Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8084 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1891/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRADECOM ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dctt. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 230/1/11 del 21 novembre 2001, con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli atti di recupero di credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 – per gli anni dal 2003 al 2006 – da essa notificati ad Euroemme srl.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – gli atti di recupero in oggetto presupponessero l’elusività dell’operazione con la quale la società contribuente aveva acquistato dal proprio socio M.S., e da altra società da questi posseduta, due fabbricati ad uso commerciale; – di tale elusività non sussistessero, in concreto, gli elementi, anche in considerazione del fatto che gli immobili acquistati dovevano essere completati; e che l’acquisto era finalizzato all’apertura di un nuovo supermercato in affiliazione; – l’operazione, nel complesso, integrasse dunque un nuovo investimento produttivo suscettibile di agevolazione ai sensi della normativa citata.

Resiste con controricorso e memoria la Tradecom Italia, già Euroemme srl.

2. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi di causa. Per avere la commissione tributaria regionale attribuito all’operazione in oggetto valenza di “nuovo investimento” suscettibile di agevolazione, nonostante che – sul piano strettamente economico – si trattasse invece di una mera “partita di giro” posta in essere dal dominus M.S. mediante lo schermo delle sue società; senza reale passaggio di denaro (dato per corrisposto, in ingente importo, per contanti ed in violazione della normativa antiriciclaggio), e senza creazione di nuova ricchezza produttiva.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e art. 2697 c.c..Per avere la commissione tributaria regionale ammesso al beneficio l’operazione in oggetto, nonostante che quest’ultima, per quanto attuata con atti formalmente regolari, avesse contenuto apparente ed elusivo; non avendo la società contribuente provato che essa fosse finalizzata a scopi diversi dal solo risparmio fiscale.

3.1 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono infondati.

Sul piano strettamente motivazionale, la commissione tributaria regionale ha esposto congruamente le ragioni che deponevano per escludere, nella specie, l’elusività dell’operazione; vale a dire l’esclusivo presupposto sul quale l’amministrazione finanziaria aveva fondato gli atti di recupero opposti. In particolare, la commissione territoriale ha ritenuto: non dirimente, a tal fine, la “vicinanza dei soggetti coinvolti”; di per sè tale da giustificare operazioni di reale sostanza economica infragruppo o, comunque, tra soggetti avvinti da partecipazioni qualificate di controllo; che la società contribuente avesse fornito la prova della linearità dell’operazione “rispetto ad una nuova intrapresa economica, quale l’apertura di un supermercato affiliato ad una rete di distribuzione; anche in considerazione del fatto che, data la presenza di un immobile allo stato rustico, la società acquirente si era onerata di commissionare e far realizzare i lavori edili necessari al completamento”; – la non univocità, in chiave elusiva, del fatto che la società venditrice Emmedue srl (con socio unico il M.) fosse stata successivamente posta in liquidazione; – che, in definitiva, fossero emerse convergenti circostanze atte a smentire l’assunto degli atti di recupero, i quali avevano erroneamente ritenuto “elusiva e fondata sull’abuso del diritto l’operazione oggetto di verifica”.

Traspare con sufficiente chiarezza che – nella logica del giudice di merito, e sul presupposto della effettività del trasferimento immobiliare – la convergenza di questi elementi era tale da privare di sicuro significato elusivo l’elemento rappresentato dal pagamento di ingente somma per contanti ed in violazione della normativa antiriciclaggio; circostanza della quale la commissione tributaria regionale mostra, comunque, di aver preso contezza nella ricostruzione della tesi difensiva dell’agenzia delle entrate.

Orbene, è principio consolidato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi; dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 19.1.2015 n. 742). Sicchè, alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione (ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui ancora applicabile) può pervenirsi solo se risulti che il ragionamento del giudice di merito, come emergente dalla sentenza, sia incompleto, incoerente ed illogico; non quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222; SSUU 27 dicembre 97 n. 13045).

3.2 Venendo ora al vizio di applicazione normativa, va osservato come la commissione tributaria regionale abbia innanzitutto esattamente inquadrato la fattispecie elusiva e distribuito il relativo onere probatorio, facendo richiamo al principio secondo cui integra gli estremi del comportamento abusivo quell’operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, sia del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali; con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. Su tale premessa, la CTR ha poi fatto esatta applicazione della regola – oggi sostanzialmente recepita anche dal legislatore nella L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, comma 9 – secondo cui “la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria; mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate” (Cass. 20029/10; Cass. 4603/14 ed altre; tra cui Cass. 1465/09 citata nella sentenza in esame).

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che – a fronte della allegazione, negli atti di recupero opposti, dell’intento elusivo e, dunque, della inopponibilità all’amministrazione finanziaria dell’operazione – la società avesse in effetti fornito la prova, su di essa gravante, circa l’esistenza di una finalità economica sostanziale e giustificativa, perchè non riconducibile al solo vantaggio fiscale. Finalità appunto ravvisata nell’esigenza dell’acquisizione e del completamento di un immobile “al rustico” da destinarsi a sede di un nuovo supermercato in affiliazione.

In secondo luogo, corretta deve ritenersi anche l’applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, così come risultante dall’indirizzo di legittimità secondo cui esclusa la rilevanza, ai fini del beneficio, dei cambiamenti meramenti documentali o “di stato” dei beni produttivi – le agevolazioni fiscali conseguenti a “nuovi investimenti” in aree svantaggiate, da considerare nella loro rilevanza prettamente economica e produttiva, possono essere riconosciute “anche nel caso di acquisizione di un immobile preesistente, ben potendo, in astratto, configurarsi come investimento nuovo la radicale trasformazione di una struttura precedentemente utilizzata ad altri fini ed ormai dismessa, ed incombendo al soggetto che intende avvalersi del beneficio l’onere di fornire elementi sufficienti per valutare, nel caso concreto, la novità dell’acquisizione” (Cass. 1165/10); ciò perchè, anche in tal caso è possibile riscontrare la realizzazione della ratio legis, che è quella di incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico.

Così sì è espressa, più di recente, anche Cass. 22236/15, secondo la quale: “in tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, la L. n. 388 del 2000, art. 8, nel riconoscere un credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali “nuovi”, intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l’obiettivo perseguito dalla norma è quello d’incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico; sicchè il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di trasformazione di una struttura produttiva preesistente, purchè, con accertamento da svolgere caso per caso, la ristrutturazione, la conversione o l’ampliamento dell’opificio siano tali da incidere così significativamente sui livelli produttivi e occupazionali da poter essere equiparati alla creazione di un nuovo stabilimento industriale”.

Ora, all’esito di una valutazione fattuale qui non sindacabile per le già indicate ragioni, il giudice di merito ha dunque correttamente attribuito natura di “nuovo investimento” suscettibile di apprezzamento economico ai fini dell’agevolazione fiscale in oggetto, alla duplice circostanza (ritenuta dimostrata dalla società) che (sent. pag. 5) il trasferimento immobiliare fosse “lineare” e funzionale: – “ad una nuova intrapresa economica quale l’apertura di un supermercato”; – ad un incremento di occupazione e di ricchezza mediante la realizzazione “dei lavori edili necessari al completamento” del rustico ed alla sua finalizzazione a nuova sede di un esercizio commerciale posto nella rete della grande distribuzione.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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