Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8087 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6638/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CABERI DI D.M.B. & C. SAS, elettivamente domiciliate

in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA

STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza r. 3/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3/26/12 del 26 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di recupero del credito d’imposta fruito dal 2001 al 2004, L. n. 388 del 2000, ex art. 8 (investimenti in aree svantaggiate), dalla Caberi sas di Benito Dello Mastro & C..

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’agevolazione in questione fosse riconoscibile, ancorchè relativa a lavori di ristrutturazione edilizia posti in essere dalla società su un immobile, adibito a ristorante, sito su area del demanio marittimo ed utilizzato in regime di concessione.

Resiste con controricorso la Caberi sas.

2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8; per avere la commissione tributaria regionale attribuito qualità di “nuovi investimenti” ad opere (rifacimento della pavimentazione interna, adeguamento dell’illuminazione, rifacimento dei bagni, introduzione di nuovi arredi, componenti decorative, macchinari ed impianti) che concretavano una mera ristrutturazione edilizia non incrementativa della produzione, ma soltanto sostitutiva di investimenti precedenti; per giunta, relativi ad un immobile – un ristorante sul lungomare di Siponto – in area demaniale, ed utilizzato dalla Caberi sas in regime di concessione.

2.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Dalla ricostruzione fattuale offerta, in doppio grado, dal giudice di merito emerge come il credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, sia stato dalla società Caberi esposto con riferimento ad opere di ristrutturazione edilizia e di nuova dotazione d’arredi ed impiantistica su un immobile non in proprietà della società stessa, ma da quest’ultima utilizzato in regime di concessione demaniale, secondo quanto disposto dal codice della navigazione.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall’agenzia delle entrate, non può dirsi che l’altruità del bene incrementato con i nuovi investimenti del contribuente sia, di per sè, ostativa al riconoscimento dell’agevolazione.

In linea di principio, la circostanza che si tratti di spese incrementative riferite a beni detenuti dal contribuente a titolo diverso dalla proprietà non è di per sè sola preclusiva dell’agevolazione; in tal caso, è infatti decisivo che il bene fatto oggetto del nuovo investimento sia connotato da autonomia funzionale, tale da poter essere rimosso ed utilizzato separatamente dall’investitore, al termine del rapporto di utilizzo del bene altrui, cui esso accede.

Si è in proposito stabilito che: “In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi artt. 103 e 104) sicchè le spese incrementative relative ad un immobile (nella specie detenuto, all’epoca dell’utilizzo dell’agevolazione fiscale, a titolo locatizio) rilevano, ai fini del credito d’imposta suddetto, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”, in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità ed individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono possono essere, al termine della locazione, rimossi ed utilizzati separatamente dall’investitore; a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono, da classificarsi nell’attivo dello stato patrimoniale tra le “altre immobilizzazioni immateriali”, che non costituiscono beni autonomi ma, stante l’accessione su beni di terzi, meri costi deducibili” (Cass. n. 28535/13).

Nello stesso senso si è espressa, più recentemente, Cass. 15572/16, secondo cui “gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell’impresa – che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato – possono ugualmente beneficiare del credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, purchè le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall’utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono, e siano iscritte in bilancio tra le “immobilizzazioni materiali”; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui (come, nell’ipotesi dell’ampliamento di un fabbricato insistente su area di proprietà dí terzi), devono essere iscritte tra le “immobilizzazioni immateriali” e non possono beneficiare dell’agevolazione, trattandosi di costi e non di beni”.

Ciò premesso, la commissione tributaria regionale non ha correttamente applicato la norma di riferimento, ritenendo in toto spettante il credito d’imposta, senza farsi carico di discernere – sulla premessa della natura demaniale dell’immobile e della sua fruizione in regime di concessione amministrativa – se, ed in quale misura, i nuovi investimenti avessero avuto ad oggetto beni accessori connotati, nel senso appena indicato, di autonomia funzionale; ovvero beni sprovvisti di tale caratteristica.

Individuazione tanto più necessaria in considerazione del fatto che, come emerge dagli atti di causa, gli investimenti in questione riguardarono sia la dotazione di nuovi macchinari ed impianti di ristorazione, sia opere di ristrutturazione edilizia.

All’esito di tale accertamento fattuale, dovrà il giudice di rinvio fare applicazione del suddetto principio di diritto.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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