Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8086 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4405/2016 R.G., proposto da:

“Monastero della Visitazione di Santa Maria”, con sede in Bologna, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dal Prof. Avv. Mauro Trivellin, con studio in Vicenza, e

dall’Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Zanasi, con studio in Modena,

elettivamente domiciliato presso l’Avv. Marcello Furitano e l’Avv.

Cecilia Furitano, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,

giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bologna il 7 luglio 2015 n. 1500/11/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

gennaio 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;

udito per il ricorrente l’Avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, che ha

chiesto la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia

del contendere;

udito per il controricorrente l’Avv. Marco Zanasi, che si è rimesso

alle valutazioni del collegio;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Giacalone Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione per cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 7 luglio 2015 n. 1500/11/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna rigettava l’appello proposto dal “Monastero della Visitazione di Santa Maria” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 12 giugno 2014 n. 927/13/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza proposta per l’annullamento di un avviso di accertamento con il quale il Comune di Bologna aveva preteso dal “Monastero della Visitazione di Santa Maria” il versamento della T.A.R.S.U. per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 nella misura complessiva di Euro 87.722,28, a titolo di imposta e relativi accessori; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente sul presupposto della definitività ed incontestabilità dell’avviso di accertamento, non essendo stati denunciati vizi in ordine al silenzio-rifiuto ed alla successiva cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, rilevando che i motivi di impugnazione riguardavano il contenuto dell’avviso di accertamento, al quale l’appellante aveva prestato adesione.

2. Avverso la sentenza di appello, il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 17 marzo 2016 ed affidato a cinque motivi; il Comune di Bologna si costituiva con controricorso. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.. In tale sede, il ricorrente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali, avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso nel merito della controversia (con il rigetto dell’appello) dopo la spoliazione della potestas iudicandi.

2. Con il secondo motivo, il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto l’intempestività e l’infondatezza dell’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo, il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia, ancorchè oggetto di discussione tra le parti, consistito nella carenza di contraddittorio circa le motivazioni dell’avviso di accertamento e le conseguenze dell’eventuale adesione al medesimo.

4. Con il quarto motivo, il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente affermato la sussistenza del presupposto impositivo, essendo esenti da imposta gli edifici adibiti a culto.

5. Con il quinto motivo, il “Monastero della Visitazione di Santa Maria” denuncia il rischio del contrasto tra giudicati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere pervenuto a conclusioni opposte rispetto a quelle seguite in altra successiva sentenza tra le medesime parti.

6. Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia il 10 dicembre 2018, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, con istanza depositata il 21 gennaio 2020, il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

7. Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalle prodotte ricevute dei versamenti postali), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

8. Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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