Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8085 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CAROZZO ALESSANDRA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/04/2007 r.g.n. 586/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato CAROZZO ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.3 – 17.4.2007 la Corte d’Appello di Torino, decidendo sul gravame proposto da D.L.M. nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ritenuto che l’appellante, seppur inquadrata nella posizione economica C1, aveva espletato mansioni riconducibili alla posizione economica C3, condanno’ la parte datoriale pubblica al pagamento delle differenze retributive per il periodo decorrente dal 1.7.1998. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:

l’adozione di provvedimenti aventi efficacia verso l’esterno non e’ caratteristica del livello C, essendo rimessa solo ai dirigenti;

le declaratorie contrattuali non contengono alcun riferimento alla dimensione degli uffici coordinati;

la documentazione prodotta aveva confermato lo svolgimento da parte dell’appellante di mansioni, sia come capo ufficio pensioni che come capo ufficio CMV, riconducibili alla posizione C3 e tali conclusioni erano risultate rafforzate da quanto dichiarato in sede di interrogatorio libero dalla parte datoriale (che, in prime cure, si era difesa avvalendosi di proprio dipendente ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.).

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimata D.L.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di legge e di contrattazione collettiva nazionale, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le disposizioni del CCNL contengono riferimenti al rilievo dimensionale degli uffici coordinati, in particolare contemplando, quanto alla posizione C3, la direzione e il coordinamento attivita’ di vari “settori e strutture di livello non dirigenziale”, laddove la D. L. aveva sempre coordinato singole unita’ operative, ovvero gruppi di lavoro, in corrispondenza della declaratoria contrattuale relativa alla posizione economica C1.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di legge e di contrattazione collettiva nazionale, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le disposizioni del CCNL, nel contemplare per le posizioni C2 e C3 le relazioni esterne, si riferiscono al potere di formare ed esternare ai terzi la volonta’ (autoritativa o negoziale) dell’amministrazione e che tali caratteristiche non erano riscontrabili nell’attivita’ esercitata dalla D.L., cosi’ come accertata in giudizio.

Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di legge e di contrattazione collettiva nazionale, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le funzioni di capo ufficio espletate dalla D.L. erano riconducibili alla posizione economica C1.

Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la rilevata adibizione al coordinamento di un determinato ufficio di un funzionario appartenente ad una qualifica mansionale superiore a quella rivestita dal funzionario che l’aveva coordinato in precedenza, dipendendo da valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, non presentava la necessaria consequenzialita’ logica con il fatto da accertare, ossia con l’espletamento di mansioni superiori da parte del funzionario precedentemente adibito al coordinamento del medesimo ufficio.

2. Le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso sollevate dalla controricorrente con la memoria illustrativa (ma attinenti a profili di rilevabilita’ officiosa) sono infondate poiche’:

nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove, come nella specie, sia proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 ai sensi dell’art. 63, comma 5, del medesimo decreto, la Corte di cassazione puo’ procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., procedendo all’esame dell’intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate (cfr, ex plurimis, Cass., n. 22234/2007) e la parte ricorrente ha riportato nel ricorso il contenuto delle previsioni contrattuali per quanto di rilievo ai fini dell’illustrazione delle doglianze svolte;

secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il Collegio condivide, l’improcedibilita’ del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non puo’ conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorche’ la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicita’, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilita’ economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era gia’ assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, cosicche’ la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (cfr., Cass., SU, n. 23329/2009);

Con il quarto motivo non viene dedotto l’erroneo apprezzamento dei documenti richiamati, quanto piuttosto il vizio motivazionale insito, secondo l’assunto, nelle conseguenze che, sul piano logico giuridico, la Corte territoriale ha desunto da tali risultanze processuali, cosicche’, non costituendo il contenuto di tali documenti il fondamento della doglianza, non sussiste l’esigenza della loro integrale trascrizione e del deposito degli stessi ai sensi del ridetto art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

3.1 Giova premettere che la declaratoria contrattuale relativa all’area C di cui al CCNL 1998-2001 Comparto Ministeri prevede, per quanto qui di specifico rilievo, che “Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unita’ di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attivita’ di importanza rilevante …”.

Costituendo dunque la preposizione ad unita’ di livello non dirigenziale fattore mansionale comune a tutti i funzionari appartenenti all’Area, la distinzione delle relative posizioni (C1, C2 e C3) riposa evidentemente sulle diverse caratteristiche delle unita’ coordinate e delle attivita’ espletate.

