Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8087 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA TECNICA DI ROBERTO TORALBO & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43 presso lo studio dell’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ODINO LUIGI

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GEST LINE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati CALISI GIOVANNI e GAVINO ERSILIO giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GENOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA, depositata il 14/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

La societa’ La Tecnica di Roberto Toralbo & C. s.n.C., esercente l’attivita’ produttiva di semilavorati, quali serramenti in metallo, alluminio ecc., e, pertanto, produttrice di rifiuti speciali, impugnava innanzi alla C.T.P. di Genova la cartella esattoriale n. (OMISSIS), emessa dal Concessionario per la riscossione dei tributi del comune di Genova, San Paolo riscossioni S.p.A., notificata in data 2.5.2003, per la TA.R.S.U. e l’addizionale del 15% relative all’anno 2001. Resistevano sia il Comune che il Concessionario.

La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso affermando che la cartella non poteva essere impugnata per contestare a legittimita’ dell’imposizione ma solo per vizi propri.

La societa’ proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l’annullamento della cartella di pagamento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e perche’ fondata su una delibera del Comune annullata dal T.A.R. Liguria. Si costituivano ambedue gli appellati, contrastando quanto argomentato dall’appellante.

La C.T.R. respingeva l’appello, ritenendo legittima e conforme a legge la cartella e che nessuna prova era stata fornita in ordine al termine di decadenza ritenuto maturato D.P.R. n. 507 del 1993, ex art. 72, comma 1; riteneva sussistente la legittimazione attiva del Comune per la riscossione dell’addizionale erariale, mentre non si pronunciava sulla sentenza del T.A.R. non essendo stata prodotta da alcuna delle parti. Confermava, inoltre, l’impugnabilita’ della cartella solo per vizi propri, nella specie non sussistenti, dato che ex actis risultava che la societa’ aveva avuto notificato anche l’avviso di accertamento, per il quale pendeva autonomo giudizio.

Avverso detta decisione la societa’ La Tecnica propone ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso il Concessionario per la riscossione dei tributi della provincia di Genova, Gest Line S.p.A. gruppo San Paolo IMI, eccependo l’improcedibilita’ del ricorso nei suoi confronti per tutti quei motivi estranei alla propria attivita’ che attengono unicamente agli errori connessi alla compilazione ed intestazione della cartella di pagamento ed alla notificazione della stessa. Non risulta, invece, costituito il Comune.

Diritto

Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 per avere la C.T.R. confermato l’inammissibilita’ del ricorso introduttivo e dell’appello della societa’ affermando che le contestazioni avanzate non costituivano vizi propri della cartella ma contestazioni sulla sua legittimazione, mentre, invece, la societa’ aveva dedotto diversi vizi che attenevano proprio alla cartella come: l’illegittimita’ derivata dall’annullamento della tariffa TA.R.S.U., la decadenza dal termine di iscrizione a ruolo, il difetto di motivazione dell’atto, la mancanza degli elementi essenziali previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e la decadenza dal termine di notificazione della cartella stessa ex art 25 cit..

Con la seconda censura si deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 65, 69 per sopravvenuto annullamento della tariffa TA.R.S.U. per il 2001 a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, emesse il 24.2.2004 e depositate il 3.8.2004, di conferma delle pronunce del T.A.R. Liguria, gia’ invocate da parte ricorrente e non valutate dalla C.T.R. perche’ non prodotte in giudizio, malgrado il fatto che lo stesso Comune non ne aveva contestato l’esistenza ma aveva solo eccepito la pendenza dell’appello.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. n. 212 del 2000, art. 7 nonche’ omessa o insufficiente motivazione, per avere la C.T.R. apoditticamente affermato che la cartella corrispondeva ai disposti del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del D.M. 28 giugno 1999. mentre tale atto era privo della motivazione e le tariffe erano indicate solo a mq, senza specificazione della categoria dei locali, loro estensione e destinazione che avrebbero consentito la verifica della legittimita’ della pretesa.

Si lamenta, inoltre, la mancata specificazione dei due tributi (TA.R.S.U. e tributo provinciale) indicati cumulativamente.

