Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8087 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5772/2016 R.G., proposto da:

Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Marco Zanasi, con studio in Modena, elettivamente

domiciliato presso l’Avv. Marcello Furitano e l’Avv. Cecilia

Furitano, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il “Monastero della Visitazione di Santa Maria”, con sede in Bologna,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dal Prof. Avv. Mauro Trivellin, con studio in Vicenza, e

dall’Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bologna il 2 ottobre 2015 n. 1972/12/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

gennaio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

udito per il ricorrente l’Avv. Marco Zanasi, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti,

che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2 ottobre 2015 n. 1972/12/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna accoglieva l’appello proposto dal “Monastero della Visitazione di Santa Maria” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 22 settembre 2014 n. 1234/2/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bologna aveva preteso dal “Monastero della Visitazione di Santa Maria” il versamento della T.A.R.S.U. per l’anno 2012 nella misura complessiva di Euro 11.30,00, a titolo di imposta e relativi accessori; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente sul presupposto che l’impugnazione riguardava l’avviso di liquidazione della tassa, mentre l’avviso di accertamento non era stato impugnato. La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, rilevando che gli edifici adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all’attività di culto erano stati esentati da tassazione ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale in vigore con decorrenza dall’anno 2012.

2. Avverso la sentenza di appello, il Comune di Bologna proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 3 marzo 2016 ed affidato a tre motivi; il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” si costituiva con controricorso. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il Comune di Bologna denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 68, del regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U., art. 5, comma 2, lett. h, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto l’esenzione prevista per gli edifici adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all’attività di culto in relazione all’intero fabbricato ove il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” è ubicato.

2. Con il secondo motivo, il Comune di Bologna denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 64,70,71,72 e 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver erroneamente tenuto conto dell’adesione (recte: acquiescenza) da parte del “Monastero della Visitazione di Santa Maria” all’avviso di accertamento relativo alla T.A.R.S.U. per l’anno 2011 (con riguardo all’incremento della superficie tassabile da mq. 440 a mq. 3.870) e dell’omessa presentazione da parte del “Monastero della Visitazione di Santa Maria” di una denuncia di variazione relativa alla T.A.R.S.U. per l’anno 2012.

3. Con il terzo motivo, il Comune di Bologna deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta con riguardo all’efficacia decisiva in ordine alla spettanza della T.A.R.S.U. per l’anno 2012 dell’adesione (recte: acquiescenza) da parte del “Monastero della Visitazione di Santa Maria” all’avviso di accertamento relativo alla T.A.R.S.U. per l’anno 2011 (con riguardo all’incremento della superficie tassabile da mq. 440 a mq. 3.870) e dell’omessa presentazione da parte del “Monastero della Visitazione di Santa Maria” di una denuncia di variazione relativa alla T.A.R.S.U. per l’anno 2012.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1 Delineando l’ambito di esclusione dalla soggezione alla T.A.R.S.U., il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, dispone che: “2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

Ancora, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, commi 1 e 2, stabilisce che: “1. Per l’applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all’art. 65; c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all’art. 66, commi 3 e 4; d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza. 2. L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;(…)”.

In attuazione di tale criterio, il regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U. (in vigore dall’11 luglio 1994), art. 5, commi 1 e 2, lett. h, ha disposto che: “1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: (…) h) edifici o loro parti adibiti al culto nonchè i locali strettamente connessi all’attività del culto stesso”.

4.2 La norma regolamentare in parola deve essere coordinata con la norma legislativa che enuncia e delimita la nozione generale dell'”attività di culto”. Invero, a norma della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 16, “agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.

Ora, l’esenzione che era stata specificamente disposta in tema di I.C.I. per gli enti ecclesiastici in relazione al possesso di fabbricati destinati, per quanto qui rileva, all’esercizio delle “attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”, era frutto dell’espressa previsione di norma agevolativa, che difetta in tema di T.A.R.S.U..

D’altronde, è noto che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni di stretta interpretazione e, come tali, non suscettibili d’integrazione analogica in virtù di dati extratestuali (Cass., Sez. 5″, 4 marzo 20:16, n. 4333).

