Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 809 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 19/01/2021), n.809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2588/2015 proposto da:

G.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO GALLINA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA

SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

G.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIANFRANCO BOLDINI, e CALANDUCCI ANNA;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 283/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/07/2014 r.g.n. 635/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Brescia, decidendo sugli appelli riuniti avverso le sentenze del Tribunale della stessa città n. 459 del 2013 e 886 del 2013, ha ritenuto che tra la (OMISSIS) s.p.a. G.A. e G.L., nel periodo dall’aprile 2004 al 25 agosto 2009 (data di fallimento della società), non era intercorso un rapporto di lavoro subordinato. A fondamento della sua decisione il giudice di appello ha tenuto conto del fatto che fino al 26.7.2008 i due istanti erano stati, rispettivamente, Presidente del Consiglio di amministrazione ed amministratore con delega all’attività commerciale. Ha considerato che non vi era prova di un assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del Consiglio di amministrazione osservando che era onere degli interessati offrirne l’evidenza. Ha accertato che anche con riguardo al periodo successivo al 26 luglio 2008 – quando per effetto di una nuova Delib. del Consiglio di amministrazione G.A. rinunciò alla delega conferita con l’originaria Delib. e destinatario ne divenne G.L., conservando A. la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione – non erano stati offerti elementi di prova per ritenere che la situazione fosse mutata. Per l’effetto, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza resa nei confronti di G.L. e rigettato quello proposto invece da G.A. avverso la sentenza nei suoi confronti, la Corte ha rigettato tutte le domande originariamente avanzate.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto separati ricorsi G.A. e L. affidati rispettivamente ad uno ed a due motivi. Pur ritualmente citati nè l’Inps nè la Pitbull s.r.l. nè la F.lli G. s.p.a. hanno opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Con un unico motivo di ricorso G.A. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la sentenza della Corte territoriale sarebbe incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti per avere rigettato la domanda, proposta in via subordinata, di trasferimento, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, dei contributi versati in forza del disconosciuto rapporto di lavoro nella posizione del ricorrente esistente nella gestione separata.

3.1. Sostiene il ricorrente che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato non fa venir meno l’obbligo – in relazione all’attività lavorativa svolta in favore della società e da questa retribuita – di versare i contributi, seppur con un’aliquota diversa, alla gestione separata dove già erano stati versati in relazione ai compensi ricevuti nel periodo 2004/2009 nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società.

3.2. Afferma che l’attività svolta in favore della società, se non era stata resa in regime di subordinazione, andava tuttavia ricondotta a quella resa nella qualità di amministratore della società e, quindi, assoggettata a contribuzione da versare nella posizione esistente presso la gestione separata.

3.3. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente, erroneamente l’Inps aveva disposto la restituzione al Fallimento della società dell’intero importo versato per contributi che avrebbe dovuto invece essere restituito solo per l’importo residuato in esito al versamento dei contributi alla diversa gestione.

3.4. Ritiene che per tale specifico profilo la sentenza sarebbe insufficientemente e/o contraddittoriamente motivata con argomentazioni tra loro insanabilmente contrastanti che si risolverebbero in un mancato esame della domanda subordinata.

4. Con il suo ricorso G.L. censura la sentenza osservando che erroneamente la Corte di merito, in violazione dell’art. 2697 c.c., ha ritenuto che fosse suo onere dimostrare la natura subordinata del rapporto intercorso con la società laddove invece era l’Inps che doveva provare che il rapporto, iniziato nel 1992 e terminato nel 2009, si era poi modificato nel 2004.

4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe totalmente trascurato di considerare che la contestazione della natura subordinata del rapporto era affidata dall’Inps al fatto che nel 2004 era stato affidato a G.L. l’incarico di responsabile commerciale; che dal 2008 egli aveva assunto la carica di Presidente e legale rappresentante della società e che il rapporto di lavoro subordinato dal 2004 al 2009 era simulato.

4.2. Deduce invece il ricorrente che tali circostanze, che avevano determinato l’Inps a disconoscere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, erano state ritenute insufficienti dal Tribunale per ritenere che il rapporto di lavoro, nato come subordinato, si fosse nel tempo modificato.

4.3. Osserva di avere dedotto che i compiti affidatigli dal 2004 rientravano nell’incarico dirigenziale che così gli veniva riconosciuto e che permaneva il potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del consiglio di amministrazione della società che si estrinsecava attraverso l’approvazione dei contratti di appalto e nel controllo delle note spese relative all’attività svolta all’esterno.

4.4. Sottolinea di non aver mai rivestito la carica di Presidente della società nè quella di amministratore delegato della stessa e che anzi nella Delib. del consiglio di amministrazione del 2008 era stata ribadita la natura subordinata del rapporto.

