Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8080 del 29/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.29/03/2017),  n. 8080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28611/2012 proposto da:

G.F. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA UNITA’

13, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO CONGEDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONCESSIONARIO DI ROMA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI EQUITALIA GERIT

SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 653/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello del Comune di Roma e riformato la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, la quale aveva impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero di debiti d’imposta concernenti installazioni pubblicitarie eseguite senza autorizzazione sul territorio comunale, ed ha rilevato l’errore in cui era incorso il primo giudice, non sussistendo alcuna discordanza tra gli avvisi di accertamento presupposti, prodotti in giudizio dal Comune, notificati nel 1999, e l’annualità di imposta indicata in cartella, relativa al 1998, ossia l’annualità in cui era stata accertata, come da relativo verbale, l’installazione abusiva dei cartelli pubblicitari;

che la G.F. s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi, cui Roma Capitale, già Comune di Roma, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, giacchè il Comune di Roma, nel giudizio di primo grado, aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso della contribuente e provveduto, soltanto nel successivo grado del giudizio, a depositare gli avvisi di accertamento prodromici alla impugnata cartella di pagamento, ampliando così il thema decidendum con l’introduzione di una eccezione del tutto nuova;

che, con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 24 Cost., violazione del principio del giusto processo, giacchè il “doppio grado del giudizio” costituisce un cardine anche del sistema processuale nel quale è chiaramente preclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni nuove;

che le suesposte censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate alla stregua dell’uniforme orientamento di questa Corte – avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all’art. 345 c.p.c., ed alle condizioni, ivi previste, di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello (Cass. n. 20109/2012; n. 18907/2011; n. 1915/2007);

che, infatti, il richiamato art. 58, comma 2, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d’appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015), a nulla rilevando anche l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 23616/2011);

che la CTR del Lazio ha fatto corretta applicazione delle norme processuali invocate dal Comune di Roma, allora parte appellante, in quanto ha ritenuto valutabili i documenti concernenti la rituale notificazione degli atti prodromici alla cartella impugnata, ancorchè prodotti solo in grado di appello, costituendo tale produzione una mera difesa volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della contribuente e fatte proprie in parte qua dal giudice di prime cure, riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, unicamente le eccezioni in senso stretto, per cui neppure ha pregio il richiamo ai principi costituzionali contenuto nel ricorso (Cass. 12008/2011).

che le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2017

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