La disamina delle ulteriori declaratorie relative alle specifiche professionali e ai contenuti o caratteristiche professionali di base contemplati per le diverse posizioni consente di individuare elementi diversificatori, sia in relazione alla tipologia delle unita’ organiche coordinate che alla rilevanza delle attivita’ espletate, 3.2 In particolare, per la posizione C3, le caratteristiche professionali di base contemplano la direzione o il coordinamento attivita’ “di vari settori e strutture non dirigenziali, con cio’ quindi riferendosi al rilievo dimensionale e all’ampiezza di funzioni degli uffici diretti o coordinati, rispetto alle mere unita’ organiche (rispettivamente senza rilevanza esterna ovvero anche di rilevanza esterna) dirette o coordinate dagli appartenenti alle posizioni C1 e C2.

Non e’ quindi condivisibile, alla stregua dell’interpretazione delle norme pattizie condotta ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., l’assunto da cui muove la Corte territoriale circa l’assenza nelle declaratorie contrattuali di riferimenti alla dimensione degli uffici coordinati.

3.3 Le specifiche professionali delle posizioni C2 e C3 contemplano espressamente le relazioni esterne, tanto che, come gia’ indicato, le caratteristiche professionali della posizione C2 prevedono la direzione o il coordinamento di unita’ organiche anche di rilevanza esterna; per converso i contenuti professionali propri della posizione C1 concernono il coordinamento o la direzione di “unita’ senza rilevanza esterna”.

Dal che discende, anzitutto, che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte territoriale, l’adozione di provvedimenti aventi efficacia verso l’esterno non puo’ ritenersi esclusa dalle caratteristiche del livello C siccome rimessa solo ai dirigenti.

Diventa per contro indispensabile, al fine di definire sotto l’aspetto all’esame il diverso contenuto delle mansioni ascrivibili alle diverse posizioni economiche, stabilire quale sia il significato delle “relazioni esterne” riservate, nell’ambito dell’Area C, alle sole posizioni C2 e C3.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e da cui non ravvisa ragioni per discostarsi, ha gia’ avuto modo di precisare che la nozione di attivita’ svolte dagli “uffici a rilevanza esterna” si riferisce non all’attivita’ materiale, che come tale puo’ indirizzarsi anche all’esterno, ma al potere di formare ed esternare ai terzi la volonta’ (autoritativa o negoziale) dell’amministrazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13718/2006;

1591/2007;255/2009).

3.4 Le specifiche professionali della posizione economica C1 prevedono il “coordinamento, direzione ove previsto, di unita’ organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio” e i relativi contenuti professionali di base contemplano (per quanto qui di specifico rilievo) il “Lavoratore che puo’ coordinare o dirigere unita’ senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti, nell’ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati”.

3.5 Alla luce delle teste’ evidenziate risultanze ermeneutiche deve quindi rilevarsi che, in base agli accertamenti fattuali effettuati dalla Corte territoriale:

a) la D.L., coordinando il personale alle sue dipendenze, ha svolto nel tempo mansioni di capo ufficio pensioni e di capo ufficio Commissione Medica di Verifica, venendo cosi’ preposta al coordinamento di mere unita’ organiche e non gia’ di “vari settori e strutture non dirigenziali”;

b) Le attivita’ espletate (firma, per delega del direttore, sotto la propria responsabilita’, per la commissione medica di verifica, in caso di assenza del capo servizio, di certificazioni attestanti situazioni di fatto risultanti dai documenti e dalle scritture esistenti nell’ufficio; firma della corrispondenza in genere redatta su ciclostili gia’ in uso o su stampati redatti con l’ausilio del personal computer, disamina del corriere in arrivo; ricezione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; sottoscrizione di atti concernenti stati e qualita’ personali; autenticazione di sottoscrizioni apposte dagli interessati), pur delicate e professionalmente rilevanti, nonche’, in parte, svolte a favore di soggetti esterni, non esprimono tuttavia all’esterno alcuna volonta’ (autoritativa o negoziale che sia) dell’amministrazione di appartenenza;

c) la direzione e il coordinamento del personale dipendente rientrano pienamente anche nei contenuti professionali propri della posizione C1 e, come tali, non rappresentano un elemento distintivo al fine del richiesto riconoscimento di una posizione economica superiore.

3.6 Deve inoltre osservarsi che, ai fini del decidere, sono rilevanti l’accertamento delle mansioni svolte e il loro confronto con le declaratorie contrattuali, non potendo invece assumere valenza decisiva l’eventuale adibizione alle medesime mansioni di personale inquadrato in una diversa e superiore posizione economica, ne’ gli apprezzamenti conseguiti dal lavoratore interessato per l’attivita’ svolta.

3.7 Pertanto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che le attivita’ espletate dalla D.L. fossero ascrivibili alla posizione economica C3, laddove le stesse appaiono rientrare in quelle della posizione C1 nella quale la predetta e’ inquadrata.

4. In definitiva i motivi svolti sono fondati e il ricorso va conseguentemente accolto, cassando la sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.

Gli esiti tra loro difformi dei gradi di merito e la particolarita’ della vicenda processuale consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese dell’intero processo compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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