Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8088 del 21/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8088 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 10079-2009 proposto da:
VER.DAGO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01271791210),
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso

Data pubblicazione: 21/04/2016

l’avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentata e difesa
dagli avvocati ANGELO SCALA, GIUSEPPE RUSSO, AURELIO
2015

MARINO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1980

contro

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.;

intimata

1

Nonché da:
BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. (C.E. 000782404211),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2,
presso l’avvocato MARCO MERLINI, rappresentata e

giusta procura in calce alla copia del ricorso
notificato;
– controricorrente e ricorrente incidental contro

VER.DAGO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01271791210),
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso
l’avvocato ALESSANDRA LA VIA, rappresentata e difesa
dagli avvocati ANGELO SCALA, GIUSEPPE RUSSO, AURELIO
MARINO, giusta procura a margine del ricorso
principale;

controrícorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 835/2008 della CORTE D’APPELLO

difesa dall’avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE,

di NAPOLI, depositata il 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DE MARZO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. PERRELLA, con
delega, che ha chiesto l’inammissibilità del
controricorso, si riporta;

2

udito,

per

la

controricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato A. PISANI MASSAMORMILE che ha
chiesto l’accoglimento del proprio ricorso, rigetto
del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso principale dei motivi
primo e secondo, assorbiti i restanti,
inammissibilità del ricorso incidentale. ,

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 3 marzo 2008, la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla Ver.Dago.
s.r.l. in liquidazione nei confronti della Banca popolare di Ancona s.p.a. e, previa
declaratoria di nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevedeva

usualmente su piazza, ha condannato la Banca al pagamento delle somme
risultate a credito della società correntista, per effetto dell’applicazione degli
interessi legali e con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi
nonché della commissione di massimo scoperto, alla stregua delle conclusioni
della consulenza tecnica d’ufficio, disposta in relazione alle emergenze degli
estratti conto prodotti in secondo grado e ritenuti documenti indispensabili ai fini
della decisione.
2. Avverso tale sentenza, la Ver. Dago. s.r.l. propone ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi. La Banca popolare di Ancona s.p.a. resiste con
controricorso e propone ricorso incidentale tardivo, affidato a due motivi, cui
resiste la ricorrente con controricorso. La Ver.Dago s.r.l, ha depositato memoria ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 1124, 1283, 1284 cod. civ., per avere la Corte territoriale,
nel rideterminare il saldo finale del conto corrente, applicato un sistema di
capitalizzazione annuale, in assenza di usi normativi idonei a sorreggere tale
conclusione.
La doglianza è fondata.
Anche di recente, la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. 2 luglio
2014, n. 15135) ha ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui le
ragioni di nullità individuate in relazione alle clausole di capitalizzazione degli
interessi debitori registrati in conto corrente non investono soltanto il profilo della
loro periodizzazione trimestrale. Si è, infatti, escluso di poter ravvisare un uso
1

la determinazione degli interessi con riferimento alle condizioni praticate

normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti
all’anatocismo dall’art. 1283 cod. civ., per difetto del requisito della “normatività” di
tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare
l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la
giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza

principi in tema di capitalizzazione trimestrale (Cass., Sez. Un. 2 dicembre 2010,
n. 24418). Al contrario, prima che difettare di normatività, usi siffatti non si
rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo
cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del
secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non
accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione
trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di
capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento
con quelli creditori (così, testualmente, la citata Cass., Sez. Un. n. 24418/2010).
Infine, secondo la giurisprudenza di questa Corte il rapporto di conto corrente
bancario è soggetto ai principi generali di cui all’art. 1283 cod. civ, e ad esso non è
applicabile l’art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente
ordinario. li contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e
funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l’art. 1857 cod. civ., non
richiama l’art. 1831 cod. civ., tra le norme applicabili alle operazioni bancarie
regolate in conto corrente (Cass. 22 marzo 2005, n. 6187).
2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione sul punto, decisivo e controverso fra le parti, della
tempestività dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca convenuta solo in
sede di tardiva costituzione in primo grado e, tuttavia, senza motivazione alcuna,
accolta dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla
restituzione delle somme sino al novembre 1990.
La doglianza, per ragioni di ordine logico, va esaminata unitamente al terzo motivo
del ricorso principale, con il quale si denuncia violazione degli artt. 163 e 164,
2