Con la quarta doglianza si evidenzia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per non avere la sentenza in alcun modo motivato in relazione alla data del ruolo risultante dalla cartella stessa dalla quale risulta che e’ stato reso esecutivo 4.2.2003, per cui secondo parte ricorrente sarebbe tardivo sia nell’ipotesi che l’imposta sia stata iscritta sul ruolo del periodo precedente per cui il termine decadenziale scadeva il 31.12 2002, sia nel caso che lo stesso sia stato tonnato sulla base dell’accertamento, notificato nel 2001, nel qual caso il termine spirava il 31.12.2002. Peraltro, sostiene la societa’, trattandosi di atto interno l’onere della prova della tempestivita’ della formazione del ruolo incombeva sul Comune.

Con il quinto motivo la societa’ denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 sostenendo che, poiche’ da tale norma nel testo vigente dal 9.6.2001, per effetto della novella introdotta con il D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1 non piu’ indicato, a differenza del precedente testo, il termine entro il quale il concessionario debba a pena di decadenza notificare la cartella al contribuente ed essendo inappropriata l’applicazione del troppo lungo termine di prescrizione, dovrebbe ritenersi incostituzionale ex art. 24 Cost. la norma che ha eliminato detto termine, limitandosi ad indicare solo la scadenza per la formazione e la consegna del ruolo, tenuto anche conto che la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 impone all’ente impositore di assicurare la conoscenza per il contribuente degli atti a lui destinati in termini ragionevoli.

Con gli ultimi due motivi si sostiene che poiche’ la cartella e’ stata formata sul ruolo dell’anno precedente e, quindi, costituisce il primo atto con il quale e’ stata avanzata la pretesa impositiva, il contribuente e’ legittimato anche a far valere vizi sostanziali della pretesa.

In particolare la societa’, premesso che la stessa e produttrice di rifiuti speciali (alluminio, ferro vetro ecc) che smaltisce a proprie spese ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 deduce la violazione dell’art. 62 prima citato e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 sostenendo che la Delib. Comune di Genova 9 luglio 1985, n. 3507 con la quale detto ente aveva provveduto a dichiarare l’ammissibilita’ dei rifiuti speciali, successivamente individuati con Regolamento approvato dal consiglio comunale l’11.7.1994, era illegittima in quanto non aveva seguito i criteri previsti dal D.P.R. n. 915 del 1982, artt. 2, 4 e 5 ed al sopravvenuto D.Lgs. n. 22 del 1997 relativi alla qualita’ e quantita’ dei rifiuti speciali da smaltire volti a garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente, mentre tale atto era stato emesso solo per ragioni di bilancio.

Occorre in via preliminare, accogliere l’eccezione avanzata dal resistente Concessionario, che deduce l’inammissibilita’ del ricorso nei suoi confronti in relazione a quelle censure che non attengono all’attivita’ di sua competenza, come il sopravvenuto annullamento della tariffa TA.R.S.U., il termine per l’iscrizione a ruolo della tassa e la legittimazione del contribuente a far valere i vizi sostanziali della pretesa fiscale, dovendo lo stesso rispondere limitatamente alla propria attivita’.

Il primo motivo e’ parzialmente fondato.

Con detta censura la societa’ contesta l’affermazione della C.T.R. che, avendo accertato che la cartella non era il primo atto con il quale il Comune aveva avanzato le proprie pretese, essendo stato acclarato che tale atto impositivo era stato preceduto da un avviso di accertamento, per il quale peraltro, pendeva anche autonomo giudizio, nel raffermare la legittimita’ della cartella di pagamento, aveva ribadito che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata solo per vizi propri e non anche per motivi di merito. L’affermazione della societa’ ricorrente e’ parzialmente fondata in quanto tra le diverse censure elencate, la stessa ha indubbiamente la legittimazione ad avanzare censure anche attinenti ai vizi propri della cartella, tra le quali e’ indubbio che rientrino la maturata decadenza per l’emissione della stessa ed il difetto di motivazione dell’atto.

Il secondo motivo e’ invece inammissibile, non rientrando tra i vizi censurabili in relazione all’atto impugnato l’illegittimita’ della tariffa applicata a seguito dell’intervenuto annullamento della stessa da parte del Giudice amministrativo, costituendo lo stesso un vizio attinente al merito della pretesa comunale.

Anche il terzo motivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza dello stesso. Infatti parte ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’atto impositivo e la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ed, a fronte della affermazione della C.T.R. che la cartella di pagamento era conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 1993 e del D.M. 28 giugno 1999, non trascrive il contenuto della stessa onde permettere a questa Corte di legittimita’ di verificare la fondatezza della censura.

E’, infatti, principio di giurisprudenza consolidato di questa Corte quello secondo cui: “In tema di ricorso per Cassazione e’ inammissibile il motivo di ricorso con il quale si denunzi l’erronea valutazione, da parte del giudice del merito, di un documento, ove questo non sia integralmente trascritto nel ricorso, ne’ sia precisato, nel corpo del ricorso stesso, in quale occasione detto atto sia stato acquisito agli atti del giudizio di merito.”(cfr., ex multis, cass. civ. sent. n. 7610 del 2006).

Per quanto attiene, poi, alla lamentata mancata specificazione dei due tributi (TA.R.S.U. e tributo provinciale) indicati cumulativamente, occorre osservare che questa Corte ha gia’ avuto modo di pronunciarsi sulla questione esprimendosi nel senso che : “In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la mancata formazione di ruoli separati per ciascuna voce, tributo principale, addizionale (ECA) ed accessorio (cosiddetto tributo ambientale), o, comunque, l’omessa specificazione di tali voci nell’unico atto all’uopo predisposto, si esauriscono in una mera irregolarita’ del ruolo, atteso che nessuna norma sanziona con la nullita’ dette carenze. Analogamente, non determina alcun vizio dell’atto la mancata indicazione, nella cartella di pagamento, delle tre voci suindicate, almeno quando la tariffa e’ unica e non costituisce frutto di una scelta discrezionale del Comune.” (cfr., cass.- civ. sent. n. 17708 del 2004). Peraltro, essendo l’addizionale provinciale costituita da una percentuale fissa, pari al 15%, da computarsi sull’importo della tassa principale, per l’identificazione dell’ammontare della stessa non appare esservi alcuna difficolta’, in quanto per ricavarla basta eseguire un semplice calcolo aritmetico.

Il quarto e quinto motivo sono infondati.

La mancata conoscenza della formazione del ruolo e della consegna dello stesso al Concessionario non appare rilevante nella specie, atteso che si tratta di un atto interno all’Amministrazione (cfr., cass. civ. sent. n. 139 del 2004), restando invece rilevante e necessario per la certezza dei rapporti tra gli enti impostori ed i contribuenti che siano rispettati i termini di emissione di quegli atti che rendono palese al cittadino la pretesa impositiva. Nella specie, parte resistente ha affermato e detta affermazione non e’ stata confutata dalla ricorrente che la cartella di pagamento della TA.R.S.U. per il 2001, obbligazione per cui e’ causa, e’ stata notificata alla societa’ il 2.5.2003 e, quindi, entro il piu’ breve e restrittivo termine, gia’ previsto dall’art. 25, nel testo previdente ed applicabile nella specie ratione temporis, che ne prevedeva la notifica entro il 31.5.2003.

Peraltro, anche a volere attribuire valenza al momento della formazione e della conseguente consegna del ruolo, parte ricorrente che ne eccepisce la decadenza avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto dai quali avrebbe dedotto l’intervenuta decadenza.

Conseguentemente la censura appare infondata.

Gli ultimi due motivi sono inammissibili in quanto attinenti al merito- della pretesa e, pertanto, non possono essere avanzati in caso di cartella di pagamento che sia stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento, come nella specie.

Dal rigetto di tutti motivi successivi al primo consegue l’irrilevanza del parziale accoglimento della prima censura.

Conclusivamente il ricorso va respinto, tuttavia, tenuto conto della peculiarita’ della vicenda, sussistono motivi per la compensazione delle spese nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Genova, San Paolo riscossioni S.p.A., costituitosi nel presente procedimento. Non si statuisce, invece, sulle spese nei confronti del Comune dato che tale ente non ha svolto alcuna attivita’ difensiva in questa fase dei giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e compensa le spese nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi del comune di Genova, San Paolo riscossioni S.p.A..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

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