Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8081 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 21/03/2019), n.8081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16747-2017 proposto da:

V.I., D.V.M.R., elettivamente domiciliati in Roma,

via TEULADA 52, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA MICHELI, e

rappresentati e difesi dall’avvocato VARESCO PORRI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.N. BAGNI LIDO DI T.N. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 680/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Termoidraulica Condizionamento S.n.c. di V.I. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Cecina, la T.N. Bagni Lido Vada S.a.s. assumendo di avere effettuato nel periodo aprile – settembre 2008 delle forniture e prestazioni di mano d’opera nell’interesse della convenuta, vantando un credito di Euro 4.130,60 di cui chiedeva il pagamento.

Si costituiva la convenuta che si opponeva alla domanda ed in via riconvenzionale chiedeva la riduzione del prezzo ed il risarcimento danni, assumendo l’inadempimento dell’attrice. Nel corso del giudizio si costituiva per parte convenuta l’avv. Vasarri Marco, in sostituzione del precedente difensore, ed il Tribunale con la sentenza n. 167 del 19 ottobre 2011, condannava l’attrice al risarcimento dei danni in favore della convenuta quantificati nell’importo di Euro 6.500,00 oltre IVA e rivalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza proponevano appello V.I. e D.V.M.R., quali soci succeduti alla società attrice, nelle more cancellatasi dal registro delle imprese, che chiedevano la riforma della decisione gravata.

Nella contumacia della società appellata, la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 680 del 22/3/2017 dichiarava l’appello inammissibile.

Rilevava che la notifica dell’appello era da reputarsi inesistente, dovendosi riferire la nozione di notifica inesistente all’ipotesi di notifica avvenuta in un luogo che non abbia alcuna relazione con il destinatario.

Nel caso di specie, nel corso del giudizio di primo grado, a seguito della costituzione di nuovo difensore della convenuta, quest’ultimo aveva depositato una procura che non conteneva alcuna nuova elezione di domicilio, ed inoltre, in assenza di una delega della cliente, aveva indicato successivamente un domicilio in (OMISSIS) presso lo studio Luparini.

Doveva quindi ritenersi che la società appellata non avesse mai modificato il suo iniziale domicilio eletto e che era priva di rilevanza l’autonoma elezione di domicilio fatta dal nuovo difensore.

Per l’effetto la notifica dell’appello effettuata sia in Cascina (Pisa), presso lo studio dell’avv. Vasarri, che in (OMISSIS) non aveva alcun riferimento con la destinataria dell’atto, in quanto l’appello avrebbe dovuto essere notificato o presso il domicilio inizialmente indicato dagli originari difensori della convenuta, o al più presso la Cancelleria del Tribunale di Livorno.

La notifica de qua doveva quindi reputarsi inesistente con la conseguente inammissibilità del gravame.

V.I. e D.V.M.R. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82,con la violazione e falsa applicazione altresì dell’art. 324 c.p.c..

Si sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, che la notifica dell’appello effettuata all’avv. Vasarri era perfettamente valida.

In tal senso rileva che, poichè tale difensore esercitava al di fuori del circondario di appartenenza, era tenuto ad indicare un domicilio presso la sede del Tribunale adito, e ciò poteva fare anche in assenza di una delega da parte della cliente, con la conseguenza che la notifica effettuata presso lo studio dell’avv. Luparini in (OMISSIS) è del tutto valida. Inoltre, appare altrettanto erronea l’affermazione della sentenza d’appello secondo cui non sussisteva alcun collegamento tra la società appellata ed i luoghi ove era stata effettuata la notifica.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 330,160 e 324 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello, sempre nell’affermare l’inesistenza della notifica effettuata dai ricorrenti dell’atto di appello, ha ritenuto che ciò concernesse anche la notifica eseguita all’avv. Vasarri presso il suo studio e presso il domicilio eletto in Livorno, dovendosi piuttosto ritenere che la notificazione fosse affetta da nullità, stante il collegamento comunque esistente tra i luoghi attinti dalla notifica e la società destinataria.

Per l’effetto la Corte distrettuale avrebbe dovuto al più rilevare la nullità della notificazione, ordinandone la rinnovazione, previa concessione di termine ex art. 291 c.p.c..

Il terzo motivo denuncia la violazione delle medesime norme di cui al secondo motivo deducendo che la notifica eseguita presso lo studio dell’avv. Vasarri in Cascina si era in ogni caso conclusa con la consegna dell’atto al destinatario e che ciò implicava al più una nullità della notifica, con la conseguente necessità di dover ordinare la sua rinnovazione.

