Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8090 del 21/04/2016
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8090 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CRISTIANO MAGDA
ORDINANZA l »TERCOC
sul ricorso
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22364-2014 proposto da
TRATTAMENTI SUPERFICIALI METALLI S.R.L., in persona del
legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa
dall’avv. Francesco Silvestre, elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Vincenzo Donativi in Roma, via XX
Settembre 1.
– ricorrente contro
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LEUCCI INDUSTRIALE S.P.A. IN AMMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,
In
persona dei commissari liquidatori
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Carroli e Concetta
pagina 1 di 11 – RGN 22364/2014
Data pubblicazione: 21/04/2016
M. Rita Trovato, elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultima in Roma, via della Balduina 7.
– controricorrente avverso
la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1579/2014,
Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del giorno 24 marzo 2016 dal consigliere relatore dott. Magda
Cristiano;
uditi i difensori delle parti.
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale
dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattamenti Superficiali Metalli s.r.l. (di seguito T.S.M.)
impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di
Bologna che ne respinse l’appello proposto quale incorporante
per fusione della Sardelli s.r.l. – a sua volta conferitaria
dell’azienda di Tommaso Sardelli – contro la decisione di
primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia, ex art. 67,
primo comma, n. 2), e secondo comma, 1.fall., dei pagamenti
eseguiti in favore dell’impresa individuale Sardelli dalla
Leucci Industriale s.p.a., poi sottoposta ad amministrazione
straordinaria.
La corte territoriale affermò che T.S.M. era passivamente
legittimata, quale conferitaria dell’azienda
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dell’accipiens,
depositata il giorno 25 giugno 2014.
atteso che col conferimento le erano state trasferite, oltre
all’intero complesso dei beni aziendali già appartenenti al
Sardelli, tutte le posizioni attive e passive risultanti dalle
scritture contabili regolarmente tenute dell’azienda, fra cui
andavano ricompresi anche i debiti eventuali e futuri
Rilevò poi che l’appellante non aveva fornito prova
dell’inscientia decoctionis del Sardelli, mentre, in relazione
ai pagamenti revocabili ai sensi del secondo comma dell’art.
67
1.fall., la conoscenza in capo al predetto dello stato di
insolvenza della Leucci Industriale s.p.a. risultava provata
in via presuntiva.
Infine il giudice d’appello ritenne sussistente il
presupposto temporale dell’azione in relazione a tutti i
pagamenti dedotti in giudizio, affermando che l’appellante non
aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado con il
quale il tribunale aveva accertato che il cd. periodo sospetto
decorreva nella specie dalla data di dichiarazione dello stato
di insolvenza e non da quella di emissione del decreto
ministeriale di assoggettamento alla procedura concorsuale.
Il ricorso è affidato a tre motivi, cui Leucci Industriale
s.p.a., in amministrazione straordinaria, ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1365, 1371, 1346, 2560,
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derivanti dal vittorioso esperimento dell’azione revocatoria.
secondo comma, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 41 Cost., assumendo di
dovere rispondere dei debiti dell’azienda del Sardelli – in
guanto con il suo conferimento nella Sardelli s.r.l.
quest’ultima è subentrata in ogni posizione giuridica attiva
già facente capo all’impresa individuale -, ma non anche delle
contabili dell’azienda conferita, atteso che per tali
posizioni sarebbe stata necessaria un’espressa pattuizione di
accollo di debiti futuri.
Con il secondo motivo
la ricorrente deduce violazione degli
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 67, comma
primo n. 2) e comma secondo, 1.fall., per avere la corte
ritenuto dimostrata la
indimostrata la sua
scientia
inscientia
decoctionis
decoctionis,
del Sardelli ed
sulla base di
presunzioni non gravi né precise e concordanti, svalutando e
trascurando gli elementi di prova di segno contrario forniti
dall’appellante.
Con il
terzo motivo
assume la ricorrente la violazione
degli artt. l legge n. 95 del 1979, 67 e 203 1.fall., 115 e
116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito abbia
erroneamente collocato la decorrenza del cd. periodo sospetto
dalla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza,
anziché dall’apertura della procedura di amministrazione
straordinaria.
2. Con il primo motivo la ricorrente pone il problema della
responsabilità per i debiti restitutori derivanti dalla
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posizioni giuridiche passive non risultanti dalle scritture
revocatoria
fallimentare
di
pagamenti
ricevuti
dall’imprenditore alienante prima della cessione dell’azienda.
