Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8081 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1108/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO SIGNORE;

– ricorrente –

contro

T.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VINCENZO UGO TASY 19, presso lo studio dell’avvocato PERNARELLA

PIETRO, rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello di Equitalia Gerit s.p.a., ora Equitalia Sud s.p.a., e confermato la decisione di primo grado, con cui è stata affermata la illegittimità dell’iscrizione di ipoteca, eseguita il 19/2/2009, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, su immobili di proprietà del contribuente, a garanzia del pagamento di due cartelle esattoriali, quanto a quella n. (OMISSIS), per intervenuto annullamento della stessa da parte della CTP di Latina e, quanto alla cartella n. (OMISSIS), per irritualità della notificazione, effettuata con il deposito dell’atto, e l’affissione del relativo avviso, presso il Comune di Sperlonga, e non presso il Comune di Fondi, luogo nel quale il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale;

che l’Agente della riscossione ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi ad un unico motivo, illustrato con memoria difensiva;

che l’intimato contribuente, T.F.P., resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “La mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione” (Cass. n. 16540/2006);

che, nella specie, la procura è stata apposta in calce al ricorso, reca la data del 23/10/2012, e sulla copia dell’atto notificato al T. risulta riportata l’annotazione “in virtù di procura in calce al presente atto” la quale, unitamente alla conformità dell’atto all’originale, attestata dall’Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio UNEP presso il Tribunale di Roma, richiesto della notificazione, vale ad integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l’esistenza della procura alle liti;

che Equitalia Sud s.p.a. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo ratione temporis applicabile), insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Giudice di appello, nell’affermare apoditticamente la irritualità della notificazione della cartella esattoriale presupposta, non ha dato conto dell’accertamento condotto riguardo ai vari adempimenti del relativo procedimento, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse il tentativo di notifica operato dal messo notificatore, presso il domicilio fiscale del contribuente, sito in (OMISSIS), l’esito delle ricerche anagrafiche, il successivo reiterato tentativo di notifica nella Località (OMISSIS), all’indirizzo individuato all’esito di tali ricerche, nonchè, per assenza del destinatario e di ogni altro possibile consegnatario, l’eseguito deposito dell’atto nella casa comunale di (OMISSIS) e l’affissione dell’avviso di deposito all’albo, nonchè l’invio al contribuente della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, dovendosi ritenere in tale modo perfezionata la notifica presso l’indirizzo di residenza anagrafica, sia pure attraverso il meccanismo della compiuta giacenza dell’atto nella casa comunale;

che, invero, il Giudice di appello ha fatto propria la tesi del T. secondo cui il domicilio fiscale del contribuente (Via (OMISSIS)) era quello riportato nella comunicazione di iscrizione dell’ipoteca, nell’estratto di ruolo e nelle dichiarazioni dei redditi rese dal 2003 al 2009, per cui, a prescindere dalla residenza anagrafica (Località (OMISSIS)), la notificazione della cartella esattoriale, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., avrebbe dovuto essere effettuata presso il Comune di Fondi, luogo di domicilio fiscale del contribuente;

che le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite al domicilio fiscale del contribuente (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), il quale si identifica, per le persone fisiche, con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58) e, ove non compiuta a mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c., essa deve essere fatta al comune di residenza del destinatario, presso la casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e ove ciò non sia possibile si deve procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sicchè tale forma è eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario oppure, in caso di assenza nei luoghi predetti, ai soggetti alternativamente indicati nell’art. 139 c.p.c. (Cass. n. 20098/2009; Sez. Un., ordinanza n. 458/2005);

che il messo notificatore ha proceduto, nel caso di specie, secondo quanto all’epoca previsto dall’art. 140 c.p.c., avendo previamente ricercato il destinatario nel domicilio fiscale indicato dal contribuente (Via (OMISSIS)), atteso che la relata indica “in (OMISSIS), il Sig. T.F.P. non risulta”, e poi tentato la consegna dell’atto nel luogo di residenza anagrafica (“in (OMISSIS)”), risultante dalla acquisita certificazione del Comune di (OMISSIS), ove il destinatario risultava in entrambe le occasioni “assente”;

che, tuttavia, la censura si appalesa infondata in quanto la ricorrente muove dalla erronea convinzione della sufficienza degli adempimenti in questione, ai fini della declaratoria di ritualità della notificazione, senza considerare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, attuale comma 4 e limitato la possibilità di eseguire la notificazione delle cartelle di pagamento mediante la procedura semplificata prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), (deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune) ai soli casi di “irreperibilità assoluta” conseguenti alla inesistenza della abitazione del contribuente nel domicilio fiscale indicato, mentre nella diversa ipotesi in cui all’indirizzo anagrafico esista l’abitazione dell’interessato, ma questi risulti non reperito senza che ne sia stato accertato il trasferimento in altro luogo, occorre procedere nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., con affissione alla porta della abitazione dell’avviso di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale e comunicazione della procedura espletata mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 13399/2016);

che, infatti, “nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicchè nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto” (Cass. 3642/2007; n. 8548/2003; n. 17184/2003; n. 113/2004);

che è indubbia, nella specie, l’efficacia retroattiva della sentenza del giudice delle leggi rispetto alla notifica della cartella esattoriale presupposta la cui invalidità è stata fatta valere con l’impugnazione della iscrizione di ipoteca, primo atto idoneo a porre il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa del contribuente;

che, pertanto, essendo conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, è sufficiente la correzione in parte qua della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, potendo la decisione essere mantenuta per il resto;

che sussistono idonee ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, fondandosi la reiezione del ricorso sul sopravvenuto intervento della Corte Costituzionale che ha inciso, nei termini sopra ricordati, sul quadro normativo di riferimento.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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