Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 808 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.13/01/2017),  n. 808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13241/2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

PRINZI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

SCROFANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

BILLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4119/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2010 r.g.n. 3675/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato BILLI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 maggio 2010, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da V.G. nei confronti di S.A., avente ad oggetto, la declaratoria della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna del soggetto datore al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata sulla base degli elementi confessori e testimoniali emersi in sede istruttoria l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato insuscettibile di essere escluso in relazione alla pregressa convivenza more uxorio ed alla mancata percezione della retribuzione, insuscettibili come tali di attestare lo svolgimento dell’attività affectionis vel henevolentiae causa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S. affidando l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale la scarsa considerazione in cui, nello svolgimento del processo logico-valutativo, la stessa ha tenuto delle deduzioni e delle prove offerte a sostegno della propria prospettazione in fatto per la quale il rapporto di lavoro formalmente instaurato tra le parti aveva carattere meramente fittizio.

L’infondatezza del motivo emerge palese dal suo risolversi nell’affermazione per cui la Corte territoriale nel suo libero apprezzamento delle risultanze istruttorie avrebbe sopravvalutato le deposizioni dei testi indotti dalla Sig.ra V. e sottovalutato quanto dichiarato dai testi indotti dall’odierno ricorrente così rinvenendo la riprova del valore confessorio della lettera inviata all’avvocato della V. in replica alle pretese da queste avanzate, in cui si dichiarava di aver integralmente compensato il lavoro da questa prestato, di cui, peraltro, avrebbe completamente travisato il senso, per essere quella dichiarazione connotata di ironia, stante il carattere fittizio del rapporto ben noto alla V., e riferita piuttosto al mantenimento alla stessa assicurato nel periodo di convivenza more uxorio trascorso in precedenza.

E’ evidente la mancanza di specifiche censure idonee ad evidenziare l’incongruità logico giuridica dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale che, al contrario, si svolge coerentemente, muovendo dal dato per cui nella specie “si è in presenza di un lavoro svolto con inserimento nell’organizzazione imprenditoriale del convivente, dato desunto dalle deposizioni la cui maggiore affidabilità la Corte stessa congruamente motiva in relazione alla conoscenza continuativa del rapporto mostrata dai testi, derivando dall’accertamento così compiuto il valore confessorio delle ammissioni del ricorrente in ordine all’effettività del rapporto e approdando al riconoscimento della pretesa della V. al pagamento delle retribuzioni della cui mancata corresponsione la Corte territoriale non manca di affermarne la raggiunta prova, sulla base dell’orientamento di questa Corte che, al fine di escludere l’esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive, richiede la dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente spirituale, affettivo o sessuale. ma, analogamente al rapporto coniugale, dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, della convivente more uxorio alle risorse della famiglia di fatto, peraltro, senza mancare di rilevare come tale convivenza fosse terminata già da due anni e come tale dato, idoneo a smentire la versione del ricorrente, fosse stato da questi significativamente sottaciuto.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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