Nel caso in esame infatti la T.S.M. incorporò la Sardelli
s.r.l. nella quale Tommaso Sardelli, dopo aver ricevuto dalla
Leucci industriale s.p.a. il pagamento di forniture, aveva
dichiarazione di insolvenza della Leucci, il commissario
giudiziale dell’amministrazione straordinaria propose azione
revocatoria del pagamento effettuato dalla società insolvente
in favore di Tommaso Sardelli e chiese alla società
incorporante della conferitaria la restituzione del pagamento,
in quanto inopponibile alla procedura concorsuale.
La ricorrente deduce che la società conferitaria non può
essere chiamata a rispondere del debito in restituzione
derivante dall’accoglimento dell’azione revocatoria
fallimentare,
perché,
attesa
la
natura
costitutiva
dell’azione, il debito che ne deriva non può essere
considerato esistente al momento della cessione; mentre l’art.
2560, comma secondo, c.c. prevede che in caso di cessione di
azienda il cessionario possa rispondere solo dei debiti
preesistenti, ove risultino dalla contabilità obbligatoria.
Posto che il conferimento è equivalente alla cessione
dell’azienda (Cass., sez. I, 16 maggio 1997, n. 4351, m.
504419, Cass., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10676, m.
603242), non è qui in discussione tuttavia che, in ragione
della natura costitutiva della sentenza di accoglimento
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conferito la propria azienda individuale. Sopravvenuta la
dell’azione revocatoria,
il debito nei confronti della
procedura concorsuale sia sopravvenuto al conferimento
dell’azienda di Tommaso Sardelli nella Sardelli s.r.l. Si
tratta piuttosto di accertare se con il conferimento
dell’azienda si siano trasferiti alla società conferitaria
accoglimento dell’azione revocatoria.
In realtà non è controverso né in dottrina né in
giurisprudenza che, essendo ammissibile l’accollo di debiti
futuri (Cass., sez. III, 10 luglio 1974, n. 2042, m. 370320),
il cessionario possa accollarsi, tra gli altri, i debiti
derivanti dell’accoglimento delle domande di revoca di
pagamenti eseguiti da terzi debitori dell’azienda ceduta, così
stipulando un accollo esterno di un debito futuro a oggetto
determinabile (Cass., sez. I, 23 settembre 1994, n. 7831, m.
487867). Infatti all’atto della stipula della convenzione gli
eventuali debiti sono identificabili sulla base dei pagamenti
eseguiti dai debitori poi falliti, ove risultanti dalla
contabilità dell’azienda ceduta (Cass., sez. I, 7 dicembre
2012, n. 22253, m. 624454).
La prima questione che si pone allora è se la cessione
dell’azienda comporti comunque per il cessionario l’accollo
dei debiti anche futuri di cui risultino i presupposti;
e in
particolare dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta
dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali
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anche i debiti appunto futuri nascenti dal sopravvenuto
risultanti dalla documentazione contabile al momento della
cessione dell’azienda.
Infatti è controverso se l’art. 2560 c.c. preveda che le
passività aziendali si trasferiscano, insieme all’azienda, in
capo all’acquirente, quale obbligato in via principale; o se
accessoria rispetto a quella del cedente, che rimane obbligato
principale.
Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza le
passività aziendali si trasferiscono, insieme all’azienda, in
capo all’acquirente, quale obbligato in via principale,
perché, per quanto concerne i debiti anteriori
all’alienazione, l’art. 2560 c.c. prevede un loro accollo
cumulativo “ex lege” all’acquirente, alla condizione che detti
debiti risultino dai libri contabili obbligatori (Cass., sez.
I, 29 aprile 1998, n. 4367, m. 514986). E’ noto infatti che,
nell’accollo cumulativo esterno non liberatorio per il
debitore originario, l’obbligazione dell’accollato «degrada ad
obbligazione sussidiaria», essendo l’accollante l’obbligato
principale (Cass., sez. H, 24 febbraio 2010, n. 4482, m.
611516, Cass., sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1758, m.
621489).
Secondo altra parte della dottrina e la giurisprudenza
prevalente, invece, «la previsione, di cui al secondo comma
dell’art. 2560 c.c., della solidarietà dell’acquirente
dell’azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei
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al contrario la responsabilità del cessionario sia solo
debiti dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di
questa, e non dell’alienante, sicché essa non determina alcun
trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso
che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è
imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente»
sez. 1, 22 dicembre 2004, n. 23780, m.
582418).
Non può omettersi però di rilevare come a quest’ultima
impostazione si sia ragionevolmente obiettato in dottrina che,
se alla cessione dell’azienda non conseguisse il passaggio del
debito nella titolarità del cessionario, «l’ipotesi della
liberazione dell’alienante che l’art. 2560, comma l, c.c.
prospetta in via generale, non potrebbe avere alcuna
giustificazione».
