Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8086 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. I, 08/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10813/2008 proposto da:

C.N. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

CORTE DI CASSAZIONE – UFFICIO DEPOSITI;

– intimata –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO L’AQUILA, depositato

il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: la

fissazione del ricorso per la decisione in Camera di consiglio chiede

nel merito l’inammissibilità.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso di C.N. avverso il provvedimento 19 febbraio 2008 della Corte d’appello L’Aquila che ha dichiarato inammissibile un reclamo da lui proposto in materia di trattamento sanitario obbligatorio; considerato che il reclamo non risulta notificato ad alcuna controparte nè sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione;

che esso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

che nulla va statuito sulle spese;

visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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