Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 809 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22626/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., titolare della ditta individuale “I Marmi e le

Pietre”, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO

CALI’, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 652/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE DI PALERMO, emessa il 10/02/2015 e depositata il

23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, la quale, in accoglimento del ricorso di C.A., aveva annullato due cartelle di pagamento, relative rispettivamente all’IRPEF ed all’IVA dell’anno 2004.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il principio della riscossione graduale dell’imposta in pendenza del giudizio avrebbe dovuto essere applicato dall’Ufficio, mediante l’annullamento delle iscrizioni provvisorie. Dal provvedimento depositato era emerso che gli importi sgravati erano soltanto parziali.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo.

La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume di essersi pedissequamente adeguata alla suddetta disposizione legislativa, procedendo allo sgravio parziale dell’importo iscritto a ruolo, per la sentenza n. 373/2010, ma non per quella n. 371/2010, visto che l’importo iscritto era inferiore rispetto a quanto riconosciuto dai giudici all’Amministrazione. Per la sentenza n. 372 non era stato operato alcuno sgravio, essendo stata in toto favorevole all’Ufficio.

L’intimato ha resistito, deducendo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, giacchè le sentenze di primo grado, relative agli avvisi di accertamento richiamati ex adverso erano stati integralmente annullati dalla CTR siciliana e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.

Va premesso che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, poichè lo stesso controricorrente da atto che contro due delle sentenze citate è pendente ricorso per cassazione, sicchè esse non sono definitive e dunque evidente è l’interesse ad ottenerne l’annullamento e dunque poterle rimettere in discussione in sede di rinvio.

Nel merito, l’impugnazione è fondata.

L’attività dell’Ufficio, che aveva proceduto allo sgravio parziale dell’importo iscritto a ruolo, per la sentenza n. 373/2010 (visto che per quella n. 371/2010, l’importo iscritto era inferiore rispetto a quanto riconosciuto dai giudici all’Amministrazione, mentre quella n. 372/2010 era stata totalmente favorevole all’Ufficio) ha agito nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68: la pretesa sostanziale azionata è conforme al titolo.

Ed, in effetti, quando la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia e l’obbligazione tributaria non e esigibile (Sez. 5, n. 24092 del 12/11/2014; Sez. 5, n. 13445 del 27/07/2012), si trattava di fattispecie differenti, o perchè la pretesa tributaria era stata esclusa del tutto, o perchè la cartella era totalmente generica.

Spetterà alla CTR, in sede di rinvio, valutare se l’importo iscritto a ruolo rientri, oppure no, nei limiti fissati dall’art. 68, comma 1, lett. b). Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in relazione al motivo dedotto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Sicilia, che uniformandosi ai principi di diritto sopra riportati, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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