriale presupponeva resistenza di un piano generale, che all’epoca dei fatti era rappresentato dal piano di fabbricazione. Ne’, peraltro, rileva l’annullamento del PIP operato prima dal T.A.R., successivamente confermato dal Consiglio di Stato, in quanto l’annullamento del piano attuativo, non incide sulla validita’ dello strumento urbanistico generale, potendo tale pronuncia solo influire su valore di mercato del bene, deprezzandolo anche in modo notevole, per non essere lo stesso immediatamente ed effettivamente utilizzabile ai fini edificatori, fino all’emissione di un piano particolareggiato che ne determini con certezza la reale destinazione e la misura di utilizzazione.

Occorre, infine, aggiungere che e’ errata l’affermazione del contribuente che sostiene che il Piano di fabbricazione non sarebbe di per se’ strumento urbanistico idoneo ad originare l’edificabilita’ di un’area, in quanto detto piano e’ da considerarsi, ai pari del P.R.G., uno strumento generale di previsione territoriale che puo’ regolare sia in modo particolareggiato zone immediatamente edificabili cioe’ con l’indicazione gia’ definita delle varie destinazioni: a strada pubblica, a parcheggi, ad edilizia abitativa a verde pubblico o privato, ad impianti sportivi ecc, con l’espressa indicazione degli indici di edificabilita’, rinviando per altre previsioni tecniche al regolamento edilizio comunale, potendo lo stesso invece anche solo dare generica indicazione di destinazione di altre zone per le quali e’ necessario per l’effettiva realizzazione della stessa. L’emissione di piani particolareggiati attuativi.

Tutto cio’ premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere respinto . Sussistono tuttavia motivi di equita’, stante anche la particolarita’ della vicenda processuale, per compensare le spese di questa fase di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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