Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8090 del 29/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23337-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FABBRICA DI MATTONI D.F. O DI D.F. & C. SNC,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 146/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE,

depositata il 13/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 146/23/12 del 13 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso notificato alla Fabbrica di Mattoni D.F. & c. snc per il recupero del credito d’imposta da quest’ultima fruito, negli anni 2002/2003/2004, in relazione alla costruzione di un capannone industriale (L. n. 388 del 2000, art. 8 come mod. dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138 convertito in L. n. 178 del 2002).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la società non fosse decaduta dalla agevolazione – da essa richiesta per la sola costruzione del capannone, non anche per l’acquisto dell’area edificabile – poichè il nuovo investimento doveva ritenersi avviato, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002 cit., con l’effettiva intrapresa dell’attività di costruzione; non già per effetto della stipulazione degli atti notarili di acquisto dell’area (anteriori alla modifica normativa).

Resiste con controricorso la società contribuente.

2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8 e D.L. n. 138 del 2002, art. 10 conv.c.m. in L. n. 178 del 2002. Per avere la commissione tributaria regionale escluso la decadenza in oggetto per effetto della ritenuta posteriorità dell’investimento all’entrata in vigore del suddetto D.L. n. 138 del 2002; nonostante che l’investimento in questione, avviato con l’acquisto del terreno edificabile (atti pubblici del (OMISSIS)) e non con l’inizio dell’attività di costruzione, fosse antecedente, e non successivo, alla modificazione normativa.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per non avere la commissione tributaria regionale esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, secondo cui l’acquisto del terreno e la costruzione del capannone concretavano, nella specie, accadimenti tra loro non collegati; così da escludere che l’avvio dell’investimento andasse ricondotto all’acquisto medesimo.

2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro stretta connessione, sono infondati.

Va osservato come i residui termini della controversia si incentrino su un aspetto ben circoscritto di causa, rappresentato dalla individuazione del momento – anteriore o successivo all’entrata in vigore della disciplina modificativa di cui al D.L. n. 138 del 2002, come rispettivamente vorrebbero l’agenzia delle entrate e la società contribuente – in cui l’investimento in oggetto ha trovato avvio.

Come già recentemente osservato da Cass. 20144/16, il previgente L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 5 consentiva l’applicazione del beneficio del credito d’imposta, in via automatica, in sede di dichiarazione dei redditi, e mediante esclusivo utilizzo in compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il D.L. n. 138 del 2002 (convertito in L. n. 178 del 2002) ha apportato rilevanti modifiche alla normativa, con riferimento ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002 (data, appunto, di entrata in vigore del medesimo D.L.). In particolare, il D.L. n. 138 del 2002, art. 10 subordinando l’accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito d’imposta, ha eliminato il regime automatico dell’agevolazione (sostituendolo con altro, di natura concessoria) atteso che, per gli investimenti effettuati fino al 7 luglio 2002, i titolari di impresa potevano utilizzare il credito d’imposta, in compensazione, senza alcuna comunicazione o autorizzazione; mentre, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, le imprese, per fruire del beneficio, sono state richieste di inoltrare una istanza preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate contenente i dati dell’impresa, l’ammontare degli investimenti, la ripartizione regionale degli stessi e la dichiarazione di impegno ad avviare la realizzazione dell’investimento.

Si è poi stabilito che l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, fosse tenuta a comunicare in via telematica il diniego dovuto alla mancanza di uno o più degli elementi identificativi sopra indicati, ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati; termine trascorso il quale, il beneficio deve intendersi concesso.

Nel caso di specie, è ragionevole ritenere che la società contribuente insista per l’applicazione del nuovo regime proprio al fine di fruire di quest’ultima concessione; avendo essa adempiuto tutte le formalità di richiesta e comunicazione all’amministrazione finanziaria, attraverso il centro operativo di Pescara. Ed in tal senso si esprime anche il giudice regionale, allorquando osserva che la società, dopo aver presentato l’istanza per essere autorizzata alla fruizione del beneficio, non aveva “ricevuto alcun provvedimento ostativo all’utilizzo del credito”.

2.3 Ciò premesso, la decisione qui censurata si basa su un accertamento di ordine fattuale che non si ritiene di poter qui disattendere.

Accertamento fattuale secondo cui tra l’acquisto del terreno (prima del decreto legge in esame) e l’intrapresa della costruzione su di esso del capannone (dopo il decreto-legge) non sussisteva – stando alle risultanze di causa – un collegamento funzionale univoco e certo.

La motivazione resa dal giudice di appello sul punto valorizza il fatto che, subito dopo l’acquisto, non fosse stato realizzato nessuno dei comportamenti e delle attività tipicamente rivolte alla edificazione del terreno; essendo del resto pacifico in causa che tali attività, anche quelle di carattere più marcatamente preliminare e preparatorio, quali l’affidamento dell’incarico di progettazione e l’avvio delle pratiche urbanistiche ed edilizie, vennero intraprese – tutte – dopo l’entrata in vigore del D.L.; e proprio nell’osservanza delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.

Come anticipato, la valutazione di scissione funzionale tra l’acquisto del terreno e la sua edificazione – quest’ultima iniziata diversi mesi dopo, e sulla base di un diverso quadro normativo non preconizzabile, in quanto tale, al momento dell’acquisto dell’area – non è suscettibile di una diversa delibazione nella presente sede di legittimità; così da dover fungere quale elemento intangibile della fattispecie. Non sfugge, anzi, come la stessa censura motivazionale si palesi, sotto questo specifico aspetto, finanche inammissibile là dove mira in realtà a suscitare proprio la rivisitazione di risvolti prettamente fattuali e di merito.

Ciò posto, la soluzione approntata dalla commissione tributaria regionale deve ritenersi anche giuridicamente corretta.

Ciò nel senso che il nuovo investimento in area svantaggiata doveva qui individuarsi nell’attività di costruzione del capannone, indipendentemente dal pregresso acquisto del terreno; ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che, come è pacifico in causa, oggetto dell’agevolazione richiesta era soltanto l’attività di costruzione, non avendo la società fatto valere alcun credito d’imposta in relazione al costo sopportato per acquistare l’area.

Quanto, poi, alla sussistenza dei presupposti dell’agevolazione anche nell’ipotesi di nuovi investimenti aventi ad oggetto un immobile preesistente di proprietà del soggetto richiedente il beneficio, ricorre il costante orientamento di legittimità, secondo cui: “in tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, la L. n. 388 del 2000, art. 8 nel riconoscere un credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali “nuovi”, intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l’obiettivo perseguito dalla norma è quello d’incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico; sicchè il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di trasformazione di una struttura produttiva preesistente, purchè, con accertamento da svolgere caso per caso, la ristrutturazione, la conversione o l’ampliamento dell’opificio siano tali da incidere così significativamente sui livelli produttivi e occupazionali da poter essere equiparati alla creazione di un nuovo stabilimento industriale” (Cass. 22236/15; in termini: Cass. nn. 11224/11 e 1165/10).

Orientamento, quest’ultimo, che a fortiori ha ragione di essere applicato in una fattispecie come la presente; nella quale risulta che la costruzione ebbe ad oggetto l’edificazione ex novo di un sedime nudo, con significativa incidenza sui livelli produttivi ed occupazionali riconducibili non solo, e non tanto, all’attività edificatoria in sè, ma anche e soprattutto alla creazione del nuovo insediamento industriale ed al relativo assorbimento di manodopera.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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