Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8084 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

P.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo

studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BORRI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1246/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/10/2006 r.g.n. 1790/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.V. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dichiarò il diritto del ricorrente, già inquadrato nella 7^ qualifica funzionale (ora posizione C1), alle differenze retributive, a decorrere dal 1.7.1998, derivate dall’avere egli ricoperto l’incarico di responsabile della Segreteria presso la Commissione medica periferica per l’invalidità civile di Arezzo, da qualificarsi come di ex 8^ qualifica funzionale (ora posizione C2).

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 26.9 – 12.10.2006, rigettò l’impugnazione principale proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in accoglimento di quella incidentale svolta dal P., dichiarò il suo diritto all’inquadramento, sempre a decorrere dal 1.7.1998, in area C, posizione economica C2, con condanna della parte datoriale al pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi di legge.

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò che il P. era stato incaricato con provvedimento del 28.2.1990 di sovrintendere alla Segreteria della Commissione medica periferica di Arezzo; che tale posizione lavorativa, già qualificata di ex 7^ livello, era stata ridefinita di ex 8^ livello ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro del 5.5.1990 e che con D.P.C.M. 17 maggio 1996 quella ricoperta in concreto presso l’Ufficio di Arezzo era stata individuata esplicitamente come di ex 8^ livello; quindi il diritto del P. alla qualifica superiore dal 1.7.1998 (e quello alle conseguenti differenze retributive) doveva essere riconosciuto non già in base alla qualità delle mansioni svolte, bensì alla valorizzazione della posizione lavorativa che il datore di lavoro pubblico aveva operato non quale atto di gestione del rapporto di lavoro, ma come atto di macroorganizzazione.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.

L’intimato P.V. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non abbia in alcun modo motivato in ordine alla circostanza, decisiva per il giudizio e dedotta con l’atto d’appello, della ricomprensione o meno delle mansioni effettivamente svolte dal P. in quelle proprie del profilo professionale da lui ricoperto.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di legge e di CCNL, il ricorrente si duole che la Corte territoriale, almeno implicitamente, abbia ritenuto che le mansioni concretamente svolte dal P., come definite dal D.M. 12 maggio 1987, art. 8 fossero proprie del profilo economico C2.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), deducendo che, in caso di esercizio di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente, la maggiore retribuzione poteva spettare solo con riferimento a periodi successivi al 21.11.1998, data di entrata in vigore della modifica alla suddetta disposizione di legge introdotta dal D.Lgs. n. 387 del 1998. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di legge (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; artt. 2103 e 2126 cc), deducendo che l’esercizio di fatto di mansioni superiori non da diritto, nell’ambito del pubblico impiego, al diverso inquadramento corrispondente alla mansioni svolte.

2. Osserva il Collegio che con il D.P.C.M. 17 maggio 1996 è stata attuata la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del ruolo speciale delle Segreterie delle Commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del Tesoro, prevedendosi per la Commissione di Arezzo la posizione apicale di un funzionario amministrativo di ex 8^ qualifica funzionale. Si tratta di un atto cosiddetto di macroorganizzazione (come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, che ne trae però errate conseguenze ai fini del decidere) a cui è del tutto estranea la conferma o la modifica delle qualifiche funzionali con le quali il personale delle commissioni mediche periferiche era in quel momento inquadrato.

In altri termini, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la previsione nella pianta organica di una posizione apicale corrispondente alla ex 8^ qualifica non comportava l’automatica attribuzione di detta qualifica al dipendente, inquadrato in una inferiore, a cui fossero state affidate le funzioni di sovraintendere alla Segreteria, risolvendosi invece l’espletamento da parte di tale dipendente delle mansioni proprie di tale affidamento, laddove effettivamente corrispondenti a quelle della ex 8^ qualifica funzionale, nell’esercizio di mansioni superiori.

Dovendo poi tale accertamento, in ossequio al riparto della giurisdizione in materia, essere limitato al periodo di tempo successivo al 1.7.1998, la relativa indagine avrebbe dovuto essere condotta non già con riferimento alle mansioni proprie delle ex qualifiche funzionali, bensì in relazione ai contenuti delle declaratorie delle categorie e profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.

Siffatta indagine è stata completamente omessa dalla Corte territoriale (che, nell’erronea prospettiva decisionale seguita, ha espressamente ritenuto l’inconferenza di ogni riferimento all’art. 24 del CCNL di comparto), dal che discende la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Vanno conseguentemente enunciati i seguenti principi di diritto:

l’atto con cui la Pubblica Amministrazione ha rideterminato le dotazioni organiche del personale del ruolo speciale delle Segreterie delle Commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile dell’ex Ministero del Tesoro e individuato per le singole Commissioni la qualifica del funzionario in posizione apicale costituisce atto di macroorganizzazione, a cui è del tutto estranea la conferma o la modifica delle qualifiche funzionali con le quali il personale delle commissioni mediche periferiche era in quel momento inquadrato;

conseguentemente l’affidamento delle funzioni apicali a personale inquadrato in qualifica inferiore a quella indicata può configurare l’espletamento di fatto di mansioni superiori ove le mansioni in concreto espletate siano effettivamente corrispondenti a quelle proprie della superiore qualificazione professionale;

la relativa valutazione, per il periodo successivo al 1.7.1998, deve essere effettuata accertando i contenuti effettivi delle mansioni esercitate e confrontandoli con quelli delle declaratorie delle categorie e profili professionali introdotte dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo.

3. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, siccome involgenti questioni non esaminate nella sentenza impugnata ovvero presupponenti il concreto accertamento dell’avvenuto espletamento di mansioni superiori; la causa va rinviata al Giudice indicato in dispositivo, che giudicherà conformandosi ai sopra enunciati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese afferenti al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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