4.5. Ritiene conseguentemente che era onere dell’Istituto, che ne aveva eccepito la simulazione, indicare da quali elementi dedurre l’inesistenza del rapporto di lavoro.

4.6. Evidenzia che in relazione a tale aspetto la sentenza della Corte di appello aveva utilizzato argomentazioni non pertinenti ed insufficienti a giustificare la decisione adottata e d’altro canto l’Inps, che ne era gravata, era rimasta inadempiente all’onere di provare la reale natura del rapporto intercorso tra G.L. e la società.

4.7. Deduce che le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello si risolvono in una motivazione apparente ed inidonea a costituire il

supporto della decisione laddove invece se correttamente esaminati i documenti allegati in giudizio dimostravano la persistenza del potere

direttivo e di controllo della società sull’operato del responsabile commerciale e la persistenza del rapporto di lavoro subordinato con conseguente diritto al versamento dei contributi.

5. Con un ulteriore motivo di ricorso poi è denunciata la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

5.1. Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe trascurato di pronunciare sulla domanda, formulata sin dal primo grado e reiterata in appello ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di trasferimento dei contributi nella gestione separata stante la natura di attività di collaborazione coordinata e continuativa dell’attività svolta quale responsabile commerciale e consigliere delegato.

6. I ricorsi sono entrambi infondati e devono essere rigettati.

6.1. Esaminando con precedenza il primo motivo del ricorso proposto da G.L. si osserva che lo stesso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

6.2. E’ infondato nella parte in cui deduce che la Corte sia incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c., per avere gravato il lavoratore, invece che l’Inps, dell’onere di dimostrare la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

6.3. Va rammentato che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonchè ad annullare d’ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale – assicurativo che deve provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass. 08/02/2000. n. 1399).

6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l’assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell’onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all’Istituto di previdenza, un onere di dimostrare l’insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell’ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139).

6.5. D’altro canto questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero di amministratore delegato, e la società stessa è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè l’assoggettamento, nonostante la suddetta qualità, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso. L’accertamento della compatibilità dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituiscono un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (cfr. Cass. n. 5103 del 2013 ed ivi le richiamate Cass. n. 5418 del 1996,n. 1081 del 1999,n. 12546 del 2000 e n. 11978 del 2004).

6.6. Quanto al denunciato vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dalla L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile al caso in esame va qui ribadito che per effetto della novella il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al “minimo costituzionale”. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Sotto altro aspetto il vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) non è integrato, di per sè, dall’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053).

6.7. Nel caso in esame la censura si risolve nella richiesta di un nuovo e diverso esame dei fatti secondo una ricostruzione più favorevole che si contrappone a quella della Corte di appello che non incorre nella violazione denunciata ma si propone un riesame complessivo dei fatti non consentito davanti al giudice di legittimità.

7. Neppure il secondo motivo del ricorso di G.L. e l’unico motivo proposto da G.A. possono trovare accoglimento.

7.1. La Corte territoriale ha preso in esame sia la censura formulata da G.A. (soccombente in primo grado) sia la richiesta, ribadita nella memoria di costituzione in appello, da G.L. (il cui esame era rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento della domanda proposta in via principale) ed ha escluso che sussistessero i presupposti per accreditare o trasferire alla gestione separata dell’Inps i contributi tempo per tempo versati nelle posizioni previdenziali annullate. Il giudice di appello ha infatti accertato che questi contributi, versati dal datore di lavoro apparente, erano divenuti indebiti e perciò erano stati correttamente restituiti al Fallimento della società, nelle more verificatosi. Per conseguenza la Corte di appello ha accertato che, intervenuta la restituzione, non era possibile condannare l’Inps a trasferirli o accreditarli sulla gestione separata nè era più possibile condannare alla restituzione della quota gravante sul lavoratore anch’essa divenuta indebita.

7.2. Risulta evidente allora che la sentenza non è incorsa in alcuna omessa pronuncia ed inoltre le censure formulate non si confrontano con il tenore della motivazione e non muovono alcuna censura alla natura indebita dei contributi accertata dalla Corte di appello che aveva conseguentemente verificato che correttamente i relativi importi erano stati dall’Inps restituiti al Fallimento della società.

7.3. Non vi è stato omesso esame di fatti decisivi poichè anzi la Corte di appello ha esaminato la domanda di trasferimento dei contributi, ha ricostruito la situazione fattuale e solo all’esito ha accertato che gli originari versamenti all’Istituto erano indebiti e che correttamente ne era stata disposta la restituzione.

7.4. Da ultimo va poi evidenziato che l’accertamento della natura indebita del versamento non è stato neppure oggetto di specifica censura davanti a questa Corte.

8. In conclusione, per le ragioni esposte i ricorsi devono essere rigettati. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio atteso che l’Inps è rimasto intimato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per ciascun ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuti.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi riuniti.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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