Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8088 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18133/2005 proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASTROGIORGIO CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

B.O. (OMISSIS), N.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato NASELLI Stefano, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DURANTE OTTAVIANO,

SALVATI MARIA RITA;

– controricorrenti –

e contro

CO.AU. (OMISSIS), N.B.

(OMISSIS), G.M. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1048/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato BATTAGLIA Maria Grazia, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato SALVATI Maria Rita, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21/4/1994 N.M., N. V., N.B. e G.M. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Savona C.F. e Co.Au. per sentire dichiarare nullo o inefficace o inesistente l’atto di vendita a rogito del notaio Navone in data 7/5/1984 con il quale il C. aveva venduto al Co. alcuni beni immobili comprensivi di beni che erano invece di proprietà di essi attori.

Si costituiva il solo C. che, in sede di precisazione delle conclusioni si opponeva alla declaratoria di nullità chiedendo darsi atto di un mero errore materiale commesso dal notaio, emendabile con il frazionamento del mappale 95 del catasto terreni di (OMISSIS) allo scopo di escludere dal trasferimento quella parte di immobile non di proprietà dell’alienante.

Il Tribunale di Savona disponeva il mero frazionamento dei mappale 195 compensando le spese di causa e di CTU. Gli attori proponevano appello insistendo per La declaratoria di nullità o inefficacia o inesistenza dell’atto di vendita con riferimento al mappale 197 e parte del 195, come individuata dal CTU e di proprietà di essi appellanti, con vittoria delle spese dei due gradi, comprese quelle di CTU e di CTP. Il C. si costituiva, chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale sulle spese di lite che chiedeva porsi a carico, in tutto o in parte, degli attori; nel corso del giudizio di appello decedeva N.V. e si costituivano gli eredi B.O. e N.M..

La Corte di Appello di Genova con sentenza del 18/12/2004 dichiarava l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti degli attori limitatamente alle porzioni immobiliari di cui al mappale 197 sub 3 e 195 per la parte individuata dal CTU nella relazione peritale – del 27/9/2000, in quanto di proprietà degli appellanti o loro danti causa al momento del rogito notarile; condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, comprese quelle d CTU e CTP. La Corto territoriale rilevava:

– che le porzioni immobiliari di cui al mappale 197 sub 3 e 195 per la parte individuata dal CTU nella relazione peritale del 27/9/2000 erano di proprietà degli attori e che il C., vendendole al Co. non aveva posto in essere un atto nullo (in quanto non è nulla la vendita di beni altrui) ma soltanto inefficace nei confronti dei proprietari;

– che la mera correzione del frazionamento non sarebbe stata sufficiente a rendere inefficaci le risultanze dell’atto di vendita se non rettificate dagli stessi contraenti;

che le spese dell’intero giudizio dovevano essere poste a carico dei convenuti in quanto avevano dato causa alla controversia, sia pure indirettamente, a causa dell’errore materiale commesso dal notaio.

Ricorre per Cassazione il C. sulla base di due motivi;

resistono con controricorso N.M. e B.O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., perchè il giudice di appello, dichiarando la compravendita inefficace e non semplicemente affetta da un mero errore materiale, non avrebbe correttamente applicato la norma di ermeneutica contrattuale dell’art. 1367 c.c., per la quale nel dubbio occorre interpretare in contratto in modo che questo conservi efficacia.

Il motivo è totalmente destituito di fondamento ed intrinsecamente contraddittorio perchè:

non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale si è espresso il principio, che qui si condivide, per il quale la mera correzione del frazionamento non è sufficiente a rendere inefficaci le risultanze dell’atto di vendita se non rettificate dagli stessi contraenti; in altri termini, non è possibile, con il frazionamento, modificare il titolo di acquisto;

– La decisione del giudice non priva affatto di effetti giuridici il contratto, ma ne esclude efficacia scio nel confronti degli attori e limitatamente all’atto di disposizione di beni di proprietà di questi ultimi; d’altra parte, non si vede per quale interesse il ricorrente possa lamentarsi che non si produca un effetto che egli stesso afferma che non si doveva produrre.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio tenuto conto che la Corte di Appello avrebbe accolto solo parzialmente l’appello degli attori, che esso ricorrente non aveva dato causa alla lite e che le spese avrebbero potuto essere quanto meno parzialmente compensate.

Anche questo motivo è del tutto infondato: gli appellanti avevano chiesto in via alternativa a declaratoria di nullità o inefficacia dell’atto di compravendita e, quindi, non erano soccombenti sotto alcun profilo, mentre erano integralmente soccombenti il C. e il Co..

Il giudice di appello ha applicato correttamente le norme in materia di condanna alle spese processuali rilevando che proprio i convenuti, concludendo un contratto con il quale si trasferivano beni appartenenti agli attori avevano dato causa alla lite.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio il cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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