D’altro canto, benché contrastata dalla dottrina più
recente, la giurisprudenza sembra tuttora orientata, come la
dottrina più risalente, a considerare l’azienda quale
universitas luris, inclusiva non solo di beni materiali, ma di
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a essa pertinenti
(Cass., sez. H, 21 giugno 1972, n. 1998, m.
sez. I, 19 luglio 2000, n. 9460, m.
giugno 2007, n. 13765, m.
359125, Cass.,
538537, Cass., sez. 1, 12
601318).
Sicché, se si ritiene che il cessionario assume la veste di
obbligato principale e che il trasferimento riguarda tutte le
situazioni giuridiche riconducibili all’azienda, dovrebbe
includersi nel trasferimento anche la situazione di soggezione
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(Cass., sez. I, 3 ottobre 2011, n. 20153, m. 619851, Cass.,
al diritto potestativo ad attuazione giudiziale, proprio della
massa dei creditori, di ottenere la revoca del pagamento
eseguito prima della cessione e risultante dalla contabilità
aziendale.
E’ infatti quel pagamento, eseguito in favore dell’azienda,
e il conseguente obbligo di restituzione non può che gravare
sull’universitas
luris cui il pagamento giovò. Del resto il
rischio economico per il debito da revocatoria, oltre a essere
determinabile per quanto s’è detto, è anche ragionevolmente
limitato dai presupposti cronologici dell’azione revocatoria
fallimentare. Né questa conclusione sembra preclusa dal fatto
che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, rilevi
la preesistente condizione soggettiva del titolare
dell’azienda poi ceduta, perché l’azione revocatoria non ha
effetti invalidanti del pagamento, ma ne determina solo
l’inopponibilità ai creditori concorsuali (Cass., sez. I, 15
settembre 2004, n. 18573, m. 577120).
3. Come risulta dalla sentenza impugnata, peraltro, nel
caso in esame l’atto di conferimento dell’azienda individuale
nel patrimonio della Sardelli s.r.l. previde espressamente che
la società conferitaria subentrasse «in tutte le situazioni
attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili
regolarmente tenute». Sicché, in conformità a un precedente di
questa corte (Cass., sez. I, 28 luglio 2010, n. 17668, m.
614352), i giudici del merito hanno ritenuto che fossero stati
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che viene dichiarato inopponibile alla procedura concorsuale:
trasferiti anche i debiti futuri derivanti dall’esercizio
dell’azione revocatoria di pagamenti già risultanti dalla
contabilità aziendale.
Nondimeno anche in proposito si manifesta un contrasto
nella giurisprudenza di legittimità, perché la giurisprudenza
bancarie possa aversi un tale fenomeno traslativo, in
applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (legge
bancaria).
In particolare,
secondo la giurisprudenza prevalente
«l’art. 58 del d.lgs. 1 0 settembre 1993, n. 385, nel prevedere
il trasferimento delle passività al cessionario,
in
forza
della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi
dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal
comma 2 dello stesso art. 58), e non la mera aggiunta della
responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga
all’art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di
specialità» (Cass., sez. III, 26 agosto 2014, n. 18258, m.
632303); comporta perciò il trasferimento anche dei debiti per
sanzioni irrogate dopo la cessione per fatti commessi in
precedenza (Cass., sez. IL 29 ottobre 2010, n. 22199, m.
614833).
Sennonché, se è indiscutibile che l’art. 58 legge bancaria
prevede la liberazione del cedente alla scadenza del termine
di tre mesi (Cass., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10653, m.
613303), questa deroga non esclude affatto che quello previsto
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prevalente ritiene che solo nel caso di cessione di aziende
dall’art.
2560
c.c.
sia
un
accollo
cumulativo
con
trasferimento dei debiti al cessionario. E se nel caso della
cessione bancaria è la legge a prevedere che ne consegua il
trasferimento di tutte le situazioni soggettive attive e
passive, non si vede perché un analogo effetto traslativo non
commerciali, almeno quando sia l’atto di cessione a includere
espressamente, come nel caso in esame, «tutte le situazioni
attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili
regolarmente tenute».
4.
Come è evidente, dunque, le questioni controverse che
assumono rilevanza ai fini della decisione del caso in esame
sono tanto numerose e di tale rilievo da giustificare un
intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte, visto il secondo comma dell’art. 374 c.p.c., rimette
il ricorso al Primo Presidente per le valutazioni di sua
competenza ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni
Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo
2016.
debba aversi anche per le cessioni delle altre aziende