Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 809 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 809 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 27977-2007 proposto da:
D’AGOSTINO MARCELLO DGSMCL64A03H566R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 2, presso lo
studio dell’avvocato CUTOLO ANGELO BATTISTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORTI
MASSIMO;
– ricorrente –

2013

contro

1825

ANDRISANI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

NOMENTANA

257,

presso

lo

studio

dell’avvocato DOSI GIANFRANCO, che la rappresenta e
■••■

Data pubblicazione: 16/01/2014

difende unitamente all’avvocato LANZA BARBARA MARIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

2144/2006 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ROSARIA SAN GIORGIO;
uditi gli Avvocati CUTOLO Angelo Battista, CORTI
Massimo, difensori del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato LANZA Barbara Maria, difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

Svolgimento del processo
1.

– Antonella Andrisani propose appello avverso la sentenza del

Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, che aveva dichiarato
l’esclusiva proprietà di Marcello D’Agostino sui beni oggetto di

somme riportate nel conto deposito titoli n. 3003 acceso presso il Banco
Ambrosiano Veneto e annessi conti correnti di cui l’appellante era
cointestatario e di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza
intestate ad Antonella Andrisani.
2. – La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
impugnata, dichiarò il D’Agostino proprietario del cinquanta per cento
del valore delle somme riportate sul predetto conto deposito titoli, ed
annessi conti correnti, condannando la Andrisani al pagamento del
relativo importo in favore del D’Agostino.
Con riguardo alla censura relativa alla declaratoria di inammissibilità
per tardività delle domande di condanna proposte dalla Andrisani,
qualificate come riconvenzionali – censura attinente essenzialmente a
tale qualificazione – la Corte confermò la conclusione del giudice di
primo grado in ordine alla tempestività delle stesse.
Essa ritenne poi che nella specie sussistessero i presupposti per
concludere che con la cointestazione del conto alla moglie il D’Agostino
avesse inteso realizzare una donazione indiretta di metà del valore del
conto deposito titoli, acquistati con danaro pacificamente proveniente da
sue disponibilità esclusive, e ciò sulla base delle stesse dichiarazioni
dell’uomo. Ne conseguiva, in relazione al conto deposito titoli, la

3

sequestro di cui al provvedimento 3 luglio 2000, e in particolare delle

riforma della pronuncia impugnata con la limitazione della sua portata al
cinquanta delle somme riportate sul conto deposito titoli e sui conti
annessi.
La Corte confermò, invece, la decisione quanto al contenuto delle

onere, la esistenza

dell’animus donandi,

che non poteva ritenersi

implicito nella intestazione alla moglie delle cassette e nel deposito di
somme e di altri valori al loro interno, poiché tali atti avrebbero
potuto avere anche finalità diverse, mentre in senso contrario a tale
conclusione deponeva la circostanza che l’attore avesse delega disgiunta
al compimento di tutti gi atti relativi al contratto di locazione della
cassetta e che ne pagasse i canoni.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il D’Agostino sulla base
di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con
controricorso Antonella Andrisani.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 769 e 771 cod.civ. nonché omessa e/o contraddittoria

cassette di sicurezza, per non avere l’appellante provato, come era suo

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il D’Agostino avesse
inteso, con l’accensione di un conto cointestato a sé e alla moglie,
realizzare una donazione indiretta in favore della stessa del cinquanta
per cento delle somme versate sul conto stesso, giudicando provata la
sussistenza dell’animus donandi.

Secondo il ricorrente l’apertura di un

conto corrente cointestato non implica automaticamente il perfezionamento

4

ti

di una donazione indiretta. Nella specie, dopo l’apertura del conto
cointestato erano confluite in tale rapporto somme pacificamente
derivanti dai soli proventi professionali del D’Agostino, che, in tal
modo, aveva solo inteso gestire il risparmio coinvolgendo la moglie, che

mancata partecipazione alla economia familiare. Del resto, la donazione
non può comprendere che i beni presenti del donante, mentre, nella
specie, il conto era stato acceso ex novo, privo di immediata provvista,
ed era stato destinato ad essere alimentato con versamenti progressivi
provenienti da uno solo dei cointestatari e frutto del suo lavoro.
La illustrazione della censura si conclude con la formulazione, ai sensi
dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile nella specie
temporis,

del

seguente

quesito

di

diritto:

<Deve

ratione

escludersi

nell’operazione di semplice apertura di contratto di deposito bancario
cointestato, tra coniugi in regime di separazione del beni, l’automatica
riconduclbilità a detto “negozio-mezzo”, allo schema della c.d. donazione
indiretta per le somme che successivamente alla stipulazione di detto
contratto verranno depositate su detto conto a più riprese mediante
disponibilità esclusive di uno solo del cointestatari?›;
indicazione del seguente fatto controverso:

e con la

.
2. – Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e/o

5

ripetutamente ne aveva fatto esplicita richiesta, lamentando la sua

contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il
giudizio, con riferimento all’applicazione degli artt. 769, 1321, 1322 e
1362 cod.civ. Premesso che lo spirito di liberalità, elemento costitutivo
del contratto di donazione, consistente nella consapevolezza di conferire

dal motivo, che è un movente personale e concreto dell’atto volitivo, il
ricorrente sottolinea che nella specie era risultato pacifico e
comprovato che la sua volontà era quella di tacitare le lagnanze della
moglie rendendola formalmente partecipe di un nuovo conto di risparmio,
mancando peraltro la prova che egli avesse inteso beneficiarla del
cinquanta per cento degli importi che egli solo avrebbe accreditato
successivamente all’apertura del conto, dal quale mai la Andrisani
avrebbe prelevato alcunché e nel quale non avrebbe mai versato alcun
proprio introito. In definitiva, l’intento era quello – dopo aver
concesso alla moglie, a seguito delle sue richieste, una delega sul conto
in cui era già depositata parte dei suoi risparmi – di porre le somme
versate nel nuovo conto acceso, e cointestato con la donna, a
disposizione di eventuali esigenze comuni della famiglia e non a

ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi costretti, si distingue

disposizione esclusiva, nemmeno nella misura del cinquanta per cento,
della Andrisani.
La illustrazione della censura si conclude con la indicazione del fatto
controverso, individuato nella

.
3. – Le censure, che, avuto riguardo alla stretta connessione che le
avvince, volte come sono, entrambe, ad escludere la configurabilità nella

termini che seguono.
3.1.

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli

intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del
conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti
interni, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art.
1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto
all’inversione dell’onere probatorio, e può essere superata attraverso
presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte
che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla
cointestazione stessa (v. Cass., sent. n. 28839 del 2008; cfr. anche
Cass., sent. n. 4496 del 2010).
3.2. – Nella specie, poi, avuto riguardo alla nullità della donazione di
beni futuri sancita dall’art. 771 cod.civ., la Corte di merito ha errato
nel ricondurre alla cointestazione del conto la donazione del cinquanta
per cento delle somme versate nel tempo dal D’Agostino sul conto, in
quanto l’animus donandi non poteva essere riconosciuto sulla sola base di
detta cointestazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto invece
motivare sullo spirito di liberalità che assisteva ogni versamento.
4.

– Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza

impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice –

7

cointestazione del conto di una donazione indiretta, sono fondate nei

che viene individuato in altra Sezione della Corte d’appello di Milano,
cui è demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio
– che la riesaminerà alla luce dei rilievi svolti sub 3.1. e 3.2.
P.Q.M.

per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 9 luglio 2013.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA