Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8083 del 02/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/04/2010, (ud. 12/02/2010, dep. 02/04/2010), n.8083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 24783/2005 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELL’OCEANO

ATLANTICO 25 presso lo studio dell’avvocato LEUCI MARIA GRAZIA, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI S. ANASTASIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 284 presso

lo studio dell’avvocato GAUDIELLO DOMENICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITUCCI ADRIANO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2003 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIGLIANO Eugenia;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEUCI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato VITUCCI, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione proposta dal contribuente A.M. avverso un avviso di liquidazione dell’ICI per il 1996, notificatogli in data 15.1.2000 dal Comune di S. Anastasia, relativo ad un immobile di sua proprieta’ ((OMISSIS)) rientrante nella categoria (OMISSIS), cui era stata attribuita una rendita presunta per cui veniva richiesta un’imposta pari a L. 32.584.000 comprensiva di interessi e sanzioni.

A.M. impugnava detto atto innanzi alla C.T.P. di Napoli, chiedendone l’annullamento per essere stato adottato un procedimento di determinazione del tributo ai sensi del D.M. 27 settembre 1991 di determinazione delle tariffe di estimo delle unita’ immobiliari urbane di categoria (OMISSIS) per l’intero territorio nazionale, in contrasto con il D.P.R. n. 1142 del 1949. Eccepiva, inoltre, che, in tema di fabbricati agricoli, la determinazione dell’imposta doveva avvenire mediante stima diretta dell’U.T.E. ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, per come risultava dal certificato di quell’ufficio, n. 15486.002 del 19.6.2000.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso; proponeva appello l’ufficio, affermando di avere applicato le tariffe vigenti all’epoca tenendo conto dei dati indicati dal contribuente e che lo stesso aveva versato l’imposta per il 1993 su quella base.

Resisteva il contribuente, proponendo anche appello incidentale. La C.T.R. accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale, compensando le relative spese, affermando che la non incidenza dell’eccezione circa la validita’ di un D.M. recante criteri difformi al D.P.R. n. 1142 del 1949, formulata dal contribuente e che il riferimento al certificato di variazione n. 15486.002 del 19.6.2000, rilasciato dall’U.T.E., non poteva avere effetto retroattivo nel giudizio perche’ l’istanza risultava presentata solo nel 2000.

Avverso detta decisione A.M. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di S. Anastasia il quale deduce l’infondatezza del ricorso.

Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 504 del 1992, art. 11 sostenendo l’erroneita’ delle tariffe applicate perche’ fondate su vecchi estimi presunti che non tenevano conto dello stato effettivo dell’immobile che non aveva subito alcuna modifica dal 1992, come gia’ dedotto in appello. Contestava, inoltre, le affermazioni della C.T.R. per avere omesso di riconoscere valore retroattivo alla rettifica della rendita catastale pregressa disposta giusta certificazione n. 15486.002 del 19.6.2000 in contrasto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 che prevede la retroattivita’ delle rendite definitive ai fini della determinazione del tributo dovuto.

Con la seconda censura si lamenta l’omessa motivazione da parte della C.T.R. sull’all’eccezione relativa alla prescrizione maturatasi avanzata dal contribuente.

Rileva la Corte che, sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione.

In occasione, infatti, di procedimenti vertenti in materia di pagamento I.C.I. per immobili appartenenti alla categoria (OMISSIS) di proprieta’ di imprese che, in assenza dell’attribuzione di una rendita catastale definitiva, avevano ottemperato all’obbligazione fiscale, applicando il valore contabile risultante dal bilancio, quei collegi hanno rimesso gli atti al primo Presidente perche’ valutasse la possibilita’ di rimettere gli atti innanzi alle Sezioni unite perche’ fosse risolta l’annosa questione relativa al momento dell’applicazione di nuove rendite, sulla base delle seguenti considerazioni. “La norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, regola la determinazione della rendita di fabbricati posseduti da imprese secondo valori contabili dei soli immobili “non iscritti in catasto”, ma precisa che la determinazione dell’imponibile riferita al costo contabile va eseguita, relativamente a tali fabbricati, “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” con riferimento alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione (in questo senso: Cass. n. 12271/2004;

24235/2004, nonche’ da ultimo e motivata con riguardo alla sopravvenuta Corte cost. n. 67/06, Cass. n. 27062/08).

Nella specie, la determinazione dell’imponibile e’ stata effettuata dalla banca controricorrente anche nell’anno in contestazione, in cui non era stata ancora attribuita la rendita, nonostante fosse gia’ avvenuta la richiesta di attribuzione.

Secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’attribuzione della rendita contenuto nel citato art. 5, comma 3, evita che si possa valutare isolatamente la circostanza del solo accatastamento senza attribuzione di rendita, quando si tratti, come nella specie, di immobili “speciali”, cui non si attaglia il regime ordinario di cui al successivo art. 5, comma 4; gli immobili del gruppo (OMISSIS) rientrano infatti nel regime ordinario ICI soltanto dopo che sia loro attribuita la rendita.

Tuttavia, varie sentenze, anche successive di questa medesima Sezione (Cass. 10969/09; 15764/08; 11391/07; 6255/07) ed ordinanze deliberate in Camera di consiglio (5376, 5377 e 5378/09) hanno, invece, ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilita’ di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento.

Secondo il primo orientamento, la rendita catastale puo’ essere utilizzata, in forza della L. n. 342 del 2000, art. 74, soltanto dall’annualita’ in cui avviene la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita medesima (Cass. n. 3233/05), dovendosi riconoscere carattere costitutivo a detta attribuzione; mentre l’aggiornamento, in piu’ o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarderebbe i soli casi di variazione di rendite gia’ attribuite (cfr. Cass. 5109/2005; 11162/2005; 16701/2007), rispetto a cui non sembrerebbe controverso l’aggiornamento abbia valore ricognitivo – dichiarativo.

In base al secondo orientamento, l’espressione “attribuzione di rendita” di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 deve intendersi nel senso che l’efficacia dell’atto coincide con l’istanza di accatastamento o variazione, che ha dato inizio al procedimento di attribuzione, non gia’ con la materiale e finale annotazione dell’esito della procedura (c.d. “messa in atti”). L’assunto si fonda su varie argomentazioni che cosi’, sinteticamente, possono esporsi:

1. l’attribuzione della rendita procede dalla denuncia di accatastamento e si fonda su tali dati, quindi e’ riferibile allo stato dell’immobile in quel momento storico;

2. il contribuente assolve al proprio onere con la denuncia all’Ufficio del territorio ed il tempo che l’Ufficio impiega per svolgere i propri compiti non puo’ andare a vantaggio o detrimento dell’uno o dell’altro soggetto d’imposta, attivo e passivo;

3. il conguaglio, positivo o negativo, tra la rendita definitiva e quella provvisoria anteriormente versata dal contribuente e’ previsto per gli altri immobili dal combinato disposto di cui all’art. 5, comma 4 ed 11, comma 1 vigenti ratione temporis e non vi sarebbe motivo per ritenere una disciplina diversa per gli immobili del gruppo (OMISSIS), in quanto il sistema delineato dal legislatore sarebbe sostanzialmente simile.

Sulla “ratio” della disposizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, si e’ pronunziata – ritenendola giustificata – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2006, nella quale si e’ posto in evidenza come i fabbricati soggetti ad ICI e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo (OMISSIS), in quanto “a destinazione ordinaria” sono ordinati in catasto per tariffe d’estimo, con la conseguenza che, in attesa dell’attribuzione della rendita, la loro base imponibile e’ agevolmente determinabile in relazione alla rendita “presunta” deducibile da fabbricati similari gia’ iscritti in catasto (come previsto dal citato art. 5, comma 4). Viceversa i fabbricati del gruppo catastale (OMISSIS) sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche “a destinazione speciale”, e sono, quindi, ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio gia’ sperimentato in tema di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) – del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta, di piu’ difficile applicazione riguardo a tali immobili. Un metodo, invece, obbligatorio riguardo ai fabbricati non posseduti da imprese, mancando un obbligo di tenuta delle scritture contabili a carico del possessore. Tuttavia, essendosi riproposto anche dopo di essa il richiamato contrasto all’interno di questa Sezione, dovra’ verificarsi se detta pronuncia della Corte costituzionale sia dirimente in ordine alla questione del carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria (OMISSIS)”.

Questa l’esposizione in merito alla contrastante giurisprudenza relativa ad immobili di proprieta’ di imprese e quindi dotati di un valore contabile; peraltro la stessa problematica si pone anche in caso di immobili di categoria (OMISSIS), non posseduti da imprese, per cui l’I.C.I. dovrebbe essere pagata, trattandosi di fabbricati a destinazione speciale in base ad una rendita attribuita mediante stima diretta dell’U.T.E. ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949 e non come, nella specie, ove questo Collegio e’ chiamato a giudicare in fattispecie relativa ad immobile di categoria (OMISSIS), privo di rendita attribuita con stima diretta ma determinata con i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1991 che sancisce i criteri delle tariffe di estimo delle unita’ immobiliari urbane di categoria (OMISSIS) per l’intero territorio nazionale, in contrasto, quindi, con il D.P.R. n. 1142 del 1949, per cui nell’inerzia dell’A.F. o meglio avverso la determinazione contro legem dell’A.F. il contribuente ha richiesto nel 2000 l’attribuzione di una rendita definitiva, sollecitamente messa in atti in data 19.6.2000. A questo punto il ricorrente richiede che gli effetti di detta attribuzione decorrano non dall’istanza del 2000 o dalla messa in atti, ma dal 1992, data dalla quale gli immobili non avevano subito alcuna variazione.

Anche per questi casi questa Corte, come sopra rilevato non ha una posizione univoca e va anche posto il problema se, alla luce dell’art. 53 Cost., basato sul principio di capacita’ contributiva, non sarebbe equo per un paese democratico che il cittadino assolva le proprie obbligazioni fiscali in conformita’ di quanto effettivamente dovuto, senza che sulla debenza abbiano influenza ne’ la messa in atti, rimessa alla discrezionalita’ della P.A., ne’ le istanze del contribuente, in casi come quello de quo in cui non siano intervenute modifiche o variazioni, rispetto alla prima rendita attribuita non secondo le previsioni di legge.

Peraltro, tale posizione di corrispondenza alla realta’ fattuale sarebbe la piu’ equa e la piu’ rispondente al dettato costituzionale in conformita’ con quanto gia’ disposto in materia di imposte sui redditi, non determinando, tra l’altro, alcun ingiusto vantaggio ne’ nei confronti dell’Ente impositore ne’ del contribuente.

La questione va pertanto sottoposta al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 12 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010

 

 

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