Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8081 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2006 r.g.n. 2065/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8 aprile 2006 la Corte di appello di Torino rigettava l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione di primo grado, che, accogliendo la domanda di M.R., aveva dichiarato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, stipulato da costei con la predetta societa’ per il periodo dal 3 giugno al 31 agosto 2002, e la conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, con la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal 31 gennaio 2003.

Nel disattendere l’impugnazione della societa’, il giudice del gravame, premessa l’applicabilita’ alla fattispecie in esame della disciplina dettata, dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, riteneva la genericita’ del riferimento, contenuto nel contratto di lavoro, alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, e quindi la mancanza di specificazione delle ragioni legittimanti l’assunzione a termine, aggiungendo che la societa’ non aveva dedotto alcuna prova in ordine alla correlazione fra l’assunzione della lavoratrice e la ristrutturazione dell’ufficio di (OMISSIS), al quale la stessa era stata assegnata.

Per la cassazione della sentenza la societa’ ha proposto ricorso con due motivi, cui l’intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Poste Italiane con il. primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 (rectius art. 1) dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia, e critica la sentenza impugnata per avere affermato l’illegittimita’ del termine per la mancata specificazione delle ragioni che legittimano l’apposizione della relativa clausola, sebbene il contenuto del contratto individuale, ove era stato riportato che l’assunzione della M. era stata determinata per le esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive richieste dal legislatore nella richiamata normativa. Tali esigenze, sottolinea la ricorrente, “sono sempre individuabili nel normale andamento dell’attivita’ aziendale”, sono sostanzialmente le stesse su tutto il territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo” e “la relativa formulazione non potra’ che essere genericamente calibrata su tali processi nazionali”, per cui, prosegue la societa’, al datore di lavoro non e’ piu’ richiesto di motivare l’assunzione a termine fornendo una giustificazione diversa o ulteriore, mentre con riguardo al requisito di specificita’, esso “risulta comunque soddisfatto posto che la lettera di assunzione, nell’individuare la sede di lavoro dell’intimato, implicitamente riferisce anche a quel determinato ambito produttivo il processo nazionale retrostante la stipulazione del contratto”. Sostiene poi, richiamando alcuni brani della motivazione di altra pronuncia della Corte di appello di Milano, che con gli accordi menzionati nel contratto individuale le parti sociali avevano definito le linee guida per la ricollocazione del personale appartenente alle Aree Operative e di Base in eccedenza a seguito dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione presso le varie unita’ produttive distribuite sul territorio.

che contraddistinguono una particolare attivita’ e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinalo contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si’ da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa” (cfr, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, e fra le altre successive Cass. 14 febbraio 2011 n. 3614). Le quali hanno pure rimarcato che spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata e priva da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimita’ – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Tali principi sono condivisi dal Collegio. Se quindi in tema di contratti di lavoro a termine, ricadenti nella normativa del D.Lgs. n. 368 del 2001, l’obbligo di specificita’ della causale, non adempiuto con la mera riproduzione, nel contratto individuale, del testo della normativa – cosi’ evidentemente rimanendo la causale nell’ambito della genericita’ – puo’ essere soddisfatto per relationem con il richiamo ad accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali, e’ pero’ necessario che, in caso di contestazione sull’osservanza del suddetto obbligo, nel giudizio di legittimita’ il contenuto di quegli accordi collettivi, per il criterio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sia trascritto dal datore di lavoro, che li abbia invocati.

Quest’ultimo onere qui, pero’, non e’ stato adempiuto, per cui – a parte il rilievo che quegli accordi collettivi non risultano prodotti con il ricorso per cassazione, ove la societa’ si e’ limitata ad affermare di produrre i fascicoli di parte delle precedenti fasi di merito, e non vi e’ cenno che la’ fossero stati prodotti – si deve ritenere l’inammissibilita’ del motivo.

Con il secondo mezzo di annullamento la societa’ denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen., dell’art. 1419 cod. civ., del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 115 cod. proc. civ., e deduce l’errore in cui e’ incorso il giudice del merito nel l’affermare che la violazione dell’obbligo di specificita’ della causale del contratto di lavoro a termine comporta, in analogia con la L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 1, la conversione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, in quanto tale sanzione non e’ prevista nell’art. 1 della citata normativa n. 368 del 2001.

Neanche questo motivo puo’ essere accolto. A disattenderlo e’ sufficiente richiamare l’orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato e’ normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a sostitutivo.

Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullita’ parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonche’ alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimita’ del termine ed alla nullita’ della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidita’ parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (cfr. Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, e numerose altre successive, tra cui la citata Cass. 14 febbraio 2011 n. 3614, Cass. 18 febbraio 2011 n. 4057).

Nessuna incidenza, infine, possono avere le deduzioni svolte dalla societa’ ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., laddove prospetta, quanto alle conseguenze economiche della declaratoria di nullita’ della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Si deve infatti rilevare che, a prescindere dall’esame delle obiezioni del resistente in ordine all’esame dei temi posti dalla legge sopravvenuta ora richiamata – in proposito la M., nella sua memoria illustrativa, ha fatto specifico riferimento alle argomentazioni riportate nella pronuncia di questa Corte n. 65 del 3 gennaio 2011 – va premesso, in via di principio, che costituiscono condizioni necessarie per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, non solo il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070), ma anche che il motivo investa, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, condizione questa che qui non si verifica, poiche’ i motivi di ricorso non attengono alle conseguenze patrimoniali derivanti dall’affermata nullita’ del termine del contratto di lavoro.

Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso deve essere rigettato.

Per il criterio della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di Poste Italiane s.p.a.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ Poste Italiane al pagamento in favore di M.R., delle spese del presente giudizio, liquidate in 25,00 Euro Per esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

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