di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi

nonché 294 e 184-bis cod. proc. civ., rilevando che la tempestività dell’eccezione
di prescrizione non poteva trovare fondamento né nella nullità dell’atto introduttivo
del giudizio, né nella sussistenza dei presupposti per rimettere in termini la banca
convenuta.
Le censure sono fondate, dal momento che la Corte territoriale, pur dando atto

comunque di palesare le ragioni delle conclusioni raggiunte in punto di
rideterminazione del saldo del conto corrente.
3. Con il quarto motivo si lamenta, in via subordinata, violazione e falsa
applicazione degli artt. 1194, 2033, 2934 e 1713 cod. civ., nonché degli artt. 1,
comma 345 della I. n. 266 del 2005 e 1, 2, 4 del d.P.R. n. 116 del 2007, criticando
l’orientamento giurisprudenziale di merito che fa decorrere, in subjecta materia, il
termine di prescrizione dal momento di ciascuna chiusura trimestrale del conto
corrente.
Il motivo resta evidentemente assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo
motivo, giacché solo in caso di ritenuta tempestiva formulazione dell’eccezione di
prescrizione si porrebbe la questione dell’applicabilità dell’orientamento espresso
da questa Corte, secondo cui l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente
di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale
degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di
credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione
decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di
ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un
pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale
del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa
restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una

3

dell’esistenza della questione dibattuta fra le parti, ha omesso di esaminarla e

prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in
favore dell’accipiens (Cass., Sez. Un. n. 24418/2010 sopra citata).
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione o falsa
applicazione degli artt. 184 e 345 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 24 e 111 Cost.,
criticando la valutazione di indispensabilità espressa dalla Corte territoriale, ai
ratione temporis,

con

riferimento agli estratti del conto corrente prodotti solo nel giudizio d’appello dalla
Ver. Dago s.r.l.
La doglianza va esaminata congiuntamente a quella espressa con il secondo
motivo del ricorso incidentale, che affronta la medesima questione nella
prospettiva dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., denunciando
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ritiene il Collegio che le censure siano infondate.
Come rilevato da Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203, l’art. 345, comma terzo,
cod. proc. civ., va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il
principio dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” (ossia, di quel mezzi di
prova la cui ammissione non è stata in precedenza richiesta), e quindi anche delle
produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti (e, quindi, le deroghe)
a questa regola, con il porre in via alternativa (e non concorrente) i requisiti che
detti “nuovi mezzi di prova” devono presentare per potere trovare ingresso in sede
di gravame.
In definitiva, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che il giudice, oltre a quelle
prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad
esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi
preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie
già acquisite – “indispensabili”, perché suscettibili di una influenza causale più
incisiva rispetto a quella che le prove, definite come “rilevanti” (cfr. art. 184,
comma primo; art. 420, comma quinto, cod. proc, civ.), hanno sulla decisione
finale della controversia; prove che, proprio perché “indispensabili”, sono capaci ,
in altri termini, di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo
4

sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testo vigente

talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è
pervenuto il giudice di primo grado.
In tale cornice normativa si è appunto mossa la Corte territoriale, la cui valutazione
di indispensabilità della produzione documentale è criticata dalla ricorrente
incidentale non per il suo contenuto, ma perché sarebbe impedita dalle preclusioni

Ma tale rilievo finisce per riproporre la già respinta questione di violazione di legge.
5. In conclusione, accolti i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarato
assorbito il quarto e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va
cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione
delle spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto; cassa, in
• relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per la
regolamentazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa
composizione.

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Così deciso in Roma, in data 1 dicembre 2015

Il Consigliere Estensore

conseguenti all’inutile spirare dei termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ.

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