Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8084 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. I, 23/03/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 23/03/2021), n.8084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21308/2015 proposto da:

Artes Ingegneria S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aureliana n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Petraglia Antonio Umberto,

rappresentata e difesa dall’avvocato Gargione Giancarlo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo

Economico (già delle Attività Produttive), in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 216/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Artes Ingegneria s.p.a. propose opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione notificatale dal Ministero delle Finanze in data 3/3/2000, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2, in conseguenza di un provvedimento di revoca adottato dall’allora Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato, per la restituzione della somma di Lire 1.205.179.978 a titolo di contributo pubblico concesso in base alla L. n. 219 del 1981 (art. 32) per la realizzazione di in insediamento industriale;

l’adito tribunale di Salerno, accogliendo l’eccezione formulata dall’avvocatura dello Stato, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale con sede in (OMISSIS), in virtù della clausola compromissoria di cui all’art. 12 del disciplinare col quale era stato concesso il contributo;

la corte d’appello di Salerno, dinanzi alla quale la decisione era stata impugnata, ha rigettato il gravame di Artes Ingegneria, la quale propone adesso ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati da memoria;

l’avvocatura dello Stato, in rappresentanza di entrambi i Ministeri (Ministero dell’economia e finanze e Ministero dello sviluppo economico), resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – nell’ordine la ricorrente deduce: (i) violazione ed erronea applicazione degli artt. 806,615 e 27 c.p.c., del R.D. n. 639 del 2010, art. 3, per avere la corte d’appello ritenuto la controversia soggetta ad arbitrato quando invece essa riguardava un’opposizione a ordinanza-ingiunzione per ragioni intrinseche al titolo, al di là del merito della posizione creditoria, e dunque atteneva a materia riservata alla competenza inderogabile e funzionale del giudice statale; (ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 806 c.p.c., in ordine ai limiti soggettivi di compromettibilità, non avendo l’impugnata sentenza considerato che la clausola era stata stipulata nel disciplinare intercorso col Ministero delle attività produttive, relativamente alla regolamentazione del rapporto afferente all’investimento pubblico, a fronte invece della notifica del titolo ingiuntivo da parte del Ministero delle finanze; (iii) nullità della sentenza per avere contraddittoriamente confermato il difetto di potestas iudicandi del giudice statale in favore degli arbitri nonostante la già appurata definizione del giudizio arbitrale;

II. – l’impugnata sentenza va cassata per l’assorbente ragione che segue;

III. – la ricorrente ha premesso che l’opposizione aveva avuto a oggetto vizi propri del provvedimento ingiunzionale; ha descritto invero “la domanda introdotta col giudizio di opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3” come “volta a conseguire la caducazione del titolo esecutivo per ragioni intrinseche ad esso (estranee, quindi, al merito del credito ingiunto)”;

per questa ragione essa ha aggiunto che la domanda non afferiva a materia devolvibile in arbitrato, anche considerandosi che la clausola arbitrale era stata inserita nel disciplinare relativo al contributo, mentre l’atto ingiunzionale era stato emesso da un soggetto (il Ministero delle finanze, oggi Ministero dell’economia) diverso dallo stipulante (il Ministero delle attività produttive, oggi Ministero dello sviluppo economico);

IV. – viceversa la corte d’appello ha affermato che pure la pretesa creditoria, e dunque il merito della stessa, era stata oggetto di contestazione;

a tal riguardo ha però soggiunto che la valutazione sul merito, invocata dall’impugnante, era preclusa dalla intervenuta pronuncia arbitrale, mentre l’istanza tesa a ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia del titolo (l’ordinanza-ingiunzione) era infondata “perchè la declaratoria di carenza di giurisdizione” aveva fatto venir meno “l’efficacia dell’atto che ha generato il procedimento”, essendo assorbente della revoca dell’ordinanza medesima; invero gli arbitri avevano deciso “la medesima controversia” con lodo passato in giudicato e quindi non era possibile emettere una pronuncia di merito determinativa di contrasto tra giudicati;

V. – ora, al di là della scarsa perspicuità di simile rilievo in base al rapporto di connessione tra la controversia sull’ordinanza-ingiunzione e quella instaurata dinanzi agli arbitri, i fatti enunciati sono decisivi in senso diverso;

può considerarsi pacifico che l’ordinanza-ingiunzione, sulla esistenza della quale come titolo esecutivo si radicano tutti i motivi di ricorso, era stata emessa in autotutela di un diritto di ripetizione;

tale diritto però era stato infine escluso con sentenza arbitrale passata in giudicato;

sia la ricorrente, sia l’avvocatura dello Stato, hanno in vero rappresentato che l’arbitrato, relativo al merito della pretesa restitutoria, si era concluso con pronuncia in data 25-6-2002 interamente favorevole alla ricorrente;

ne segue che non sul difetto di giurisdizione, come erroneamente assunto dall’impugnata sentenza (v. anche Cass. n. 991-21), sebbene sul giudicato esterno in ordine alla inesistenza del diritto sostanziale si sarebbe dovuta incentrare la decisione che rileva; con essa la corte d’appello avrebbe dovuto semplicemente prendere atto che il provvedimento ingiuntivo, emesso in autotutela, non era presidiato dal diritto sottostante, visto che il diritto sostanziale di ripetizione, conseguente alla revoca del beneficio, era stato definitivamente accertato come inesistente; l’impugnata sentenza va quindi cassata per tale specifica ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa di opposizione può essere definita nel merito mediante annullamento dell’ordinanza-ingiunzione;

VI. – la ragione della decisione, non colta dalla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito annulla l’ordinanza-ingiunzione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

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