Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8087 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 08/04/2011), n.8087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17955/2005 proposto da:

GAMMA GERI SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore

P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

344, presso lo studio dell’avvocato STURBA’ RAFFAELLA, rappresentato

e difeso dagli avvocati MESSA Luigi, GENTILE ANNA;

– ricorrente –

e contro

TRANSFERMANIA INTERNATIONAL SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

sul ricorso 18630/2005 proposto da:

TRANSFERMANIA INTERNATIONAL SRL p.iva (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato DEROMA

SERAPIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GAMMA GERI SPA IN LQ;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1574/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/04/2005;

adita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato MESSA Luigi, difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato DEROMA Serapio, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso previa riunione: rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Transfermania International s.r.l. (in seguito per brevità semplicemente T.I.) il 25/11/1994 effettuava una fornitura di decori trasferibili su stoffa per l’importo di L. 6.009.500 a GECONF S.p.A., poi incorporata nella Tessile di Cetraro S.p.A. a sua volta successivamente incorporata nella Gamma Geri S.p.A. odierna ricorrente.

A seguito della contestazione del 29/3/1995 di inidoneità all’uso della merce venduta da parte di Geconf, T.I. richiedeva accertamento tecnico preventivo sulla eventuale sussistenza dei vizi;

successivamente al deposito (avvenuto in data 30/6/1995) della relazione di a.t.p., con citazione notificata il 26/1/1996 conveniva in giudizio Geconf per il pagamento del prezzo della fornitura oltre interessi legali, previo accertamento dell’insussistenza dei vizi e per il pagamento delle spese di ATP, pari a L. 2.323.417 oltre interessi legali.

Geconf si costituiva e contestava la domanda attrice sostenendo che la fornitura era inidonea all’uso al quale era destinata e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Roma, acquisito l’a.t.p., espletata C.T.U., con sentenza in data 1/2/2001 respingeva la domanda attrice e in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava T.I. al risarcimento del danno liquidato in via equitativa nell’importo di L. 1.000.003.

T.I. interponeva appello al quale resisteva l’incorporante Tessile Cetraro e poi l’incorporante Gamma Geri.

Con sentenza del 7/4/2005 la Corte di Appello di Roma respingeva l’eccezione di decadenza dalla garanzia, ritenendo che gli effetti della decadenza fossero stati sanati dalla rinuncia del venditore a far valere la decadenza in quanto aveva riconosciuto la situazione denunziata offrendosi di provvedere direttamente alla adesivazione.

Nel merito accoglieva l’appello di T.I. e condannava Gamma Geri al pagamento delle spese dei due gradi e allo spese di a.t.p..

La Corte di appello riteneva che le risultanze istruttorie dimostrassero inequivocabilmente l’idoneità della merce venduta e che i pretesi vizi fossero attribuibili esclusivamente a fatto e colpa della Geconf che aveva utilizzato parametri di applicazione dei decori non corretti.

In ordine all’assunto di Geconf secondo il quale la me ree di cui alla richiesta di pagamento avrebbe avuto caratteristiche tecniche differenti rispetto ad una prima fornitura osservava:

che non v’era prova che la fornitura contestata fosse diversa da quella precedente;

– che il materiale applicato con pressa operante con temperatura di 150 e per un tempo di pressione non superiore a 20 secondi non presentava inconvenienti;

– che non vi era prova che T.I. avesse suggerito a Geconf di operare con un parametro tecnico inadatto.

Gamma Geri ricorre per Cassazione sulla base di 7 motivi e resiste con controricorso T.I. che propone contestualmente ricorso incidentale condizionato. Gamma Geri ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1522 c.c. (vendita su campione) e il vizio motivazionale; in sintesi, si censura la mancata considerazione di elementi probatori consistenti nel raffronto tra la idoneità all’uso delle decorazioni di cui alla prima fornitura e l’inidoneità all’uso della decorazioni della seconda fornitura, inidoneità che, a dire della ricorrente, sarebbe stata riconosciuta dalla stessa T.I. in quanto si sarebbe offerta di provvedere in proprio alla adesivazione.

Il motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha sufficientemente e logicamente motivato sul punto rilevando che non v’era prova che il materiale di cui alla seconda fornitura fosse diverso da quello della prima e che, comunque, i vizi erano attribuibili esclusivamente a fatto e colpa della Geconf che aveva utilizzato parametri di applicazione non corretti e non v’era prova che il parametro tecnico inidoneo fosse stato suggerito dalla T.I.;

al contrario, il consulente tecnico in sede di a.t.p. aveva verificato la concreta possibilità di applicazione delle decalcomanie con i parametri forniti dalla stessa compratrice, evidentemente consentiti dalle sue presse.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 1490 e 1497 c.c., in tema di garanzia per i vizi della cosa e il vizio di motivazione; in sintesi, il giudico di appello, secondo la ricorrente, non avrebbe considerato prove che dimostrerebbero che il venditore aveva garantiti) l’idoneità del prodotto rispetto alle macchine utilizzate da Geconf.

Anche in questo caso la censura è inammissibile sotto un duplice profilo:

perchè riguardante esclusivamente il fatto come ricostruito e valutato dal giudice del merito, con apprezzamento insindacabile in quanto logico e adeguatamente motivato; infatti, il giudice del merito ha accertato che non v’era prova che il materiale di cui alla seconda fornitura fosse diverso da quello della prima e che, comunque, i vizi erano attribuibili esclusivamente a fatto e colpa della Gencof che aveva utilizzato parametri di applicazione non corretti e non v’era prova che il parametro tecnico idoneo fosse stato suggerito dalla T.I.;

perchè la circostanza che T.I. avesse avuto conoscenza, prima della fornitura, della (presunta e indimostrata) inidoneità delle presse rispetto al materiale fornito è questione del tutto nuova e non Trattata nelle fasi di merito.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle regole in materia di ripartizione dell’onere probatorio muovendo dal presupposto, in fatto, per il quale T.I. avrebbe sostenuto di avere fornito dei decori conformi a quelli oggetto di precedente fornitura e che conseguentemente sarebbe stato onere della stessa provarne la asserita conformità, mentre la Corte di Appello avrebbe rilevato che Geconf non avrebbe provato tale difformità, così invertendo le regole dell’onere probatorio.

Il motivo è infondato in fatto e, comunque, non è pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; tale decisione, infatti, valorizza diversi elementi istruttori autonomamente sufficienti a escludere l’inadempimento dell’attrice e, in particolare, la circostanza che alcune prove di applicazione con particolari parametri usando presse tarate con gli stessi parametri indicati dalla Geconf nella lettera di contestazione non avevano dato luogo ad alcun inconveniente e difetto e che non v’era prova che T.I. avesse suggerito l’utilizzazione di. parametri tecnici errati.

In conclusione, il giudice a quo ha ritenuto, con motivazione immune da censure, che la fornitura non presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e che non vi fossero elementi per ritenere la sostanziale difformità del materiale oggetto della seconda fornitura rispetto al materiale oggetto della prima.

4. Il quarto motivo riguarda la pretesa violazione dell’obbligo di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento, ma, in concreto, si sostiene che la Corte di Appello avrebbe affermato il falso in quanto la verifica secondo i parametri indicati dalla Geconf nella lettera di contestazione, ossia temperatura 150 e tempo di pressione 20″”, non sarebbe stata mai stata effettuata(testualmente:

“la Corte afferma il falso in quanto tale verifica non risulta mai effettuata durante le diverse prove di applicazione svolte nel corso delle operazioni peritai dell’accertamento tecnico preventivo”).

Il motivo è inammissibile in quanto concerne il dolo o l’errore di fatto del giudice che deve essere fatto valere con il ricorso per revocazione e non con il ricorso per Cassazione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente censura nuovamente la violazione delle regole sull’onere probatorio (art. 2697 c.c.) e sulla valutazione delle prove (art. 116 c.p.c, unitamente al vizio motivazionale perchè nella decisione impugnata si è affermata la mancanza di prova che fosse stata T.I. a suggerire a Geconf l’utilizzazione di un parametro errato (in particolare, il parametro relativo alla pressione); sostiene la ricorrente che, invece, sarebbe stato a carico di T.I. l’onere di provare di avere portato a conoscenza di Geconf tutti i parametri necessari per l’applicazione, compreso quello relativo alla quantità di pressione necessaria.

Il motivo, da un lato, non coglie la corretta portata dei principi in tema di onere probatorio: il convenuto che eccepisca l’inadempimento al fine di paralizzare l’azione di adempimento del creditore e di chiedere a sua volta la risoluzione per inadempimento, deve provare quale era il programma negoziale che assume non adempiuto e quali erano gli obblighi del venditore ulteriori rispetto alla fornitura del materiale.

Il motivo è altresì infondato perchè si risolve in una mera critica della motivazione di merito dell’impugnata semenza senza addurre elementi che ne possano dimostrare una carente o illogica motivazione: dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la prova di applicazione sui tessuti dei decori trasferibili su stoffa oggetto della fornitura è stata fornita utilizzando presse tarate in base ai parametri indicati dalla stessa Geconf e il prodotto non aveva dato origine ad alcun inconveniente, il che significa che Geconf era perfettamente a conoscenza dei parametri da utilizzare e correttamente il giudice del merito conclude che, semmai, sarebbe stata Geconf a dovere provare la violazione dell’obbligo di corretta informazione da parte di T.I..

6. con il sesto motivo, per violazione degli artt. 1479, 1453, 1206 e 1207 c.c., si lamenta che la Corte di Appello avrebbe condannato Geconf all’adempimento senza tenere conto che l’esecuzione della prestazione sarebbe divenuto impossibile perchè la merce, già consegnata a Geconf e poi restituita al T.I. non sarebbe più reperibile.

Il motivo è inammissibile in quanto relativo a fatti e contestazioni mai solevate nelle fasi di merito e implicanti accertamenti di fatto.

7. Con il settimo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 e della tariffa forense, unitamente al vizio motivazionale; si sostiene che, in relazione al valore della causa, la liquidazione avrebbe ecceduto i massimi tariffali e che la liquidazione del compenso al difensore di T.I. per la fase dell’a.t.p. sarebbe avvenuto sulla base di fatture da questo presentate e non in base ad una autonoma valutazione.

Il motivo, quanto alla violazione delle tariffe professionali, è inammissibile perchè muove dall’erroneo presupposto che la liquidazione dovesse avvenire sulla base dell’importo della fornitura della quale T.I. chiedeva il pagamento e delle spese di a.t.p. (valore inferiore a Euro 5.200,00), mentre non considera che l’introduzione della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento danni introdotta dalla stessa Gamma Geri, che ampliava il thema decidendum, rendeva inapplicabile l’invocato scaglione tariffario.

In ordine alla liquidazione delle spese di a.t.p., nel motivo si censura la pretesa liquidazione di Euro 646,27, sulla base di fattura, a favore del difensore che ha assistito T.I. nella fase di a.t.p., mentre, a dire della ricorrente, il giudice avrebbe dovuto procedere ad autonoma liquidazione.

Anche tale censura è inammissibile perchè muove da un presupposto del tutto estraneo alla decisione nella quale non si rinviene affermazione per la quale sarebbe liquidato tale importo (e sulla base di fattura) a favore del difensore.

B. Il ricorso incidentale, relativo alla mancata pronuncia di decadenza della garanzia dovuta dal venditore, in quanto condizionato all’accoglimento del ricorso, resta assorbito dalla sua reiezione.

9. Le spesse di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente a pagare a Transfermania International s.r.l. le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.700.00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accesso di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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