Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8081 del 23/04/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 23/04/2020), n.8081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel.Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8646-2018 proposto da:

P.P. & C SAS, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 118,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA INDOLFI, giusta procura a

margine;

– ricorrente –

contro

GESET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO, 42/A, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA PUOTI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ROBERTA FINIZIO, MARIA VOCCIA DE FELICE, giusta procura in

calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7517/2017 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato STANIZZI per delega dell’Avvocato

INDOLFI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza nr 7517/2017 la CTR Campana accoglieva in sede di rinvio l’appello proposto dal Comune di Somma Vesuviana avverso la sentenza nr 393/2010 dalla CTP che aveva accolto il ricorso della società P.P. & C s.a.s. avversa l’avviso di pagamento Tarsu anno 2008.

Osservava che doveva ritenersi documentalmente provata la notifica dell’avviso di accertamento a mani proprie alla società contribuente in data 22.10.1987. Rilevava in merito al prospettato difetto di motivazione che la pretesa impositiva risultava esattamente definita come riscontrabile dal contenuto del ricorso e dalle articolate difese svolte in esso.

Escludeva poi che l’avviso impugnato richiedesse la firma del responsabile del procedimento in quanto la Geset Italia è concessionaria degli enti locali ed opera su liste di carico e non su ruoli esecutivi.

Osservava poi che la contribuente si occupava esclusivamente della vendita all’ingrosso e al dettaglio di materiale edile producendo unicamente imballaggi sicchè il mandato conferito dalla società P.P. alla società Ecosumma per lo smaltimento dei rifiuti,peraltro non supportato da idonea documentazione, non assumeva alcun rilievo nel caso in questione.

Precisava poi che il Comune di Somma Vesuviana con la delibera nr 40 del 30.9.1997 aveva individuato i rifiuti da assimilare con rinvio recettizio al nr 1, punto 1.1.1. lett a) della deliberazione interministeriale del 27.7.1984 che ricomprende anche gli imballaggi derivante dall’attività della società ricorrente.. Avverso tale sentenza la società P.P. & C s.a.s. propone ricorso per cassazione affidato a 8 motivi cui resiste con controricorso la società GE.SE.T Italia s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Critica in particolare la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto nullo il provvedimento impugnato in quanto carente dei requisiti essenziali per tale tipo di atti fra i quali andrebbe ricompresa la sottoscrizione del responsabile del procedimento.

Con il secondo motivo la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n 4., in relazione- all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Rileva infatti che la motivazione adotta in ordine all’eccezione sollevata(sin dall’atto introduttivo del giudizio e ribadita nel ricorso per riassunzione) relativa alla mancata notifica dell’atto di accertamento, che avrebbe dovuto precedere l’avviso di pagamento oggetto della presente impugnativa, sarebbe mancante e comunque inidonea ad esplicare la sua funzione.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR non avrebbe in alcun modo esaminato l’eccezione di nullità dell’avviso sollevata in ordine alla denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Osserva che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare il profilo di nullità dedotto anche con riferimento all’esistenza di un contenzioso relativo all’anno precedente.

Con il quinto motivo la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett d), in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta in particolare che la CTR non avrebbe considerato le puntuali contestazioni svolte relativamente alla delibera comunale affetta da vizi di legittimità per una carenza assoluta nell’indicazione dei requisiti qualitativi e quantitativi richiesti D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. a).

Da ciò discenderebbe l’impossibilità di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani in presenza di un atto generico, privo dei riferimenti ai quantitativi annuali massimi di rifiuti speciali riferibili alle singole unità locali di produzione.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

Sostiene infatti che nel ricorso in riassunzione la s.a.s. P. aveva criticato la mancata pronuncia da parte del giudice di primo grado relativamente alla non assimilabilità degli imballaggi terziari.

Con il settimo motivo la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Afferma infatti di aver contestato nel ricorso in riassunzione il mancato esame da parte della CTP del motivo di ricorso relativo all’illegittimità delle tariffe applicate dal Comune per l’avviso di pagamento a suo tempo impugnato.

Osserva che in ordine a tale aspetto la sentenza della CTR si era basata sul convincimento che la mancata impugnazione in via amministrativa del provvedimento di approvazione delle tariffe precluderebbe ogni esame dei profili di illegittimità contestati con la conseguenza che ne aveva omesso l’esame. Con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla conclusione sulla domanda di cui al punto 1.6 del ricorso in riassunzione relativo alla non debenza della tarsu in conseguenza dello smaltimento in proprio dei rifiuti.

Il primo motivo è infondato.

L’avviso di pagamento in oggetto non ha natura di cartella (precetto), sicchè non sono ad esso riferibili i requisiti formali richiesti per quest’ultima la cui effettiva e legittima provenienza dalla concessionaria e, per suo tramite, dall’amministrazione comunale, non risulta sia stata contestata.

“In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 – 01).

Giova peraltro ricordare che, “in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012, (Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015). Con riguardo agli ulteriori profili di censura vanno esaminati per priorità logico giuridica i motivi 5,6 e 7 con cui la contribuente denuncia una mancata risposta ai rilievi sollevati nel ricorso in riassunzione rispettivamente al punto A 1.3, a1 punto B 1.4, ed al punto B 1.5.

I motivi sono fondati.

La CTR, diversamente da quello che era stato rilevato da questa Corte nr 24190/2016, non si è pronunciata sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione, sulla domanda relativa alla non assimilabilità degli imballaggi terziari e alla illegittimità delle tariffe applicate dal Comune.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi 5,6, e 7, rigettato il primo ed assorbiti i restanti e rinviata alla CTR campana la quale, in diversa composizione si pronuncerà su tali aspetti ed anche sulle spese di questa fase di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 5,6, e 7 motivo rigetta il primo ed assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR campana anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA