Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8080 del 08/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 08/04/2011), n.8080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELE GIUSI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2015/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2006 r.g.n. 818/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22 dicembre 2006, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale della stesse sede, che, dichiarata la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con R.G. il 28 maggio 1999, aveva affermato la conversione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato, e condannato la societa’ a pagare al lavoratore le retribuzioni non percepite dal 4 ottobre 2004.

L’apposizione del termine al suddetto contratto era stata motivata dalla datrice di lavoro, secondo l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, con la necessita’ di far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli, assetti, occupazionali in corso, in ragione della, graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. E il medesimo giudice, pur giudicando infondata la censura della societa’ contro la statuizione del Tribunale di illegittimita’ del termine, basata sul fatto che il contratto era stato stipulato oltre l’arco temporale previsto in sede di contrattazione collettiva per l’esercizio da parte dell’azienda della facolta’ di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, oltre che sulla carenza di prova della sussistenza delle esigenze eccezionali nell’unita’ produttiva ove si era svolto il rapporto a tempo determinato, ha ribadito la declaratoria di nullita’ della clausola per la carenza di allegazione e prova in ordine alla sussistenza, in concreto e nello specifico ufficio di destinazione del lavoratore, delle esigenze eccezionali che legittimavano l’assunzione a tempo determinato.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’, con ricorso basato su un motivo, poi illustrato con memoria.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo la societa’ denuncia violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ “contraddittoria e omessa pronuncia in ordine a un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Deduce l’errore in cui e’ incorso il giudice del merito per aver affermato l’illegittimita’ della clausola di apposizione del termine per la mancanza di prova in ordine alla correlazione tra il processo di ristrutturazione aziendale e l’assunzione dell’intimato; sostiene che l’interpretazione in tal senso dell’accordo del 25 settembre 1997 non tiene conto del suo diverso tenore letterale, da cui emerge, al contrario, la totale assenza di qualsivoglia correlazione tra esigenze eccezionali e processo di ristrutturazione. Richiama il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il denunciato art. 23 ha attribuito una delega piena all’autonomia collettiva in ordine all’individuazione di nuove ipotesi di contratto a termine.

Al termine del motivo e’ enunciato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonche’ dell’art. 1362 c.c. e segg. ovvero violazione dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 cosi’ come integrato dall’accordo sindacale del 25.9.1997, aver subordinato la legittimita’ del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione”.

Il ricorso non puo’ essere accolto.

In analoghe controversie concernenti assunzioni di lavoratori a tempo determinato effettuate dalla societa’ Poste Italiane per ipotesi previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, questa Corte ha evidenziato (v. fra le piu’ recenti pronunce la n. 68 del 3 gennaio 2011 n. 68, la n. 231 19 del 16 novembre 2010) che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatati, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass, 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).

Da questi principi, che sono condivisi dal Collegio, si e’ discostata la sentenza impugnata ritenendo che la societa’ ricorrente per poter legittimamente far ricorso all’assunzione di lavoratori a tempo determinato nelle accennate ipotesi di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 dovesse dimostrare la correlazione fra le esigenze eccezionali dedotte in contratto e la singola assunzione.

Il rilevato errore pero’ non comporta la cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme a diritto, per cui a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, va solo corretta la motivazione.

Infatti, l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale circa la conclusione tra Poste Italiane ed il R. del contratto in questione al 28 maggio 1999, in relazione al periodo dal 1 giugno al 20 ottobre 1999, in base all’accordo integrativo del 25 settembre 1997, colloca l’assunzione a tempo determinato del predetto lavoratore in data posteriore al 30 aprile 1998, oltre il termine ultimo entro il quale, per gli accordi attuativi successivi a quello sindacale del 25 settembre 1997, nell’interpretazione piu’ volte confermata da questa Corte, era consentito alla societa’ ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato per la necessita’, dedotta nel contratto individuale, di far fronte alle esigenze eccezionali derivanti dalla fase di ristrutturazione aziendale.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., fra le tante, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 16 novembre 2010 n. 23120), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione . .), dopo il 30 aprile 1998.

E’ questa un’interpretazione da confermare anche dopo l’entrata in vigore della riforma del processo di cassazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che consentendo il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” (art. 360 c.p.c., n. 3), affida a questa Corte l’interpretazione diretta delle norme dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane.

Richiamato quanto gia’ affermato circa la configurabilita’, in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresi’ che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e di altro successivo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi, con il secondo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Si e’ in particolare osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre e’ stato rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (Cass. 12 marzo 2004 n. 5141, Cass. 11 febbraio 2010 n. 3116).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, e cosi’ corretta la motivazione della sentenza impugnata, va confermata la nullita’ della clausola di apposizione del termine apposto al contratto stipulato dalla societa’ Poste Italiane con il R., per il periodo dal 1 giugno al 30 ottobre 1999.

Riguardo infine alle deduzioni svolte dalla societa’ ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., laddove prospetta, quanto alle conseguenze economiche derivanti dalla rilevata nullita’ del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010, va osservato che la norma sopravvenuta non puo’ avere alcuna incidenza nella fattispecie in esame.

Come e’ noto, per l’applicazione nel giudizio di legittimita’ dello ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, e’ necessario che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070), e che quindi il motivo investa, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta.

Tanto qui non si verifica, poiche’ la societa’ nell’unico motivo di ricorso non ha formulato alcuna censura in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dall’affermata nullita’ del termine del contratto di lavoro.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di Poste Italiane s.p.a. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA