Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8082 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9099/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2006 R.G.N. 1546/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ Poste Italiane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 4 maggio 2006, con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullita’ del termine apposto a due contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con R.B. – il primo dal 9 marzo al 30 aprile 1998, poi prorogato al 30 maggio 1998, il secondo dal 1 giugno al 30 ottobre 1999 – e la conversione del rapporto a decorrere dal 9 marzo 1998 in quello di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della societa’ a pagare alla lavoratrice le retribuzioni maturate dal 13 ottobre 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Corte di merito ha accertato che l’apposizione del termine ai due contratti di lavoro era stata giustificata dalla datrice di lavoro con il richiamo alla disciplina legale e all’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, nonche’ al successivo accordo integrativo del 25 settembre 1997, in particolare per far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Per tali ipotesi, aveva proseguito la Corte territoriale, le assunzioni erano legittimate dalla contrattazione collettiva fino al 30 aprile 1998, data di scadenza della proroga per l’esercizio della facolta’ per l’azienda di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, ma poiche’ nella specie il secondo contratto di lavoro era stato stipulato successivamente a quella data, il termine era stato illegittimamente apposto. Per il primo contratto la Corte territoriale ha affermato l’illegittimita’ del termine per la mancanza di prove delle ragioni che giustificavano l’assunzione a tempo della lavoratrice.

L’intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ articolato in tre motivi. Con il primo la societa’ denuncia violazione dell’art. 1362 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994. Deduce l’errore in cui e’ incorso il giudice del merito per aver affermato l’esistenza un limite temporale di efficacia all’accordo di 25 settembre 1997 e per aver posto sullo stesso piano la clausola contenuta nell’accordo collettivo nazionale e dei successivi accordi attuativi, affermando che questi ultimi potevano prevalere e derogare alla “clausola madre” integrativa dell’art. 8 ccnl 1994.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 18 aprile 1962, n. 230, alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e all’art. 1362 c.c. e segg. e censura la sentenza impugnata per avere affermato l’illegittimita’ del termine apposto al rapporto di lavoro per la mancanza di dimostrazione della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale addotte dalla societa’ a giustificazione dell’assunzione a tempo determinato.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., addebitando alla Corte territoriale di non avere svolto alcuna indagine in ordine alla sussistenza della mora accipiendi a carico di essa societa’ e di avere determinato il risarcimento del danno senza considerare la possibilita’ della percezione da parte della lavoratrice di redditi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative.

Il ricorso e’ inammissibile.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata il 4 maggio 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., senza che a nulla rilevi la sua abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha effetto soltanto per i ricorsi per cassazione contro provvedimenti pronunciati dopo l’entrata in vigore della legge stessa (Cass. 24 marzo 2010 n. 7119).

Secondo quanto dispone il citato art. 366 bis cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A queste prescrizioni la ricorrente non ha adempiuto, poiche’ per nessuno dei tre motivi formulati e in relazione alle dedotte violazioni di legge, non e’ stato enunciato alcun quesito di diritto, ne’ con riferimento al vizio di motivazione, anche lamentato nel primo mezzo di annullamento, e’ stata riportata la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso.

Si deve percio’ concludere per l’inammissibilita’ del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di Poste Italiane s.p.a. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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