Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 809 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 14/01/2011), n.809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10553/2008 proposto da:

S.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

SMERALDA COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 66/2007 della SEDE DISTACCATA DI MANDURIA –

TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 20/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

lette le conclusioni scritte del Presidente designato VITTORIA: il

ricorso si presta ad essere rigettato.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – In questo procedimento è stata depositata la relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., con il contenuto che è di seguito riprodotto:

“1. – L’avvocato S.C. ha chiesto la cassazione della sentenza 20.4.2007 n. 66 pronunciata dal tribunale di Taranto sezione distaccata di Manduria nel giudizio che lo stesso ha iniziato e poi proseguito contro la società Smeralda.

Il ricorso è stato notificato il 14.4.2008 alla società, che non ha depositato controricorso.

2. – Per quanto si apprende dal ricorso e dalla sentenza, il giudizio ha avuto un antefatto nel precetto notificato dall’attore sulla base di una sentenza 84/2002 della stessa sezione distaccata di Manduria, resa in confronto della società, con cui questa era stata condannata a pagare le spese del giudizio direttamente all’avvocato S., che aveva dichiarato di averle anticipate.

Le somme per cui il precetto era stato intimato sono state solo in parte pagate e l’avvocato S. ha perciò agito chiedendo che la società fosse condannata alla differenza tra la somma dovutagli in esecuzione di quella sentenza e la somma che già gli era stata corrisposta.

A questa prima domanda ne ha aggiunta una seconda, volta al pagamento della somma di Euro 91,40, a titolo di rimborso di metà delle spese di giustizia sopportate in riferimento ad una precedente sentenza 28.7.2002 n. 63.

I giudici di appello hanno dichiarato inammissibile la prima domanda per difetto di interesse e rigettato la seconda per difetto di prova.

3. – Il ricorso contiene due motivi.

4. – Col primo sono denunziati vizi di violazione di norme di diritto, di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, in relazione agli artt. 2233 e 2687 cod. civ.; artt. 110, 112 e 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., e segg., art. 132 c.p.c. e art. 481 c.p.c., e segg.).

Vi si sostiene – in sintesi – che la materia del contendere sia in primo sia in secondo non era, diversamente da quanto ritenuto, l’ottenimento di una nuova pronuncia per lo stesso credito derivato dalla sentenza del tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria RGN 84/2002, come erroneamente ritenuto dal Magistrato di seconde cure, riportata a pag. 7 punto B del presente ricorso. La materia del contendere era la parte mancante dell’importo derivato dal precetto emesso per seguito alla sentenza de quo.

Il motivo è concluso da quesiti, quanto ai vizi di violazione di norme di diritto, e dalla esposizione dei fatti controversi, quanto al vizio di difetto di motivazione.

4.1. – Le considerazione che – se condivise dal collegio – possono determinare il rigetto del motivo sono le seguenti.

Dall’esposizione dei fatti appare che il credito dell’avvocato S. verso la Smeralda abbia tratto origine da condanna pronunciata in un precedente giudizio in applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ., a suo favore ed in quanto difensore di una parte avversa alla Smeralda e per converso che lo stesso avvocato non abbia chiesto alla Smeralda il pagamento di compensi professionali per attività svolte nell’interesse della stessa, in altro giudizio o fuori del giudizio.

Orbene, del credito per gli onorari e le spese, che il professionista ha maturato quale difensore della parte vittoriosa, o il difensore ne chiede tutela nel medesimo processo attraverso l’istanza prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., comma 1, con conseguente sostituzione sua alla parte difesa, nel credito di questa a vedersi rimborsate quelle spese dalla parte soccombente, o non può trovarla in diverso giudizio, perchè tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v’è alcun rapporto di diritto sostanziale, mentre non potrebbe il difensore della parte vittoriosa fare quel che neppure la parte può fare, cioè agire per far valere il credito di rimborso delle spese processuali in un diverso giudizio (ciò che è consentito, in casi, particolari, alla parte, quando la struttura del giudizio in cui le spese sono state sopportate ha impedito di chiederne il rimborso: Cass. 6 novembre 1987 n. 8223).

Conclusivamente, da un lato – come il tribunale ha affermato – la domanda era improponibile e ciò doveva essere rilevato di ufficio, come è stato fatto; dall’altro, il professionista, in cui favore la condanna è pronunziata, se l’esecutività della pronunzia non è sospesa, può agire col mezzo dell’espropriazione forzata per conseguire la differenza tra quanto dovutogli e quanto ha ricevuto.

5. – Il secondo motivo contiene parimenti la denunzia di vizi di violazione di norme di diritto, di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 2697 cod. civ., artt. 167, 169 e 189 cod. proc. civ.).

5.1. – Il motivo si presta ad essere dichiarato inammissibile, se saranno condivise dal collegio le seguenti considerazioni.

Ogni vizio della sentenza deve essere decisivo perchè la sentenza impugnata possa essere cassata; ma il vizio deve anche essere tale che alla decisione errata non si possa sostituirne dalla cassazione altra idonea a definire il giudizio.

Ciò per una duplice ragione.

Perchè la Corte ha il potere di correggere la motivazione della sentenza conforme a diritto nel dispositivo (art. 384 cod. proc. civ., comma 4) e dunque può sostituire alla ragione erronea indicata dal giudice di merito quella invece corrispondente a diritto: e dunque deve essere posta in grado di esercitare tale potere.

Perchè la Corte ha anche il potere di pronunciare nel merito, se non è necessario acquisire prove non assunte nei gradi precedenti (art. 384, comma 2), sì da giudicare del fondo della domanda, dopo aver cassato la sentenza affetta da vizi di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale: e perciò deve essere posta in grado di farlo.

Diversamente il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, perchè alle parti spetta il potere di iniziare e far proseguire il processo, ma le parti non possono disporre dei poteri del giudice.

Orbene, nel ricorso, non è esplicitata la ragione per cui l’avvocato S. avrebbe titolo a vedersi rimborsata dalla Smeralda l’esborso di Euro 91,40 corrispondente al costo della registrazione della precedente sentenza 63/2002 del tribunale.

Mentre nel ricorso è riportata a pag. 19 la contestazione che la Smeralda gli avrebbe mosso sin dalla comparsa di risposta del giudizio di primo grado e che è consistita nell’affermazione per cui l’avvocato S., avendo già a sua disposizione due sentenze, non aveva interesse ad agire in sede di cognizione.

6. Il ricorso si presta dunque ad essere rigettato”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminati ricorso e relazione, di questa seconda ha condiviso argomenti e conclusioni.

Il ricorso è rigettato.

L’intimata non si è costituita e non ha dunque sopportato per il processo spese che debbano esserle rimborsate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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