Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8088 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 21/03/2019), n.8088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17235-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ELIO BENIGNI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

5/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma con decreto del 5 dicembre 2017 ha dichiarato improponibile la domanda di equo indennizzo proposta dal ricorrente per la violazione della durata ragionevole della procedura fallimentare iniziata il 21/4/1992 dinanzi al Tribunale di Avellino e conclusasi con decreto del 13/10/2010, non notificato nè comunicato.

La Corte distrettuale rilevava che in relazione alle procedure concorsuali, il dies a quo del termine semestrale di decadenza per le domande di cui alla L. n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello.

Peraltro per la fattispecie, benchè fosse sottoposta alle regole processuali anteriori alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 119 e al D.Lgs. n. 169 del 2007, doveva in ogni caso farsi riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 279 del 2010, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 119, comma 2, nel testo previgente, nella parte in cui faceva decorrere il termine di 15 giorni per il reclamo avverso il decreto motivato di chiusura del fallimento dalla data di pubblicazione, anzichè da quella di comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata o con altra modalità di comunicazione prevista dalla legge.

Dopo avere quindi richiamato i principi espressi da Cass. n. 1091 del 2015 che aveva preso atto, ai fini della decorrenza del termine del reclamo, della sentenza della Consulta, poichè nel caso in esame non vi era prova che vi fosse stata la comunicazione del decreto agli interessati, rilevava che detta sentenza aveva opinato nel senso che, ove la decisione che chiude il processo sia stata depositata, ma non notificata, la sua definitività è ancorata alla decorrenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., e nelle procedure fallimentari, al decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 26, che a sua volta prevede che il reclamo non sia più proponibile decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso C.A. sulla base di due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Con il primo mezzo di gravame si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 119, laddove la Corte d’Appello, pur partendo dalla corretta premessa dell’inapplicabilità della novella della legge fallimentare alla procedura oggetto di causa (stante la declaratoria di fallimento risalente al 1992), ha tuttavia ritenuto che, pur non essendo intervenuta la comunicazione del decreto di chiusura della procedura concorsuale, il provvedimento diverrebbe definitivo comunque nei novanta giorni dalla data del deposito del decreto.

Viceversa, dovendosi dare applicazione alla sentenza della Corte Cost. n. 279 del 2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 119, comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e al D.Lgs. n. 169 del 2007, nella parte in cui faceva decorrere il termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura dalla data di pubblicazione del provvedimento, anzichè da quella della sua comunicazione, ne deriva che in assenza di quest’ultima, si applica per stabilire il termine ultimo per l’impugnativa del decreto stesso, quello lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Per l’effetto, atteso che il deposito del provvedimento di chiusura è avvenuto il 13/10/2010, il termine lungo di impugnazione è venuto a scadere il 28/11/2011 (essendo quindi a tale data divenuto definitivo il decreto), palesandosi pertanto tempestiva la proposizione della domanda di equa riparazione con ricorso depositato il 24 maggio 2012.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., emergendo un’insanabile contraddizione nel ragionamento dei giudici di merito, che dapprima hanno correttamente affermato l’inapplicabilità della novella della legge fallimentare al caso in esame, salvo poi ritenere comunque applicabile il termine di cui alla L. Fall., art. 26, quale oggetto delle successive modifiche legislative.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui alla L. Fall., art. 119, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dalla L. Fall. Cit., art. 26.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui alla L. Fall., art. 119, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 2, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dalla L. Fall. cit., art. 17, anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. Questa Corte ha ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. 1, 25 marzo 2009, n. 7218, che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell’attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui alla L. Fall., art. 26, bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., conseguendone l’inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini).

I giudici di merito, pur richiamando correttamente il precedente di questa Corte n. 1091/2015, hanno però ritenuto che il principio dalla stessa affermato, circa la possibilità di invocare il termine di cui alla L. Fall., art. 26, fosse estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, incorrendo pertanto nell’erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018). Il ricorso deve pertanto essere accolto ed il decreto va cassato, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA