Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8085 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10675-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI, in persona del suo

Procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE, giusta

procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato SCIUTO che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Helvetia Compagnia Svizzera di assicurazione impugnava l’avviso di liquidazione della maggiore imposta principale di registro pari ad Euro 6.673,00 dovuta in relazione al decreto ingiuntivo n. 1415/2011 con cui il Tribunale di Milano ingiungeva alla Sipa srl in liquidazione di pagare alla compagnia la somma di Euro 218.408,22 oltre interessi e spese, chiedendone l’annullamento, in quanto l’amministrazione finanziaria aveva applicato erroneamente l’imposta proporzionale del 3%, mentre il d.i. riferendosi ad una fideiussione prestata dalla compagnia a garanzia dell’esatto adempimento da parte del debitore principale delle obbligazioni assunte nei confronti del creditore beneficiario con la stipulazione della polizza.

Riteneva la contribuente che trovasse applicazione il principio di alternatività tra iva e registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 5 e 40, con la conseguente applicazione dell’imposta fissa in quanto l’operazione rientrava nell’ambito applicativo dell’Iva.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite, con sentenza appellata dalla società Helvetia.

La CTR della Lombardia accoglieva l’appello, affermando che l’ingiunzione dovesse scontare l’imposta fissa di registro, per il principio di alternatività tra iva ed imposta di registro.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CRT della Lombardia svolgendo un unico motivo. La compagnia assicurativa resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso per cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte I allegata, art. 8, comma 1, lett. b), nonchè del medesimo D.P.R., artt. 37 e 40 e dell’art. 1936 c.c., la ricorrente deduce che soggetta a tassazione non era la prestazione garantita dalla polizza fideiussoria, ma la richiesta di restituzione delle somme che la società Helvetia aveva dovuto versare all’amministrazione finanziaria in virtù della garanzia rilasciata.

3. Prima di esaminare il merito della questione, vanno vagliate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente, la quale ne ha eccepito l’inmmissibilità ex art. 360 bis c.p.c., in quanto la decisione impugnata sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità

Esse vanno disattese, sussistendo al tempo dell’introduzione dell’odierno ricorso un contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità del principio di alternatività a detta ipotesi, non potendo dunque trovare applicazione l’invocato disposto dell’art. 360 bis c.p.c. nè quello dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

4. L’unico motivo di ricorso è fondato.

Le S.U. n. 18520/2019 hanno esaminato e risolto la questione concernente la determinazione della misura, proporzionale al valore della condanna, o fissa, dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale inadempiente per il recupero delle somme pagate al creditore principale in virtù di polizza fideiussoria.

Secondo il giudice d’appello la condanna oggetto del decreto ingiuntivo della registrazione del quale si discute si riferisce pur sempre al “negozio fideiussorio”, soggetto a iva, in virtù del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1, secondo cui sono operazioni esenti dall’imposta – e, quindi, a essa soggette -“l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti” (sulla soggezione a iva delle operazioni esenti vedi il D.P.R. n. 131 del 1986,art. 5, comma 2, nonchè, in particolare, Corte Cost. 14 dicembre 2014, n. 279 e 13 luglio 2017, n. 177). Il principio di alternatività mira difatti a evitare interferenze tra iva e imposta di registro in relazione alla medesima operazione e a scongiurare fenomeni di doppia imposizione; di modo che è esclusa l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, qualora la condanna sia volta ad assicurare l’adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette a iva.

In giurisprudenza prima dell’intervento delle S.U. si contrapponevano due tesi contrapposte: la tesi che propugnava la registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, quando l’obbligazione principale è relativa a operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto (Cass. 19 giugno 2014, n. 14000 nonchè 15 luglio 2014, n. 16192; 16 luglio 2014, nn. 16306, 16307 e 16308; 24 luglio 2014, nn. 16975, 16976 e 16977; 11 dicembre 2015, n. 24997 e, da ultimo, 20 luglio 2018, n. 19365); di contro, altro orientamento, che ha escluso l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione complessiva, facendo leva sul fatto che il titolo da cui deriva il debito principale è distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia, e che assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia. Sicchè il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, sconterebbe l’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna (Cass. 9 ottobre 2015, nn. 20260, 20261, 20262, 20263, 20264 e 20265; 14 ottobre 2015, nn. 20665, 20666, 20667, 20668 e 20669; 21 dicembre 2015, n. 25702; 16 maggio 2017, n. 12221; 19 gennaio 2018, nn. 1339 e 1341 e, da ultimo, 2 febbraio 2018, n. 2551).

Secondo la soluzione delle Sezioni Unite, non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile. E ciò perchè la polizza fideiussoria non mira a garantire l’adempimento dell’obbligazione principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore: la prestazione che ne è oggetto è quindi qualitativamente altra rispetto a quella oggetto dell’obbligazione principale. Di qui l’autonomia della garanzia, che risponde appunto a funzione indennitaria e non satisfattoria, perchè è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall’insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell’iva (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, nonchè, tra varie, 9 maggio 2019, n. 12228). Si era già coerentemente sottolineato, d’altronde, quanto alla polizza fideiussoria prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, che la ratio di essa non sta nella sostituzione e garanzia del versamento dell’imposta, bensì nel rimettere le parti nella posizione anteriore al rimborso (Cass., sez. un., 15 aprile 1994, n. 3519; sez. un., 10 ottobre 1996, n. 8592; sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10188. Sulla natura di contratto autonomo di garanzia, tra varie, Cass. 28 marzo 2017, n. 7884; 31 agosto 2017, n. 20657; 20 aprile 2018, n. 9826).

6. V’è quindi autonomia di titoli e di conseguenti rapporti, che non riescono a configurare un’operazione unitaria e inscindibile, in quanto danno vita a prestazioni diverse, non sempre equivalenti e non necessariamente corrispondenti.

Privo di fondamento risulta altresì il riferimento alla surrogazione che, ad avviso di compagnia, il garante esercita a seguito del pagamento, e che comporterebbe la novazione meramente soggettiva dell’obbligazione originaria, la quale, dunque, permarrebbe oggettivamente identica, anche sul piano tributario.

E ciò perchè non ricorre l’istituto della surrogazione, prevista per il pagamento della somma che forma oggetto dell’obbligazione o da parte di un soggetto diverso dall’obbligato (artt. 1201 e 1203 c.c.) o da parte dello stesso obbligato, ma con danaro altrui (art. 1202 c.c.).

In virtù del contratto autonomo di garanzia incorporato nella polizza fideiussoria, difatti, il garante non è tenuto con altri, ma neanche per altri al pagamento dei debito, ovviamente, altrui, perchè è tenuto per sè all’adempimento dell’obbligazione che scaturisce dal contratto stipulato e che ha contenuto diverso rispetto a quella originaria del debitore principale.

Il rapporto autonomo di garanzia, a differenza della fideiussione, non sorge tra garante e creditore, ma tra garante e debitore, e ha oggetto diverso da quello del debito principale; laddove il creditore, che non è parte, nè in senso sostanziale, nè in senso formale della convenzione, si limita a beneficiarne degli effetti. Sicchè, si è coerentemente stabilito, il debitore principale ha diritto di ripetere dal creditore l’eccedenza che sia stata versata dal garante solo se quest’ultimo abbia proposto azione di rivalsa nei suoi confronti, non avendo altrimenti legittimazione sostanziale a richiedere al terzo creditore quanto egli abbia indebitamente percepito non da lui, ma da altro soggetto (Cass. 27 settembre 2016, n. 18995).

Nè ricorre la surrogazione per volontà del creditore prevista dall’art. 1201 c.c., pure evocata in controricorso. Quella che la società qualifica come “surroga convenzionale per volontà del creditore” è un’azione di rivalsa che il garante esercita nei confronti della propria controparte, ossia del debitore, per ottenere la restituzione di quanto versato. La disposizione al riguardo richiamata che si assume contenuta nelle condizioni generali di polizza, difatti, afferisce pur sempre al rapporto contrattuale garante/debitore, al quale, si è visto, il creditore, denominato “beneficiario”, resta estraneo.

Quando il garante chiede l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore principale quanto ha versato al creditore, non fa affatto valere il credito da corrispettivo per la prestazione resa al debitore, in seno al rapporto che a lui lo lega, ossia, come si esprime la L. n. 212 del 2000, art. 8, il costo della garanzia, ma si limita, a ristorarsi di quanto versato, mediante l’esercizio di azione di rivalsa nei confronti del debitore. Sicchè il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto: non dispone una prestazione soggetta a iva, ossia quella di garanzia, già eseguita e verosimilmente remunerata col premio; per conseguenza, non ne riguarda il corrispettivo, ossia il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (giusta, tra varie, Corte giust. 10 novembre 2016, causa C-432/15, Bastovà).

Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta. La sussistenza del contrasto giurisprudenziale e la composizione dello stesso ad opera delle S.U., successivamente alla introduzione del ricorso per cassazione, comporta la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA