Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8084 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9506-2014 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO

BERTOLONI 3, presso lo studio dell’avvocato MANUELA PATRONO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 73/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento dei quattro

motivi con l’assorbimento degli altri;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che si riporta e

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PATRONO che si riporta e

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.P. impugnava il preavviso di fermo amministrativo su autoveicolo di sua proprietà, notificatogli dalla società Equitalia Nord s.p.a. sul presupposto dell’omesso pagamento di talune cartelle esattoriali, assumendo il ricorrente l’omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali.

La CTP di Venezia respingeva il ricorso con sentenza appellata dal contribuente.

La CTR del Veneto accoglieva l’appello, dichiarando la contumacia della società Equitalia Nomos s.p.a., in quanto “invalidamente costituita in giudizio”.

In particolare, i giudici regionali, sull’erroneo presupposto che l’appellante fosse la società di riscossione, ha dapprima – sotto detto profilo – esaminato la legittimazione ad impugnare della prefata società, al fine di dichiarare l’inammissibilità dell’appello, per poi concludere con l’accoglimento del gravame e con la declaratoria di contumacia di Equitalia Nomos.

A detta conclusione, la Commissione regionale è pervenuta, affermando che, dal primo ottobre 2006, le attività di riscossione erano state riconosciute solo all’Agenzia delle entrate che poteva operare attraverso la società organo Equitalia s.p.a.; con la conseguenza che, divenuta la società per azioni Equitalia s.p.a. un organo dell’amministrazione finanziaria dello stato, la legittimazione esclusiva ad causam e ad processum era propria dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, vertendosi, peraltro, in ipotesi di successione ex lege a titolo particolare nel processo.

Affermava, inoltre, il giudice di secondo grado che, in ogni caso, dal momento della costituzione della nuova società pubblica per azioni (Equitalia s.p.a), era venuta meno la legittimazione dei precedenti enti di riscossione e dunque di Equitalia Nomos s.p.a.

Infine, sul rilievo che, legittimata ad agire era solo l’Agenzia delle Entrate e che il D.L. citato aveva portato ad una privatizzazione solo formale del nuovo soggetto istituito, le società per azioni, quali organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, potevano costituirsi in giudizio solo attraverso propri dipendenti o tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello stato.

Avverso detta sentenza n. 73/25/2013, depositata il 4.10.2013, la società Equitalia Nord s.p.sa propone ricorso per cassazione svolgendo undici motivi, illustrati con memorie difensive.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici regionali errato nella individuazione del soggetto giuridico parte del processo, ritenendo che al processo di primo grado avesse partecipato Equitalia Nomos e non Equitalia Nord s.p.a..

3. In subordine, il secondo motivo che ipotizza error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, agli artt. 101,110,11,112,182 e 191 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost,; si censura la sentenza impugnata per aver argomentato in ordine all’inammissibilità dell’appello, con riferimento alla legittimazione attiva di Equitalia Nomos, mentre il gravame era stato proposto dal contribuente e solo la società Equitalia Nord era parte del giudizio sin dal primo grado. Ed anche con riferimento alla declaratoria di contumacia di Equitalia Nomos che non era parte del giudizio, si deduce l’erroneità della statuizione ben potendo ex art. 3 cit. la società Equitalia Nord, società partecipata, essere citata in giudizio unitamente, all’amministrazione finanziaria e all’ente impositore.

4. La terza censura deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver rilevato d’ufficio i giudici regionali – in violazione dell’art. 112 Cost. – la carenza di legittimazione ad agire e contraddire, trattandosi di accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto controverso, la quale attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti della domanda e quindi della sua fondatezza.

In particolare, si censura l’impugnata pronuncia per avere la CTR del Veneto rilevato d’ufficio una questione attinente al merito, non sollevata dal contribuente che mai aveva dedotto di non essere debitore delle somme portate dagli atti impositivi poste a fondamento del preavviso di fermo.

5. La quarta censura ipotizza violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10; dell’art. 2504 bis c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), atteso che Equitalia Nord era legittimata a stare in giudizio in proprio e senza la necessità di una procura, in qualità di agente della Riscossione cui sono imputabili i vincoli ipotecari in contestazione.

Si attinge la decisione d’appello per avere la CTR ritenuto che, a partire dal primo ottobre 2006, la legittimazione attiva e passiva deve essere riconosciuta solo in capo all’Amministrazione finanziaria che può agire in proprio o attraverso il suo organo Equitalia s.p.a., vertendosi in ipotesi di successione ex lege, con attribuzione esclusiva della legittimazione ad causam e ad processum in capo al successore.

Si deduce che, ai sensi del D.L. menzionato, al contrario, Equitalia s.p.a., anche attraverso le società partecipate di cui al medesimo D.L., art. 7, effettua attività di riscossione mediante ruolo con i poteri di cui al D.P.R. n. 602 del 1973; con la conseguenza che spetta a dette società la tutela in sede processuale del corretto adempimento della propria attività. Ed in particolare, si cita il disposto del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, alla stregua del quale, l’Agenzia alla quale sono demandatele funzioni relative alal riscossione, può esercitare dette funzioni mediante la società di cui al comma 2, sulla quale l’Agenzia svolge attività di coordinamento. Tale società è la capogruppo Equitalia s.p.a. la quale a sua volta attraverso altre società partecipate effettua attività di riscossione.

Si assume, inoltre, che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, sono parti del processo dinanzi alle CT, oltre al ricorrente, l’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale o il concessionario di riscossione che ha emanato l’atto impugnato.

6. Il quinto motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12 e del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43 ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere i giudici regionali affermato che l’Agente della Riscossione deve costituirsi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato e non con avvocati del libero foro, mentre l’art. 12 rubricato dispone che le parti diverse dal Ministero delle Finanze o dall’ente locale nei cui confronti sia stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

La sentenza impugnata è in questo caso censurata per non aver considerato che la società Equitalia Nord è parte processuale diversa dall’Agenzia delle Entrate e dall’amministrazione finanziaria in genere, la quale deve agire o resistere in giudizio mercè l’avvocatura, mentre essa ricorrente, parte diversa dalla prima, può essere assistita da un difensore abilitato.

7. Il sesto mezzo deduce violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 dell’art. 100 Cost. per avere i giudici territoriali affermato l’invalidità delle cartelle sottese al preavviso, notificate al curatore, di cui il contribuente era a conoscenza, avendo depositato gli atti impositivi e le sentenze della CTR che ne avevano confermato la validità, di guisa che l’eccezione relativa alla carenza di notificazione non avrebbe dovuto essere accolta, perchè il contribuente era privo di legittimazione a sollevarla, in quanto non aveva dedotto l’inesistenza della pretesa tributaria, ovvero la prescrizione della pretesa erariale o la decadenza dell’amministrazione a riscuotere.

8. Il settimo motivo censura vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui, affermando che le cartelle erano state notificate esclusivamente al curatore fallimentare e dichiarando la contumacia di Equitalia Nomos (in realtà Equitalia Nord), ha omesso di considerare la produzione documentale (doc 2 delle controdeduzioni in primo grado) dalla quale si evince che le cartelle furono notificate anche al P. personalmente.

9. Con l’ottava censura – che deduce violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3), del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 23; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, degli artt. 2966,2290, 2991 e 2304 c.c. nonchè della L.F., art. 51 – si lamenta l’errata affermazione in merito alla inidoneità della notificazione degli atti impostivi al solo curatore fallimentare, deducendosi che per i debiti per i quali il socio illimitatamente responsabile risponde in quanto lasciati impagati dalla società, anche se estraneo agli atti impositivi ricolti alla formazione del titolo, resta sottoposto – dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società – all’esazione del debito stesso, alla condizione prevista dall’art. 2304 c.c. rubricato; vale a dire quando il creditore non abbia potuto soddisfare il debito.

10. Con la nona censura, la concessionaria lamenta error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere il decidente statuito sulla carenza della indicazione del ruolo, eccezione giammai sollevata dal contribuente” il quale aveva lamentato solo la carenza motivazionale sotto il profilo della mancanza della data di consegna e della sottoscrizione.

11. Con la decima censura si lamenta violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, senza considerare che la normativa rubricata trova applicazione alle cartelle notificate a decorrere dal primo giugno 2008, mentre prima di tale data, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non integra causa di nullità dell’atto impositivo.

12. L’ultimo motivo ipotizza violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione alla carente indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, avendo la società di riscossione redatto la cartella secondo il modulo ministeriale che non esige alcuna particolare motivazione in punto di interessi. Si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che il saggio di interessi è calcolato in base al D.P.R. n. 62 del 1973, artt. 20 e 30, che ogni cittadino ha l’onere di conoscere; rilevando che ai sensi dell’art. 25 rubricato, decorso inutilmente il termine previsto da detta disposizione, gli interessi di mora si applicano, a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

13. Occorre considerare preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531) appare opportuno esaminare innanzitutto il merito della questione sollevata con la quarta e la quinta censura, assorbite la prima, la seconda e la terza.

14. Con riferimento alla quarta censura, vale considerare che per effetto del trasferimento di funzioni operato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, la neocostituita Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le altre società dell’omonimo gruppo, che ne sono articolazioni territoriali, sono subentrate “ex lege” nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, così verificandosi, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile non all’art. 110 c.p.c., bensì all’art. 111 c.p.c., ed il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio, che il giudice, pertanto, è tenuto a conoscere d’ufficio in virtù del principio “iura novit curia”, prescindendo da questioni inerenti all’onere della prova.

Sul piano processuale, quindi, a questa società potevasi dire correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione. Un effetto del genere rimanda alla successione ex lege nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c., secondo il consueto criterio che vede gli effetti di una riforma sui procedimenti in corso individuati in base ai canoni generali suscettibili di qualificare il trasferimento di rapporti e funzioni. Devesi infatti ricordare che, in base all’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma abbia semplicemente concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell’economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. 3116-06; sez. un. 6774-03), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., sebbene a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate (ancorchè con ampio riferimento a una materia). E, vi sia stata o meno una successione nell’universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, il fenomeno giuridico che dà corso alla fattispecie processuale non è l’estinzione della parte (art. 110 c.p.c.), sebbene appunto il trasferimento dei rapporti pendenti (art. 111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge (Cass. n. 15869/2018).

Poichè è pacifico che del giudizio di primo grado era stata parte la società Equitalia Nord – non Equitalia NOMOS -, evocata in giudizio dal contribuente, infondatamente la C.T.R. ha eccepito la carenza di legittimazione ad causam di detto ente e ne ha dichiarata la contumacia, mentre avrebbe dovuto procedere a una corretta interpretazione della legge di riforma del sistema della riscossione.

L’apprezzamento del titolo non involgeva una questione di fatto, sebbene una questione giuridica, dal momento che il titolo si trovava nell’avvenuta soppressione, per legge, dell’anteriore sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, e nel trasferimento ancora per legge all’agenzia delle entrate, e, quindi, a Equitalia, della funzione primaria suddetta. Il che vuoi dire che la commissione tributaria regionale era tenuta d’ufficio alla necessitata e consequenziale verifica secondo il canone iura novit curia.

In conclusione, la novella legislativa non ha comportato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (Cass. nn. 18873 del 2011; Cass. n. 7318 del 201421773/2014; Cass. n. 24020 del 24/11/2016).

La legittimazione “ad causam” e ad “processum” spetta, pertanto, a chi ha assunto formale la veste di parte nel precedente grado di giudizio (Cass. n. 14036 del 04/06/2013; n. 9250 del 11/04/2017).

15. Per quanto concerne la quinta censura, l’Avvocatura dello Stato svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio in virtù di quanto previsto dal T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, con le modalità previste dal relativo regolamento approvato con R.D. n. 1612 del 1933, in favore delle Amministrazioni dello Stato (T.U. cit., art. 1), delle Regioni, nonchè di vari Enti pubblici (T.U. cit., art. 43, così come modificato dalla L. n. 103 del 1979, artt. 10 e 11).

Si intende per patrocinio obbligatorio l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio resa dall’Avvocatura dello Stato in favore delle “Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo”, (T.U. cit., art. 1), per le quali il patrocinio è, appunto, obbligatorio ed esclusivo, con applicazione delle regole del c.d. foro dello Stato di cui al T.U. n. 1611 del 1933, art. 6, nonchè quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l’Avvocatura T.U. n. 1611 del 1933 ex art. 11.” (v. Cass. n. 20582 del 29/07/2008; n. 7163/2013).

Le società esercenti il servizio di riscossione dei tributi, ancorchè aventi la forma privatistica della società per azioni, hanno natura giuridica sostanzialmente pubblica, essendo riconducibili alla categoria (sostanziale) degli enti pubblici economici in ragione delle finalità perseguite e della loro soggezione ad un peculiare e variegato regime, con la conseguenza che a tali società non è applicabile il citato T.U. (Cass. n. 14739/2018; n. 16558/2019, in motiv; Cass. n. 11088 del 2014).

16. I motivi da sei a undici sono inammissibili, dovendo le questioni di merito essere esaminate dalla CTR in diversa composizione, sulla scorta della documentazione prodotta dalla società concessionaria; se, difatti, dovesse risultare la regolarità della notifica delle cartelle anche al contribuente in proprio e non solo al curatore fallimentare, lo stesso sarebbe decaduto dal diritto di censurare detti atti impositivi per vizi propri.

Inoltre, la CTR dovrà esaminare le questioni censurate con l’ottavo mezzo, alla luce dei seguenti principi: l’accertamento tributario, “ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo – è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto della L. Fall., art. 43 e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost.” (Cass. n. 28707 del 9/11/2018; Cass. n. 11618 del 11/05/2017; Cass. n. 4113 del 20/02/2014; Cass. n. 2910 del 06/02/2009; Cass. n. 3020 del 12/02/2007; Cass. n. 4235 del 24/02/2006; Cass. n. 6937 del 14/05/2002; si vedano, altresì, Cass. n. 9434 del30/04/2014; Cass. n. 5392 del 18/03/2016; Cass. n. 8034 del 29/03/2017). Questa Corte ha altresì avuto modo di chiarire che non comportando la dichiarazione di fallimento la cessazione dell’impresa ma solamente la perdita della legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore del fallimento -in caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi della L. fallimentare, art. 147, l’atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non al solo curatore ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale, (Corte di cassazione, Sezione V civile, 18 marzo 2016, n. 5384; Cass. 29 marzo 2017 n. 8034).

Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla regolamentazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA