Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 808 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 808 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 27894-2007 proposto da:
POLENGHI DARIO PLNDRA40M19L219C, POLENGHI AURORA
PLNRRA44C68G674J, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato
GULLOTTA FABIO, che li rappresenta ‘e difende
unitamente all’avvocato PRINCIPI EMANUELE;
– ricorrenti 2013

contro

1824

AITELLI

SOFIA

TLLSF037H54D969P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo
studio dell’avvocato CALVI GUIDO, che la rappresenta

Data pubblicazione: 16/01/2014

e difende unitamente all’avvocato MARIS FLORIANA;
MARCHETTI

MARCELLO

MRCMCL72Al2F205N,

MARCHETTI

MANUELA MRCMLM69A63F205Z, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio
dell’avvocato CALVI GUIDO, che li rappresenta e

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1496/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato PINCIPI Emanuele difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

difende unitamente all’avvocato MARIS GIANFRANCO;

Svolgimento del processo
1. – Aurora, Marco e Dario Polenghi convennero in giudizio innanzi al
Tribunale di Milano Sofia Aitelli, chiedendo che, ricostruita la massa
ereditaria relitta dal padre Nino, fosse operata la riduzione delle

convivente del de culus.
La convenuta, in via riconvenzionale, chiese che fosse accertato il suo
diritto di proprietà sull’immobile in Milano, Piazza Cinque Giornate,
lasciatole in legato da Nino Polenghi. Inoltre, chiamò in causa la BNL,
di cui chiese la condanna, in solido con gli attori, alla restituzione
del cinquanta per cento delle somme e dei titoli depositati sui conti
cointestati a lei e al Polenghi.
Con altro atto di citazione gli stessi attori convennero in giudizio la
Aitelli unitamente ai suoi figli Marcello e Manuela Marchetti, chiedendo
che, previa riunione con il giudizio già instaurato nei confronti della
stessa e della BNL, fosse accertato che con il testamento il Polenghi
aveva disposto di tutte le sue sostanze, anche di quelle non contemplate
nello stesso, e che si provvedesse alla ricostruzione dell’asse
ereditario operandosi la riduzione delle disposizioni e delle donazioni
lesive della legittima, con condanna dei convenuti alla restituzione
delle somme comunque percepite, donate o detenute, anche all’estero,
oltre i limiti della disponibile, e che venisse pronunciata la convalida
del provvedimento cautelare emesso dal Pretore di Mendrisio il 14 maggio
1997, relativo a beni o depositi eventualmente intestati alla Aielli o ai
suoi figli Marcello e Manuela Marchesi presso la UBS di Chiasso.

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donazioni e delle disposizioni testamentarie in favore della Aitelli,

Riuniti i procedimenti, il giudice istruttore ritenne inammissibili i
mezzi di prova richiesti, e dispose c.t.u. per la valutazione dei beni
dell’asse ereditario.
2.- Quindi il Tribunale di Milano, con sentenza del 23 settembre 2002,

cautelare emesso dall’Autorità giudiziaria elvetica, rigettò tutte le
domande degli attori, ed accertò la proprietà in capo alla Aitelli del
predetto immobile di Milano e del cinquanta per cento delle somme
depositare sui conti correnti e dei titoli che risultavano cointestati
alla stessa ed al Polenghi. Condannò inoltre gli attori, ex art.96
cod.proc.civ., a pagare a ciascuno dei convenuti Marcello e Manuela
Marchesi la somma di euro 5000,00.
La sentenza venne impugnata da Aurora e Dario Polenghi.
3. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 25 maggio
2007, respinse il gravame.
Premesso che le richieste istruttorie degli appellanti erano già state
rigettate in primo grado in tre occasioni, con riguardo alla richiesta di
escutere i testi indicati al fine di chiarire la provenienza di fotocopie
di appunti manoscritti privi di sottoscrizione, relativi ai movimenti di
conti correnti bancari presso BNL e Credito Romagnolo(capitolo 29), la
Corte di merito osservò che il contenuto del capitolo di prova era di
conferma della documentazione e non finalizzato a chiarire il contenuto e
la provenienza dei documenti. Altri capitoli di prova erano stati
dichiarati inammissibili perché relativi essenzialmente al tenore di
vita del de culus, e quindi ritenuti ininfluenti.

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dichiarò inammissibile la richiesta di convalida del provvedimento

Quanto al mancato accoglimento della richiesta di

rogatoria

internazionale all’Autorità Giudiziaria Elvetica per richiedere al
Pretore di Mendrisio Sud di voler ordinare all’Istituto U.B.S. di Chiasso
l’esibizione dei conti correnti e dei beni sottoposti al provvedimento di

chiari ed evidenti forniti dagli attori, che facevano escludere che tale
atto potesse essere considerato come una semplice prova ad

esplorandum,

osservò la Corte di merito che ciò non risultava dalla documentazione
prodotta e che gli stessi appellanti avevano ammesso lo scopo esplorativo
della richiesta istruttoria.
Inoltre, gli appellanti si dolevano della c.t.u. valutativa della massa
ereditaria in quanto non avrebbe preso in considerazione i beni occulti.
Al riguardo il giudice di secondo grado rilevò che il c.t.u. aveva
valutato quanto le parti avevano dimostrato essere parte della massa
ereditaria.
Quanto alla doglianza relativa all’errore nei criteri di valutazione dei
beni, la Corte di merito escluse la sussistenza di elementi idonei a far
ritenere fondata la censura.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Aurora e Dario Polenghi
sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria.
Resistono con controricorso sia Marcello e Manuela Marchetti sia Sofia
Aitelli.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico, articolato motivo di ricorso si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 187,204,210 e 244 e segg. cod.proc.civ. in

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blocco cautelare, richiesta fondata, secondo gli appellanti, su indizi

riferimento all’art. 24 della Costituzione e agli artt. 99,113,115 e 116
cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, in riferimento all’art. 24 della Costituzione e agli artt.
99,113,115 e 116 cod.proc.civ. in relazione alla mancata ammissione di

esibizione della documentazione bancaria svizzera della cui esistenza era
stata fornita prova scritta. Posto che oggetto della controversia è la
completa ricostruzione dell’asse ereditario del defunto Nino Polenghi,
gli attuali ricorrenti hanno ritenuto di esaminare tutti gli atti
compiuti dal de cuius, dalla Aitelli o da altri soggetti su beni dello
stesso defunto, che abbiano avuto l’effetto di distrarre tali beni dal
patrimonio ereditario, così intaccando la quota di patrimonio riservata
agli eredi. Della esistenza di tali atti la difesa dei ricorrenti fa
presente di avere fornito la prova documentale, chiedendo poi che essa
fosse integrata dalla prova testimoniale per alcuni fatti, e dalla
richiesta di esibizione della documentazione bancaria, da espletarsi a
mezzo di rogatoria internazionale, in relazione alla distrazione di circa
1.000.000 di franchi svizzeri, avvenuta con versamento del maggio 1993.
Osservano i ricorrenti che in data 23 maggio 1993 il Polenghi aveva, con
ordine bancario dagli stessi prodotto in copia, disposto la chiusura del
conto corrente di cui era intestatario presso l’UBS di Chiasso e il
trasferimento della giacenza a tale data (oltre 924.000,00 franchi
svizzeri) su di un altro conto, cifrato, n. 605.171, in relazione al
quale gli stessi ricorrenti avrebbero avuto indicazioni precise circa la
sua riferibilità alla Aitelli e/o ai suoi figli. Pertanto, iniziata la

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tutti i mezzi di prova richiesti, e in particolare dell’ordine di

causa di riduzione, al fine di provare che tale trasferimento costituisse
donazione indiretta, soggetta a riduzione, era stato chiesto all’Autorità
giudiziaria elvetica il blocco cautelativo di detto conto e degli altri
riferibili ai predetti Aitelli e figli. Il blocco era stato concesso, ma,

di conoscere l’esistenza di conti intestati agli attuali resistenti, e
alla concreta intestazione agli stessi del conto n. 605.171. Ma sia il
giudice di primo grado, sia la Corte d’appello avevano respinto l’istanza
di esibizione a mezzo rogatoria, per essere la stessa ad esplorandum, non
essendo stata data la prova della intestazione dei conti sottoposti a
blocco, e cioè la prova anticipata del contenuto dello strumento
probatorio da espletare. Quanto alle prove per interrogatorio formale e
per testi, attraverso di esse si intendeva dimostrare come il patrimonio
del de

cuius

fosse di entità diversa da quanto emerso in sede di

inventario. Al riguardo, la motivazione del rigetto delle richieste
istruttorie era stata limitata al rilievo della ininfluenza della prova o
che i contenuti del capitolo erano di conferma e non finalizzati a
chiarire il contenuto e la provenienza dei documenti prodotti.
2. – La censura risulta meritevole di accoglimento.
2.1. – Anzitutto, illegittimamente la Corte territoriale ha respinto
l’istanza di emissione nei confronti delle autorità bancarie elvetiche di
un ordine di esibizione, a mezzo rogatoria, del documento di apertura del
conto corrente n. 605171 presso l’UBS di Chiasso. Del trasferimento su
tale conto, per disposizione del de

culus,

della giacenza di un

precedente conto del quale lo stesso Polenghi, che ne era intestatario,

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ovviamente, sarebbe occorsa una richiesta dell’Autorità italiana al fine

aveva disposto la chiusura esisteva la prova documentale, rappresentata
dal relativo ordine bancario. Gli attuali ricorrenti avevano ottenuto dal
Pretore di Mendrisio-Sud il blocco cautelare

 

del predetto conto cifrato n.

605171, nel presupposto – come emerso dalla stessa riportata formulazione
del dispositivo del citato provvedimento cautelare – che il conto stesso
fosse riferibile alla donna ed ai suoi figli, e costituisse una donazione
indiretta del Polenghi in favore della Aitelli, e, come tale, fosse
possibile oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della
legittima. Ma perché potesse compiersi il relativo accertamento, non
c’era altra possibilità che richiedere alle autorità bancarie elvetiche
la esibizione e la documentazione della consistenza dei conti correnti e
dei beni sottoposti al provvedimento di blocco cautelare, onde verificare
la concreta riferibilità agli attuali controricorrenti del conto cifrato
e di altri conti.
In tale situazione, sarebbe stato evidentemente impossibile provare, come
richiedeva la Corte di merito per concedere attraverso rogatoria
internazionale l’espletamento del mezzo istruttorio richiesto, la
effettiva intestazione alla Aitelli del nuovo conto aperto in Svizzera
dal Polenghi, la cui conferma rappresentava esattamente l’obiettivo di
detta attività istruttoria. E dunque, l’atto richiesto non era una
semplice prova ad esplorandum : in realtà vi erano un principio di prova

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di sicurezza di pertinenza di Sofia Aitelli, Piazza Cinque Giornate 6,

scritta ed una serie di indizi che rendevano immotivato il rigetto della
richiesta.
2.2. – Parimenti priva di alcun fondamento giuridico risulta la mancata
ammissione della prova testimoniale – richiesta dai ricorrenti allo scopo

emerso in sede di inventario – motivata alla stregua del rilievo della
ininfluenza della prova, trattandosi di .
3. – Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice – che viene individuato
in altra Sezione della Corte d’appello di Milano, cui è demandato altresì
il regolamento delle spese del presente giudizio – la riesaminerà
disponendo l’espletamento dei mezzi istruttori di cui sopra richiesti dai
ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 9 luglio 2013.

di provare la maggiore entità del patrimonio ereditario rispetto a quanto

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