Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8083 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3277-2014 proposto da:

L.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROCCHI, che

rappresenta e difende, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Direzione Regionale del Lazio, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHI che si riporta e chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Azzini Alessandro Luciano impugnava il preavviso di fermo amministrativo per l’imposta IRPEF relativo all’anno 2000, adducendo l’assenza del titolo esecutivo, in quanto una delle due cartelle era stata annullata dalla CTP con sentenza n. 491/62/10, mentre l’altra non gli era stata mai notificata.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso del contribuente liquidando le spese di lite in suo favore in Euro 500,00.

Detta sentenza veniva appellata dalla società Equitalia, la quale deduceva la legittimità del preavviso di fermo e la carenza di legittimazione passiva, assumendo che i giudici di primi cure avrebbero dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.Il contribuente contestava la fondatezza del gravame e proponeva appello incidentale sulla lieve entità delle spese liquidate in primo grado, deducendo altresì che sussistevano i presupposti per la condanna di cui all’art. 96 c.p.c., commi 1 e 2.

La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello della concessionaria, riformando in motivazione la sentenza di primo grado in punto di spese e affermando l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.p.c.

Respingeva – sempre in motivazione – l’appello incidentale del contribuente, affermando la carenza dei presupposti per la condanna di cui al cit. art. 96 c.p.c.

Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CRT del Lazio n. 138/28/13 svolgendo 6 motivi, illustrati nelle memorie ex art. 378 c.p.c.

La concessionaria resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali respinto l’appello della società concessionaria, pronunciandosi tuttavia sulle spese liquidate in primo grado, affermandone l’illegittimità in quanto la condanna alle spese di lite del soccombente prevederebbe, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ritenuti inconsistenti “in assenza di comunicazione che informava l’agente della riscossione che la cartella era stata impugnata con esito favorevole per il contribuente”.

Deduce il contribuente che il disposto dell’art. 91 c.p.c., non prevede l’esplicazione delle ragioni (gravi ed eccezionali ragioni), in quanto la condanna alle spese segue il principio della soccombenza; mentre il giudice, ai sensi del successivo art. 92 c.p.c., deve esplicare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione.

Nè, del resto, avviso del ricorrente, i giudici di appello avrebbero potuto disporre la compensazione delle spese de primo grado(e del secondo) in assenza della suddetta comunicazione, sia perchè detta circostanza non è stata mia allegata dall’ente concessionario, sia perchè, ai sensi dell’art. 39 cit., il concessionario risponde delle conseguenze della lite, anche nel caso in cui essa non abbia ad oggetto la regolarità dei suoi atti esecutivi; con la conseguenza che se non vuole rispondere dell’esito della controversia ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore.

3. Con la seconda censura, che lamenta violazione degli artt. 336 e 112 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, il contribuente sostiene che solo la riforma anche parziale della sentenza di primo grado, estende gli effetti anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata.

4.Con la terza censura, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, degli artt. 345,112 e 115 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici regionali deciso su domande ed eccezioni nuove proposte dalla concessionaria solo in sede di appello, laddove per la prima volta deduceva la carenza di legittimazione passiva, impugnando il capo relativo alla condanna alle spese per violazione del disposto dell’art. 91 c.p.c., novità eccepita dal contribuente sin dalla memoria di costituzione.

Peraltro, la richiesta riforma del capo relativo alle spese era motivato sulla base di una carenza di legittimazione passiva, mentre la CTR ha accolto il motivo incorrendo in vizio di ultrapetizione, sulla base di ragioni diverse dalle doglianze del gravame.

5.Con il quarto mezzo si censura la nullità della sentenza ex artt. 112 e 277 c.p.c., nella parte in cui ha respinto l’appello incidentale motivando sulla insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata che non era invece oggetto del ricorso incidentale, finalizzato, invece, ad ottenere la riforma dell’entità delle spese liquidate rispetto alla dettagliata nota spese depositata nel giudizio di primo grado.

