Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8090 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24 presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PERRONE FRANCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOVOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 21/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Il Comune di Novoli notificava a D.C.R., quale erede del coniuge D.P.L., avviso di accertamento I.C.I. per l’anno 1993 relativo a due unita’ immobiliari, costituite da un opificio industriale a piano terra ed una civile abitazione al primo piano, contestandone l’omesso pagamento con le relative sanzioni.

La contribuente impugnava detto atto, eccependo,in via preliminare, l’intrasmissibilita’ agli eredi delle sanzioni e che il coniuge per l’anno 1993 aveva versato, quale amministratore per la societa’ Vinalcoli Salento srl un versamento per I.C.I. di L. 838.000 per cui chiedeva che detta somma venisse detratta da quella accertata per L. 3.642.000 e per l’abitazione, previo declassamento da cat. (OMISSIS), ne sosteneva l’intassabilita’, essendo l’immobile in condizioni d’inabitabilita’. Si costituiva il Comune aderendo alle richieste di intrasmissibilita’ agli eredi delle sanzioni ed alla richiesta di compensazione dell’importo dell’imposta ; si opponeva nel resto.

Con successiva memoria, eccepiva la nullita’ dell’avviso di accertamento in quanto non rivolto al soggetto passivo d’imposta, societa’ Vinalcoli Salento srl, ma al suo rappresentante legale D. P.L.; eccepiva inoltre, la decadenza del Comune dal potere di notificare l’avviso di accertamento D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 10, comma 4 e ex art. 11, comma 2.

La C.T.P. di Lecce riduceva l’imposta per l’abitazione, dava atto della rinunzia da parte del comune per le sanzioni e per il riconoscimento della somma versata da D.P.L., quale amministratore della societa’.

D.C.R. impugnava detta pronuncia sostenendo che il coniuge aveva acquistato detti immobili nel 1972 e che nel 1984, con atto di costituzione della societa’ aveva venduto l’opificio alla societa’ Vinalcoli Salento srl per cui chiedeva l’annullamento dell’accertamento per carenza di titolarita’ del bene; insisteva sulla decadenza del Comune dal potere accertativo ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 e art. 11, comma 2 e sull’intassabilita’ dell’abitazione in considerazione delle condizioni di inagibilita’ ed inabitabilita’. Resisteva il Comune.

La C.T.R. della Puglia rigettava l’appello ritenendo che il trasferimento dell’opificio non risultava dall’atto costitutivo della societa’ ne’ da altro atto e che la decadenza del comune non si era maturata per l’intervenuta proroga dei termini stabilita dalla L. n. 448 del 1998.

Avverso detta decisione D.C.R. propone ricorso per Cassazione articolato in tre motivi. Non risulta costituito il Comune di Novoli.

Diritto

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 per carenza di legittimazione passiva del coniuge D.P.L., non essendo lo stesso proprietario dell’immobile nel 1993, ma la societa’ Vinalcoli Salento srl.

Con la seconda censura si evidenzia la contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza, per non avere la C.T.R. rilevato che con l’atto di costituzione della societa’, giusto atto notar Pallara del 1984, D.P.L., quale unico proprietario dell’opificio, aveva conferito detto immobile alla societa’ e che dalla visura catastale datata 20.6.2002, allegata all’atto di appello, l’opificio risultava intestato alla societa’ Vinalcoli Salento srl per voltura n. (OMISSIS).

Rilevava, inoltre, parte ricorrente che la stessa C.T.R., con sentenza n. 104/23/03 dell’8.5.2003, aveva annullato altro avviso di accertamento relativo alla determinazione della rendita catastale per lo stesso immobile in quanto dalla documentazione allegata risultava “il trasferimento dell’immobile conferito da D.P.L. alla Vinalcoli Salento srl e che la relativa variazione era stata tempestivamente richiesta in data 9.3.1984.” Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 e art. 11, comma 2 per non avere la C.T.R. rilevato l’intervenuta decadenza del Comune dal potere di accertamento maturatasi, non vertendosi in ipotesi di omessa denuncia, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui si doveva presentare la denuncia e quindi entro il 31.12.1996 per cui la proroga al 31 12 1999 di cui alla L. n. 448 del 1998 non era applicabile.

Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.

Dalla dettagliata narrazione della parte in fatto della sentenza della C.T.R. si rileva che gia’ con il ricorso introduttivo la ricorrente aveva evidenziato che il coniuge D.P.L., aveva versato l’imposta I.C.I. per l’annualita’ in discussione non in proprio ma quale amministratore per la societa’ Vinalcoli Salento srl; successivamente, con memoria aggiunta, non dichiarata inammissibile dalla C.T.P. ed ammessa, in quanto riproposta in grado di appello, dalla C.T.R. (v. sent. pag. 5), aveva ulteriormente ribadito e chiarito che la legittimazione passiva dell’imposta non era del coniuge ma della societa’, alla quale in sede di costituzione, avvenuta il 9.3.1984, D.P.L., unico proprietario dell’opificio, aveva conferito l’immobile.

Peraltro, afferma parte ricorrente che la dichiarazione iniziale I.C.I. ed i pagamenti di detta imposta per gli anni successivi sono stati eseguiti dalla societa’ e tali affermazioni non risultano essere state mai contestate dal Comune. Tale trasferimento, inoltre, era stato trascritto in catasto tardivamente solo in data 20.6.2000, pur risultando che la voltura era stata tempestivamente richiesta in data 9.3.1984.

Tutto cio’ premesso, e’ evidente la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1 che indica quali soggetti passivi d’imposta i proprietari degli immobili; conseguentemente va riformata la pronuncia della C.T.R. che, pur evidenziando che nell’atto di costituzione della societa’ e’ espressa la volonta’ di conferire l’immobile in questione, ritiene erroneamente necessario un successivo atto di trasferimento, peraltro non prendendo in considerazione la visura catastale prodotta.

L’accoglimento del primo e secondo motivo rende superfluo l’esame delle altre censure e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte puo’ decidere la causa anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo per la parte relativa all’opificio.

Non si statuisce sulle spese, dato che il Comune intimato non ha svolto in questa fase alcuna attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo e, cassata la sentenza impugnata, decide nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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