Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 809 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/01/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 16/01/2020), n.809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23485/2015 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato LAURA GRANDONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI SALVEMINI;

– ricorrente –

e contro

U.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 669/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/03/2015, R.G.N. 7144/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Bari, per quel che rileva nella presente sede, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani – che aveva dichiarato inammissibili le domande proposte da U.F. nei confronti del proprio datore di lavoro, G.A., per ritenuta nullità dell’atto introduttivo – accoglieva il gravame dell’ U. per quanto di ragione e condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di Euro 3.013,89 al lordo di ritenute e trattenute di legge, oltre accessori come per legge, a titolo di differenze retributive e di t.f.r., maturate a partire dal gennaio 1995 (data in cui l’azienda era stata pacificamente diretta dallo G.);

2. tali differenze erano correlate ai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva per rapporti di lavoro intrattenuti da aziende relative al settore edile, con esclusione degli istituti tipicamente contrattuali, in difetto di adesione di parte datoriale alle OO.SS. stipulanti il CCNL e del recepimento di tale c.c.n.l. nel contratto individuale di lavoro subordinato;

3. di tale decisione domanda la cassazione G.A., affidando l’impugnazione a quattro motivi;

4. l’ U. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto storico principale che ha costituto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed, in particolare, delle mansioni effettivamente rese e dell’orario di lavoro osservato, assumendo che la Corte avrebbe dovuto considerare il fatto storico relativo alla quantità e qualità del lavoro prestato ed il tipo di mansioni espletate all’interno dell’azienda per potere determinare l’orario ordinario di lavoro e quello straordinario prestato nel numero di giorni del periodo preso in considerazione;

2. con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante ed, in particolare, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 24 Cost., art. 132, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione al combinato disposto dell’art. 2697 c.c. (onere della prova) e 2108 c.c. (lavoro straordinario e notturno), con riferimento alla necessità per il giudice del merito di motivare il riconoscimento del lavoro straordinario, assumendo l’anomalia motivazionale per omessa esplicitazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;

3. con il terzo motivo, ascrive all’impugnata decisione violazione e falsa applicazione degli artt. 2108 e 2697 c.c. e del R.D.L. n. 15 marzo 1932 n. 692, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del principio per cui l’onere della prova rigorosa del lavoro straordinario asseritamente reso grava sul lavoratore, adducendo che la Corte territoriale, in assenza di assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’ U. in ordine a qualità e quantità del lavoro straordinario reso, abbia riconosciuto indebitamente la maggiorazione a tale titolo;

4. con il quarto motivo, è, infine, dedotta nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante ed, in particolare, dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 24 Cost., art. 132, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione al combinato disposto dell’art. 36 Cost. e art. 2099 c.c., con riferimento alla necessità del giudice di merito di motivare il riconoscimento retributivo espresso nella tabella formata dalla Corte, sul rilievo della mancata indicazione della contrattazione collettiva assunta a parametro della giusta retribuzione e sotto il profilo del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili quanto all’indicazione degli importi corrisposti dalla società ed il minimo costituzionale che sarebbe spettato al lavoratore;

5. quanto al primo motivo, deve ritenersi l’inconfigurabilità della denunciata omissione di esame di alcun fatto storico, tanto meno decisivo, per la pluralità di fatti censurati (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. su. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito, che, al punto 3.1.1 della sentenza, ha dato conto della durata del rapporto e degli orari di lavoro dedotti, nonchè della qualifica di operaio comune cui dovevano essere ascritte le mansioni svolte dall’ U., secondo le indicazioni fornite dai testi escussi;

6. in relazione al secondo motivo, va evidenziato in primo luogo come non risulti disatteso il contenuto dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo la motivazione sussistente e non meramente apparente: l’esame delle circostanze processuali effettuata è idonea, invero, a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla soluzione adottata, essendo peraltro coerente sviluppo di quanto argomentato ai punti 3.1.1. e 3.1.2 della sentenza il riconoscimento di differenze retributive anche a titolo di straordinario; non si verte nell’ipotesi di una violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nei casi, che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza, di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, alla cui esclusiva verifica è attualmente circoscritto (oltre alla possibilità di deduzione del vizio di motivazione per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia) il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940): sicchè, a fronte di un percorso argomentativo a sostegno della decisione assunta, il mezzo di impugnazione consiste in un’evidente contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892);

7. quanto al terzo motivo, deve rilevarsi la insindacabilità della scelta valutativa e l’erroneo e non pertinente richiamo alla violazione delle norme enunciate. Ed invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione: vizio di motivazione nella specie, come visto, insussistente, avuto altresì riguardo ai rigorosi limiti in cui lo stesso può rilevare in base al vigente testo dell’art. 360, n. 5, nei sensi di cui alla più recente giurisprudenza (Cfr. tra le tante, Cass. V civ. n. 8315 del 04/04/2013).

7.1. per quanto concerne la asserita violazione dell’art. 2697 c.c., d’altro canto, tale censura può essere proposta soltanto qualora l’onere della prova venga erroneamente addossato alla parte che di esso non possa essere gravata, circostanza non ricorrente nella fattispecie oggetto di esame;

8. la censura formulata nell’ultimo motivo sconta l’erroneità della indicazione dei giorni indicati come lavorati mensilmente (31), in contrasto con le acquisizioni probatorie e con l’orario lavorativo assunto a base del calcolo di cui alla tabella, dati in forza dei quali la retribuzione mensile era pari ad Lire 1.614.365 e non a quella assunta a riferimento nella doglianza come prospettata dal ricorrente; tale osservazione è idonea a privare di ogni base di riferimento logico giuridico e contabile la ricostruzione posta a fondamento della doglianza ed a confutare le critiche in ordine alla sussistenza di un contrasto tra proposizioni inconciliabili quanto alle poste retributive considerate per determinare il dovutum;

9. alla stregua delle svolte considerazioni deve pervenirsi al complessivo rigetto del ricorso;

10. nulla va statuito sulle spese, atteso che l’ U. è rimasto intimato;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma lbis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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