4.3 In tema di T.A.R.S.U., quindi, specificamente questa Corte (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027) ha ritenuto che non fosse sufficiente a configurare il diritto all’esenzione da tassazione l’art. 16 del Trattato Lateranense, dell’immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana, nella parte in cui la norma citata stabilisce che gli immobili ivi indicati siano esenti da tributi ordinari e straordinari, quale norma programmatica, che necessita di una specifica attuazione (tale, ad esempio, configurandosi, in tema di I.C.I., il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. e); norma tanto più necessaria in relazione alla natura della T.A.R.S.U., che è sempre stata intesa come avente valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicchè la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell’imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni.

Peraltro, la definizione di edifici destinati al culto deve essere intesa in senso restrittivo quali luoghi dedicati alla venerazione della divinità in genere e specificamente, nell’accezione teologica – cattolica, della Trinità, dei Santi e della Madonna (Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2005, n. 3715).

4.4 L’interpretazione, fatta propria dal giudice di appello, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l’esenzione la norma regolamentare in materia di T.A.R.S.U. del Comune di Bologna (regolamento comunale per la T.A.R.S.U., art. 5, comma 2, lett. h), che decreta l’esenzione da T.A.R.S.U. degli “edifici o loro parti adibiti al culto” e dei “locali strettamente connessi all’attività del culto stesso”, quale attuazione in materia della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 16, compie, dunque, un vero e proprio salto logico nell’estendere la portata dell’esenzione al possesso di un fabbricato idoneo (almeno per una parte rilevante della sua consistenza) a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2.

Invero, secondo la sentenza impugnata, “una ponderata riflessione ed interpretazione della norma regolamentare suddetta, porta in re ipsa a ritenere del tutto esclusa dalla tassa di che trattasi l’edificio di culto, oggetto dell’appello”, giacchè “sia tutta l’architettura monastica, che la specificità del culto esercitato dalle suore (appartenenti ad un Ordine di clausura) fanno sì che tutte le parti strutturali del Monastero siano destinate al culto: la cappella, il coro, il chiostro, lo stesso refettorio sono luogo di preghiera e meditazione claustrale”. Per cui, “tutto il monastero di clausura è architettato e strumentale alla attività costante, giornaliera e diffusa al proprio interno di preghiera e meditazione”.

A ben vedere, tale modo di argomentare non è coerente con il limite generale sancito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per la tipizzazione regolamentare delle esenzioni, secondo cui “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”, per cui l’unico elemento rilevante al fine di escludere la tassazione è costituito dalla oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti. Onde, la peculiare destinazione dei fabbricati può assumere valenza per giustificare l’esenzione dalla T.A.R.S.U. soltanto se si tratti di una modalità di utilizzo che – a prescindere dalla sua conformità alle caratteristiche intrinseche della costruzione non comporta la capacità di generare spazzatura.

4.5 Per cui, va data continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perchè ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”, non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sè giustificare l’esenzione dalla tassa (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027; Cass., Sez. 5, 31 maggio 2017, n. 13740; Cass., Sez. 6″, 19 dicembre 2018, n. 32789; Cass., Sez. 5″, 13 marzo 2019, n. 7153; Cass., Sez. 5″, 3 maggio 2019, n. 11679; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 20752).

Aggiungasi che, nella specie, risultano già scomputate, ai fini della quantificazione del tributo, le superfici del monastero effettivamente adibite ad attività di culto (come le cappelle e le sagrestie), restando assoggettate all’imposizione quelle destinate alle quotidiane esigenze e alle ordinarie incombenze delle religiose ospitate in regime di clausura (alloggi, guardaroba, cucine, refettorio, dispense, lavanderia, stireria, parlatorio, laboratorio, uffici ed altri servizi). Nè è stata allegata – e neppure dimostrata – dal contribuente alcuna condizione oggettiva di esclusione dal conferimento di rifiuti solidi urbani per i locali non destinati a culto i quali, ancorchè siti nel complesso immobiliare del monastero, producono rifiuti come qualsiasi altro edificio.

5. Tale esito comporta altresì l’assorbimento dei restanti motivi, il cui esame viene a risultare superfluo ed ultroneo.

6. In conclusione, fondato il primo motivo ed assorbiti i restanti motivi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario del contribuente.

7. Possono essere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento del medesimo e della progressiva consolidazione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione, liquidandole nella misura complessiva di Euro 2.200,00, oltre spese forfettarie e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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