I motivi che per la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Ed, invero, reputa la Corte che erroneamente sia stata affermata l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, dovendo per converso opinarsi per la validità delle notifiche come effettuate da parte dei ricorrenti.

Il presupposto da cui parte la decisione gravata è, da un lato, che il difensore che esercita fuori del circondario del giudice adito per eleggere un domicilio presso quest’ultimo debba essere all’uopo espressamente delegato dalla parte rappresentata, con la conseguenza che la notifica eseguita presso il domicilio in tal modo designato è priva di qualsivoglia collegamento con la parte, dovendosi addivenire alla medesima conclusione per l’ipotesi di notifica effettuata presso lo studio del difensore esercente al di fuori del circondario.

Entrambe le affermazioni sono però erronee.

Quanto alla prima si rileva che come precisato da Cass. S.U. n. 20845/2007, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonchè per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. La riaffermata autonomia tra l’eventuale indicazione del domicilio eletto dalla parte rispetto a quella effettuata dal difensore, e che rileva quindi ai fini che qui interessano della notifica dell’impugnazione, impone quindi di ritenere che correttamente l’avv. Vasarri, come si rileva dalla lettura della comparsa di costituzione in primo grado, in sostituzione dei precedenti difensori, ha provveduto ad indicare il proprio domicilio ai fini di quanto previsto dal menzionato art. 82, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che nella procura sottoscritta dal legale rappresentante della società intimata non vi fosse un riferimento a tale domicilio.

Va altresì ricordato che il principio affermato dalle Sezioni Unite nel precedente citato ha trovato conferma anche in altro arresto delle Sezioni Unite (Cass. n. 10143/2012), senza che possa rilevare in senso contrario quanto sostenuto invece da Cass. n. 7196/2009, che sebbene successiva all’arresto delle Sezioni Unite del 2007, mostra in realtà di voler fare propria la soluzione di cui alla precedente decisione di questa Corte n. 561/2005, la quale è invece oggetto di disamina critica ad opera della pronuncia delle Sezioni Unite, senza peritarsi di apportare alcuna riflessione critica a quanto invece deciso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, dovendosi quindi escludere che si tratti di un meditato tentativo di rivisitazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite. Ne discende che risulta perfettamente valida la notificazione dell’atto di appello eseguita presso lo studio Luparini in (OMISSIS), indirizzo presso cui l’avv. Vasarri aveva eletto domicilio.

Ma deve reputarsi altrettanto valida la notifica effettuata direttamente presso lo studio in (OMISSIS), dell’avv. Vasarri.

In tal senso va evidenziato che, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 11333/2015), quando il difensore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato abbia eletto domicilio in un Comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, poichè la controparte ha comunque facoltà di notificargli la sentenza presso il domicilio irritualmente eletto, allorchè essa abbia eseguito la notificazione non solo “in loco”, ma anche presso la cancelleria del giudice adito R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ex art. 82,purchè quest’ultima si sia perfezionata successivamente dal punto di vista del notificante (evenienza che assume il significato di una rinuncia “per facta concludentia” alla notificazione presso la cancelleria), il termine breve per impugnare la sentenza decorre dalla data della notificazione della stessa presso il domicilio eletto, da individuarsi con riferimento al momento in cui tale procedimento notificatorio risulti essersi perfezionato dal punto di vista del destinatario. Ancorchè la previsione che abilita ad effettuare le notifiche presso la cancelleria del giudice adito risponda all’esigenza di rendere più agevoli e sollecite le comunicazioni e notificazioni al difensore degli atti processuali, la stessa non osta a che le medesime possano essere validamente eseguite, oltre che presso quel domicilio, anche in luogo diverso (nella specie, presso lo studio del procuratore (cfr. Cass. n. 5669/1979; Cass. n. 1291/1981; Cass. n. 1616/1987; Cass. n. 4520/1994; Cass. n. 9811/1997; Cass. n. 9349/2009). Ne deriva che non implica alcuna nullità la circostanza che la notificazione sia eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario, giacchè in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge (conf. altresì Cass. n. 4247/2015).

La notifica dell’appello è quindi valida anche avuto riguardo a tale diversa modalità di esecuzione.

L’accoglimento dei motivi proposti determina quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio a diversa Sezione della Corte d’Appello di Firenze che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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