I giudici territoriali dunque non si pronunciavano sulla domanda (motivo di appello incidentale), statuendo sulla sola domanda accessoria relativa alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

6. Con il quinto motivo, che lamenta violazione degli artt. 91,92 e 96 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 16, degli artt. 24 e 11 Cost., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce – nell’ipotesi si dovesse ritenere implicitamente rigettato l’appello incidentale da parte della CTR l’assenza di motivazione in ordine alla globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorai di avvocato in misura inferiore a quella indicata nella nota spese.

7.Con l’ultimo mezzo si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 15 Cost. cit. e dell’art. 11 COST., ex art. 360, n. 3, nella parte in cui, i giudici regionali, pur respingendo il gravame della concessionaria hanno compensato le spese di lite, “in considerazione della controversa e farraginosa controversia messa in atto dalle parti”, violando in tal modo il disposto dell’art. 92 cit., che fonda la compensazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.

8.11 primo motivo di ricorso è fondato, assorbita la seconda, la terza, la quarta e la quinta censura.

In primo luogo, occorre premettere che il principio dettato dall’art. 336 c.p.c., per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato(Cass. civ. n. 3129/2011).

In conformità dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, mentre, ciò è consentito in presenza di uno specifico motivo di gravame(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n. 12963).

9.Ciò posto, in tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.

Detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 2883/2014); questa Corte ha poi chiarito che, nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (cfr. Cass. nn. 23059/18, 6059/2017, 11222/2016, 12893/2011).

Nella fattispecie in esame, la CTR, riformando la pronuncia della Commissione di primo grado, non solo ha posto a fondamento della sua pronuncia un errato principio giuridico, invertendo i disposti degli artt. 91 e 92 c.p.c., e sostenendo che la condanna alle liti – e non la compensazione delle spese – presuppone la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni; ma ha, altresì, ravvisato l’esistenza di specifiche ragioni, legittimanti la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, nell’assenza di comunicazione da parte dell’ente impositore dell’esito favorevole della lite per il contribuente.

Circostanza del tutto irrilevante se si considera che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. cit., il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (Cass. n.. 1532 del 2012; n.. 12385 del 2013; Cass. n. 9762 del 2014; Cass. n.. 8370 del 2015; Cass. n. 10528 del 28/04/2017).

10.Parimenti fondato è l’ultimo motivo di ricorso.

La CTR del Lazio ha, difatti, operato la compensazione delle spese del secondo grado, tenuto conto “della controversa e farraginosa controversia messa in atto dalle parti”.

Si tratta di affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonee a consentire il necessario controllo (V. Cass. n. 4360/2019)

Siffatte ragioni risultano illogiche ed erronee anche rispetto al contenuto delle specifiche censure del contribuente, che aveva eccepito l’omessa notifica di una cartella e l’annullamento dell’altra, così risolvendosi la decisione sul punto in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.

La radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei “giusti motivi” posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla controversa e farraginosa controversia messa in atto dalle parti e le ragioni di rigetto dell’appello principale, derivante da accertato difetto del titolo esecutivo valido per il fermo amministrativo e l’omessa notifica dell’altra cartella sottesa al fermo, costituisce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n. 2206 del 25/01/2019; Cass. n. 20617 del 07/08/2018; n. 6059 del 2017).

Neppure può ritenersi che la compensazione delle spese del secondo grado siano giustificate dal rigetto dell’appello incidentale, atteso che l’unico motivo di gravame incidentale è stato assorbito nell’erroneo accoglimento della seconda doglianza dell’appellante, mentre con la statuizione relativa alla “reiezione dell’appello incidentale” il decidente ha preso, in realtà, in considerazione la mera allegazione difensiva concernente la mala fede e la colpa grave del concessionario (non tradotta, tuttavia, in impugnazione incidentale da parte del contribuente), ritenuti insussistenti dalla CTR, che respingeva la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.,

La riforma della sentenza impugnata sul capo relativo alle spese del primo giudizio, impone la cassazione della pronuncia, con rinvio alla CTR del Lazio, in altra composizione,

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, al fine di esaminare la censura relativa alla congruità delle spese liquidate in primo grado alla luce del valore della controversia e della nota spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e l’ultimo motivo di ricorso, respinto il secondo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata relativa alla statuizione in punto di compensazione delle spese del doppio grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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